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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41787/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso pNposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2019 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore(ALESSANDR tCENTO N Z che ha concluso chiedendo 211 [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento A [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 12 giugno 2019 (depositata il 26 giugno 2019) la Corte Militare di Appello, seconda sezione, ha rigettato l'istanza di revisione - introdotta da [OSCURATO:PERSONA]-, della sentenza emessa dal Tribunale Militare di Roma in data 20 luglio 2016, riformata solo in punto di pena dalla Corte Militare di Appello in data 11 luglio 2017, irrevocabile il 12 luglio 2018 .

2. Al fine di comprendere i contenuti della domanda di revisione e dell'attuale ricorso, occorre brevemente ripercorrere le vicende del giudizio definito in cognizione, seguendo l'ordine espositivo della decisione impugnata. 2.1 Va, dunque ricordato che con la sentenza emessa il 20 luglio 2016 il Tribunale Militare di Roma ha condannato [OSCURATO:PERSONA], tenente colonnello in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] della Difesa in Roma, alla pena di un anno di reclusione militare con rimozione del grado per il reato di truffa militare pluriaggravata in concorso (art. 110 c.p., artt. 47 n.2 e 234 co. 1 e 2 c.p.m.p.). [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il titolare della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], il 9 settembre 2014 aveva, attraverso artifici e raggiri, attestato (con dichiarazione scritta) l'avvenuta esecuzione dei lavori commissionati il 4 agosto 2014 alla ditta suddetta, lavori mai eseguiti né completati a tale data, inducendo in errore l' [OSCURATO:PERSONA] che procedeva, in data 17 ottobre 2014, al pagamento della fattura n. 36 emessa dal Marra e cagionando un ingiusto profitto per la ditta e un corrispondente danno per l' Amministrazione stessa (quantificato in euro 12.756,11).

Quanto alla pena, il Tribunale ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena principale e accessoria per il termine di cinque anni e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 2.2 [OSCURATO:PERSONA] d'Appello con sentenza emessa in data 11 luglio 2017 ha ridotto la pena, in parziale riforma della sentenza di primo grado, a sei mesi di reclusione militare, ritenendo prevalenti le circostanze attenuanti generiche, con conferma nel resto.

La Corte non ha accolto le doglianze della difesa tese a dimostrare : a) la buona fede del Tirico che, rientrato dopo un periodo di ferie, aveva - in tesi - firmato la dichiarazione di conformità dei lavori già predisposta dai collaboratori nella convinzione che tutto fosse stato già eseguito e che, una volta scoperto l'errore, si era prontamente attivato per far portare a compimento i lavori; b) l'inidoneità della mera sottoscrizione della dichiarazione a rappresentare artificio penalmente rilevante per integrare la truffa; c) l'erronea quantificazione della somma in contestazione;d) l'inconfigurabilità dell'ingiusto profitto per il fatto che la ditta, seppur successivamente, aveva concluso i lavori; e) l'inconsistenza degli elementi di prova in tema di elemento soggettivo del reato; f) l'assenza della deminutio patrimonii del soggetto passivo e del vantaggio del soggetto agente, così come emerso dalla certificazione del 7 febbraio 2017 dell'ANAC rilasciata nell'ambito del procedimento -archiviato- a carico della ditta [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I..

O 2.2 Secondo la Corte di merito, dalle emergenze processuali è risultata la non aderenza delle deduzioni difensive, essendo emerso in modo non discutibile che: a) l'inganno si era realizzato attraverso un artificio non immediatamente riconoscibile, a nulla valendo gli adempimenti burocratici-amministrativi delle fasi successive; b) l'ingiustizia del profitto era in re ipsa; c) la successiva effettuazione del lavori costituiva un post factum non incidente sulla consumazione del reato.

3. Con sentenza emessa il 12 luglio 2018 questa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Tirico avverso la decisione di secondo grado.

La difesa ha allegato, in tale sede, la sentenza (allora non irrevocabile) emessa dal Tribunale Ordinario di Roma il 24 aprile 2018 per i medesimi fatti nei confronti del concorrente Marra, mandato assolto con formula "il fatto non sussiste" per via della ritenuta assenza dell'ingiusto profitto.

Nel dichiarare inammissibile il ricorso questa Corte ha osservato che : a) la fattispecie astratta si è consumata nel momento in cui l'amministrazione, presa visione della attestazione rilasciata dal Tirico, aveva emesso il mandato di pagamento e corrisposto la somma alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; b) Il carattere contra ius si basava sul fatto che i lavori non erano stati ancora eseguiti in quel momento ed il posteriore adempimento costituiva un post factum non incidente sulla punibilità.

