CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25139/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16720/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro-tempore,domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 6257/2020, depositata il 4 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 9 maggio 2025 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] R.G. N.16720/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in data 22 febbraio 2018, prendeva visione di un estratto di ruolo nei suoi confronti, dal quale risultava l’esistenza di n. 38 cartelle di pagamento per tributi vari, per complessivi € 9.857.738,20. 2. La società contribuente impugnava , dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, le cartelle di pagamento in questione ed il relativo estratto di ruolo, deducendo la mancata notificazione delle stesse cartelle, nonché l’intervenuta prescrizione dei relativi crediti. La C.T.P. adìta, in assenza della costituzione in giudizio dell’Agente per la riscossione, con sentenza n. 11282/2018, depositata il 5 ottobre 2018, accoglieva il ricorso, rilevando la mancata prova della avvenuta regolare notificazione delle cartelle di pagamento in questione. 3. Interposto gravame dall’Agente per la riscossione, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania , con sentenza n. 6257/2020, pronunciata il 20 novembre 2020 e depositata in segreteria il 4 dicembre 2020 , accoglieva l’appello, rigettando il ricorso proposto in primo grado dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e compensando le spese. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. , sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 4 giugno 2021). Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione. 5. Con decreto del 14 febbraio 2025 è stata quindi fissata l a discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza R.G. N.16720/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] incamera di consiglio del 9 maggio 2025 , ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c. -Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce nullità della sentenza impugnata, per motivazione meramente apparente e per omessa valutazione di risultanze o richieste istruttorie aventi carattere decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c. Rileva, in particolare, la ricorrente che la Corte territoriale non si era pronunciata sulla questione afferente alla tempestività o meno della produzione documentale dell’Agente per la riscossione, ed avrebbe dovuto indicare le circostanze dell’avvenutoritrovamento in sede di gravame o, quantomeno, motivare le ragioni per cui avrebbe ritenuto di validare la copia di cortesia depositata dall’Ufficio in data 20 ottobre 2020, pur in presenza di una ricevuta di avvenuta iscrizione a ruolo, in cui si indicava il deposito di “allegati 0”. 2. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni, ciascuna sufficiente alla relativa declaratoria. La questione si incentra tutta su quanto avvenuto in sede di costituzione in appello dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione, e sulla produzione in appello delle relate di notifica dellecartelle di pagamento di cui all’estratto di ruolo impugnato. Parte contribuente rileva che la sentenza impugnatasi fonda sulla utilizzazione di documentazione probatoria (in particolare, le relative di notifica delle cartelle di pagamento) irritualmente acquisita in giudizio, in quanto, dalla ricevuta di iscrizione a ruolo dell’atto di appello, alla voce allegati si leggeva: “Allegati N° 0”. R.G. N.16720/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], con il motivo di ricorso la ricorrente cumula, senza ordine logico, una serie di censure tra loro inconciliabili, dando luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di vizi, con l’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili. Si tratta quindi di censure non ontologicamente distinte dalla stessa ricorrente e quindi non autonomamente individuabili, senza un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo d’impugnazione da parte di questa Corte. Infatti, viene denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio, senza, tuttavia, che sia indicato a quale fatto storico-naturalistico cisi riferisca. Contemporaneamente, viene denunciato un vizio di motivazioneapparente, che comunque non sussiste, in quanto dal contenuto della sentenza si evince chiaramente la ratio della decisione, basata sulla prova della avvenutanotificazione delle cartelle di pagamento di cui all’estratto di ruolo impugnato. La C.T.R., peraltro, in sentenza dà atto che, all’udienza del 20 novembre 2020, «in cancelleria erano stati rinvenuti gli allegati tempestivamente depositati dall’appellante come da annotazione sugli stessi», il che vuol dire che la Corte, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, ha accertato che gli allegati in questione erano stati effettivamente depositati unitamente all’atto di appello, e che quindi erano pienamente utilizzabili. Pertanto, se parte ricorrente avesse inteso censurare la sentenza impugnata per errore di fatto sulla produzione degli allegati, avrebbe dovuto R.G. N.16720/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] proporre domanda di revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art.395, num. 4), c.p.c. 3. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare parte ricorrente tenuta al pagamento di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 25.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare parte ricorrente tenuta al pagamento di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente imp