4. Tornando alla procedura di revisione va evidenziato che in via principale, la difesa ha eccepito la questione di legittimità costituzionale dell'art. 633 co. 1 cod.proc.pen. nella parte in cui non prevede che i criteri dell'art. 11 cod.proc.pen. si applichino anche alla revisione nel processo penale militare, con riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.

Infatti, la non estensione della disciplina della L. 405/1998 al processo penale militare fa sí che a trattare il procedimento di revisione sia la stessa Corte di Appello Militare di Roma, seppur in diversa sezione, lta—stussa—C-on-d che si è pronunziata in cognizione.

Ciò, si afferma, a dispregio dell'esigenza di evitare influenze ambientali e di garantire la tutela della serenità e imparzialità del giudice.

Quanto al merito, la difesa sostiene che i fatti stabiliti a fondamento della condanna del Tirico non potevano conciliarsi con quelli stabiliti nella sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti del concorrente Marra dal giudice ordinario.

In quest'ultima decisione si è affermato che l'ingiusto profitto era assente e che l'emissione della fattura n. 36 aveva rappresentato, al più, una unilaterale modificazione delle modalità esecutive del contratto.

Vi sarebbe, pertanto, il contrasto tra giudicati di cui all'art.630 co.1 lett. a) cod.proc.pen. . 4.1 In motivazione, quanto alla prima questione posta dalla difesa, la Corte di merito ne afferma la inamnnissibilità.

Si evidenzia che l'art. 261 c.p.m.p. regola il rapporto tra processo penale comune e processo penale militare e fa sí che le norme del primo si applichino, in quanto compatibili anche al secondo.

L'istituto della revisione ex art. 629 cod.proc.pen. trova sicura applicazione, ergo nessuna disparità di trattamento può ravvisarsi sotto questo profilo.

L'applicazione dei criteri di cui all'art. 11 cod.proc.pen. quanto alla individuazione del giudice competente, risulta impossibile allo stato, poiché il legislatore (I.n.244 del 2007) ha conformato la struttura dell' ordinamento giudiziario militare, mantenendo una sola Corte Militare di Appello con sede in Roma, avente distretto e competenza nazionale.

L'imparzalità del giudice della revisione viene comyfuque garantita dalla diversa composizione dell'organo giudicante.

Viene evocato, sul b4- tema, un precedente di legittimità- rappresentato da Sez.

I n. 24146 del 2011- in cui si è reputato sufficiente, per rispettare la garanzia di imparzialità, rinviare il giudizio di revisione ad altra sezione della stessa Corte Militare di Appello di Roma, in diversa P41 composizione collegiale . 4.2 Quanto alla seconda questione introdotta con la domanda, la Corte Militare precisa che davanti al giudice ordinario erano stati devoluti due episodi di truffa contestati al Tirico e al Marra in concorso: l'uno relativo alla liquidazione della fattura n. 35/2014, l'atro -coincidente con quello sottoposto al giudizio del Tribunale Militare- relativo alla liquidazione della fattura n. 36/2014.

Il GUP ordinario aveva tuirtavia rinviato a giudizio il Tirico soltanto riguardo alla fattura n. 35 (cfr. capo q dell'imputazione del Tribunale di Roma ove si dice "separatamente giudicato.

Limitatamente alla fattura n.36...").

A fronte di tale precisazione, in forza della quale le statuizioni del giudice ordinario sono riferibili - quanto alla fattura n.36 - al solo concorrente Marra, il Tirico risultava imputato anche dei delitti di cui agli artt. 323 e 476 cod.pen. per aver formato le due attestazioni di corretta esecuzione dei lavori ideologicamente false (per quest'ultimo il prevenuto è stato dichiarato penalmente responsabile).

Nella ricostruzione dei fatti - emissione della fattura prima dell'esecuzione dei lavori, falsa attestazione di conformità, successiva esecuzione dei lavori - il giudice ordinario non si è discostato dal Tribunale Militare, assumendo prove documentali e testimoniali che sostanzialmente coincidono con quelle assunte dal Tribunale Militare.

Però, a fronte degli stessi elementi conoscitivi, il giudice ordinario ha ritenuto di assolvere il Marra, in forza di una diversa valutazione giuridica.

Si è affermato, in sostanza, che il successivo adempimento (i lavori furono conclusi sia pure in ritardo) aveva escluso l'ingiustizia del danno e del profitto, ergo il delitto di truffa non poteva considerarsi integrato.

Non si tratta, pertanto, di una diversa ricostruzione del medesimo fatto, quanto di una diversa valutazione in diritto, il che esclude che possa trovare applicazione la previsione di legge in tema di inconciliabilità dei giudicati.

5. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a due motivi. 5.1 Al primo motivo si deduce la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, di altre norme giuridiche e di norme processuali, nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione al mancato accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell' art. 633 co. 1 cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede che i criteri di cui all'art. 11 cod.proc.pen. si applichino anche alla revisione nel processo penale militare in rapporto a quanto previsto dagli artt. 3 e 111 co. 2 Cost.[OSCURATO:PERSONA] di Appello ha ritenuto inammissibile la richiesta attraverso argomentazioni, secondo la difesa, palesemente inconferenti.

La motivazione riguardo la rilevanza e la fondatezza della questione di legittimità costituzionale è insufficiente e contraddittoria: omette di considerare che il controllo di costituzionalità viene proposto proprio in funzione della soluzione della controversia pendente.

Dunque la rilevanza è fuori discussione, trattandosi di fare applicazione della norma sospettata di i ncostituzionalità.

La Corte erra anche quando non ritiene che ci sia un evidente disparità di trattamento per il richiedente la revisione nel processo penale militare rispetto al processo penale ordinario.

Il radicamento del giudizio di revisione presso la medesima Corte di secondo grado pronunziatasi in cognizione, sia pure in diversa composizione soggettiva, non garantisce l'imparzialità e finisce con il violare i requisiti minimi del giusto processo.

Da qui la riproposizione del dubbio di legittimità costituzionale. 5.2 Al secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di revisione della sentenza di condanna, poiché i fatti stabiliti a fondamento della sentenza de qua non possono conciliarsi con quelli stabiliti dall'altra sentenza penale irrevocabile emessa il 27 aprile 2018 dal giudice ordinario nei confronti del concorrente, con violazione degli artt. 629, 630 lett. a), 636 e 637 cod.proc.pen. .

La Corte non ha considerato che, nel caso di specie, si versa in una lapalissiana incompatibilità tra i fatti stabiliti a fondamento delle due sentenze, resa evidente dal giudicato ordinario che ha assolto il concorrente perché "il fatto non sussiste".

Non c'è adeguata motivazione sul punto.

Si sostiene che l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla sua valutazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

2. Legittima, quanto al primo motivo, è la riproposizione del dubbio di legittimità costituzionale in rapporto alla individuazione del giudice competente a trattare la domanda di revisione della decisione irrevocabile emessa dall'autorità giurisdizionale militare, ben potendo la questione incidentale, disattesa dal giudice del merito, essere riproposta in sede di ricorso per cassazione.

Tuttavia, ad avviso del Collegio, la questione è manifestamente infondata ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953. 2.1 A venire in rilievo, come evidenziato dalla Corte Militare di Appello, sono le ricadute di più disposizioni di legge, sia di carattere processuale che di carattere ordinamentale.

La disposizione di cui all'art. 261 cod.pen. mil . pace nel prevedere l'applicabilità al procedimento militare delle disposizioni del codice di procedura penale esprime la riserva della «diversa» regolamentazione di legge.

La disciplina ordinamentale vigente prevede una unica Corte di Appello Militare, con competenza nazionale (a seguito dell'intervento di soppressione delle due Sezioni Distaccate di Napoli e Verona adottato con legge n.244 del 2007 ), avente sede in Roma.

Da ciò deriva, sul piano della ricostruzione della disciplina vigente, che competente a trattare la domanda di revisione in sede giurisdizionale militare sia la medesima Corte di Appello (unica esistente) di Roma, già intervenuta nel giudizio di cognizione di secondo grado, sia pure in diversa composizione soggettiva (secondo il principio espresso da Sez.

I n. 24146 del 8.3.2011, rv 250340, intervenuta in caso di annullamento con rinvio di una decisione emessa in sede di revisione militare). 2.2 Ciò posto, il tema introdotto dalla difesa del Tirico riguarda il rispetto - o meno - a seguito di tale 'assetto ordinamentale e processuale' delle garanzie di cui agli articoli 3 (parità di trattamento) e 111 (garanzia di imparzialità del giudice) della Costituzione. ' 6

3. La risposta a simile quesito non sta - ad avviso del Collegio - nell' opporre l'eccesso di «creatività» della ipotizzata pronunzia di illegittimità costituzionale, posto che anche le disposizioni ordinamentali (come quella che ha determinato la soppressione delle Sezioni Distaccate della Corte di Appello Militare) sono soggette al sindacato di congruità costituzionale e, in ipotesi, ben potrebbe ipotizzarsi l'emissione, da parte del giudice delle leggi, di una sentenza meramente dichiarativa del contrasto con i principi costituzionali, con conseguente sollecitazione di un intervento legislativo capace di superare il contrasto. 3.1 Ciò che rileva è, invece, lo scrutinio della piana compatibilità costituzionale della soluzione individuata, sì da determinare un giudizio di manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità.

In tale direzione va preliminarmente osservato che : a) la diversità della disciplina, tra revisione ordinaria e revisione militare non concerne l'an della revisione (pacificamente ammessa nei confronti delle sentenze emesse dal giudice militare, in rapporto ai medesimi casi disciplinati dall'art.630 cod.proc.pen.) ma concerne il quomodo, non trovando applicazione la disposizione (art.633 co.1 ultimo periodo) per cui la Corte di Appello competente a trattare la domanda è quella individuata secondo i criteri previsti dall'articolo 11 del codice di rito (disposizione applicabile solo alla revisione ordinaria); b) trovandosi, sia pure parzialmente, in ambito applicativo della riserva di 'specialità' della disciplina giurisdizionale militare di cui all'art.261 co.1 cod.pen.mil .pace, l'interprete è chiamato a valutare se la diversità parziale di disciplina sia tale da determinare, anche sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il contrasto con uno o più principi costituzionali. 3.3 Ciò posto, ad avviso del Collegio nessuna questione può porsi in rapporto al principio di cui all'art.3 Cost., in chiave di ragionevolezza delle disparità di trattamento, atteso che a venire in rilevo - come si è detto - non è l'accesso al mezzo di impugnazione straordinaria, che resta garantito, quanto un aspetto del procedimento giurisdizionale, il che impone di integrare l'analisi in chiave di contrasto o meno con il rispetto del principio della imparzialità del giudice.

Circa tale aspetto, il Collegio osserva che l'attribuzione ad un diverso ufficio giudiziario della controversia (secondo il modello normativo di cui all'art.11 cod.proc.pen., come da novellazione al testo originario del codice di rito, apportata con I.n.405 del 1998) è sicuramente una modalità di trattazione tesa a rafforzare il requisito della imparzialità del giudice della revisione (anche sotto il profilo della apparenza di imparzialità, svolgendosi la verifica giurisdizionale in un diverso contesto territoriale rispetto a quello della cognizione), ma non ne concretizza una scelta «obbligata» in chiave di attuazione del principio di cui all'art.111 co.2 Cost. 3.4 La garanzia della imparzialità del giudice si ricollega, infatti, alla necessità di scongiurare quel particolare effetto di condizionamento identificato più volte dalla stessa Corte Costituzionale (tra le molte v.

C.cost. n.224 del 2001) nella «forza della prevenzione» (definita come la naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto, scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda) per cui il nuovo esame (sia pure arricchito da nova) della medesima regiudicanda deve essere attribuito ad un organo giudicante i cui componenti non si siano già espressi, in precedenza, sul medesimo fatto.

In tale chiave, il contenuto essenziale della garanzia costituzionale è da ritenersi rispettato in tutti i casi (si veda anche l'ipotesi di annullamento con rinvio di cui all'art.623 co.1 lett. d) cod.proc.pen.) in cui la successiva valutazione giurisdizionale sulla medesima regiudicanda - anche in caso di impugnazione straordinaria - sia appannaggio di giudicanti 'diversi' (quali persone fisiche) rispetto a quelli che hanno concorso ad emettere la valutazione potenzialmente pregiudicante.

La possibilità di comporre - presso il medesimo ufficio giudiziario - un collegio giudicante integralmente diverso, rispetto a quello che si è pronunziato in cognizione, realizza pertanto le condizioni processuali che consentono di ritenere rispettato, nella disciplina della revisione militare, il principio costituzionale di imparzialità del giudice e da ciò deriva la valutazione di manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale riporoposto con l'atto di ricorso. 3.5 II secondo motivo di ricorso è infondato.

La diversa valutazione, in diritto, del medesimo fatto storico non rientra nel perimetro applicativo della revisione per inconciliabilità di giudicati, come da costante orientamento ermeneutico di questa Corte di legittimità (v. per tutte Sez.

VI n. 34927 del 2018, rv 273749, ove si è ribadito che in tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze e non alle divergenti valutazioni in ordine ad elementi normativi della fattispecie, fondate sulla medesima ricostruzione in punto di fatto.) Nel caso in esame la predicata assenza di danno (da parte del Tribunale ordinario) si è basata sulla considerazione dei medesimi comportamenti posteriori alla emissione e al pagamento della fattura n.35, comportamenti che - in virtù di una valutazione in diritto - sono stati viceversa ritenuti un post factum nelle decisioni della giurisdizione militare (ed in quella emessa da questa Corte in data 12 luglio 2018) .

Nelle decisioni affermative della penale responsabilità la truffa è ritenuta un reato istantaneo e di danno e dunque il momento consumativo è stato individuato in quello del pagamento della fattura.

E' pertanto del tutto evidente che la difformità di giudizio è correlata ad una diversa considerazione in diritto degli elementi che concorrono al perfezionamento della fattispecie, così come si è ritenuto in sede di merito.

Peraltro, non ricorre neanche la completa identità dei fatti oggetto dei diversi giudizi, posto che dalla sentenza impugnata emerge che il giudizio celebrato davanti al Tribunale ordinario di Roma ha avuto ad oggetto la sola vicenda relativa ai pagamento della fattura n.35 del 2014, non già quella relativa alla fattura n.36 del 2014, vicenda per la quale è stato affermato il difetto di giurisdizione da parte del Tribunale ordinario.

Al rigetto del ricorso segue ex l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso pNposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2019 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore(ALESSANDR tCENTO N Z che ha concluso chiedendo 211 [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento A [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 12 giugno 2019 (depositata il 26 giugno 2019) la Corte Militare di Appello, seconda sezione, ha rigettato l'istanza di revisione - introdotta da [OSCURATO:PERSONA]-, della sentenza emessa dal Tribunale Militare di Roma in data 20 luglio 2016, riformata solo in punto di pena dalla Corte Militare di Appello in data 11 luglio 2017, irrevocabile il 12 luglio 2018 . 2. Al fine di comprendere i contenuti della domanda di revisione e dell'attuale ricorso, occorre brevemente ripercorrere le vicende del giudizio definito in cognizione, seguendo l'ordine espositivo della decisione impugnata. 2.1 Va, dunque ricordato che con la sentenza emessa il 20 luglio 2016 il Tribunale Militare di Roma ha condannato [OSCURATO:PERSONA], tenente colonnello in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] della Difesa in Roma, alla pena di un anno di reclusione militare con rimozione del grado per il reato di truffa militare pluriaggravata in concorso (art. 110 c.p., artt. 47 n.2 e 234 co. 1 e 2 c.p.m.p.). [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il titolare della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], il 9 settembre 2014 aveva, attraverso artifici e raggiri, attestato (con dichiarazione scritta) l'avvenuta esecuzione dei lavori commissionati il 4 agosto 2014 alla ditta suddetta, lavori mai eseguiti né completati a tale data, inducendo in errore l' [OSCURATO:PERSONA] che procedeva, in data 17 ottobre 2014, al pagamento della fattura n. 36 emessa dal Marra e cagionando un ingiusto profitto per la ditta e un corrispondente danno per l' Amministrazione stessa (quantificato in euro 12.756,11). Quanto alla pena, il Tribunale ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena principale e accessoria per il termine di cinque anni e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 2.2 [OSCURATO:PERSONA] d'Appello con sentenza emessa in data 11 luglio 2017 ha ridotto la pena, in parziale riforma della sentenza di primo grado, a sei mesi di reclusione militare, ritenendo prevalenti le circostanze attenuanti generiche, con conferma nel resto. La Corte non ha accolto le doglianze della difesa tese a dimostrare : a) la buona fede del Tirico che, rientrato dopo un periodo di ferie, aveva - in tesi - firmato la dichiarazione di conformità dei lavori già predisposta dai collaboratori nella convinzione che tutto fosse stato già eseguito e che, una volta scoperto l'errore, si era prontamente attivato per far portare a compimento i lavori; b) l'inidoneità della mera sottoscrizione della dichiarazione a rappresentare artificio penalmente rilevante per integrare la truffa; c) l'erronea quantificazione della somma in contestazione;d) l'inconfigurabilità dell'ingiusto profitto per il fatto che la ditta, seppur successivamente, aveva concluso i lavori; e) l'inconsistenza degli elementi di prova in tema di elemento soggettivo del reato; f) l'assenza della deminutio patrimonii del soggetto passivo e del vantaggio del soggetto agente, così come emerso dalla certificazione del 7 febbraio 2017 dell'ANAC rilasciata nell'ambito del procedimento -archiviato- a carico della ditta [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.. O 2.2 Secondo la Corte di merito, dalle emergenze processuali è risultata la non aderenza delle deduzioni difensive, essendo emerso in modo non discutibile che: a) l'inganno si era realizzato attraverso un artificio non immediatamente riconoscibile, a nulla valendo gli adempimenti burocratici-amministrativi delle fasi successive; b) l'ingiustizia del profitto era in re ipsa; c) la successiva effettuazione del lavori costituiva un post factum non incidente sulla consumazione del reato. 3. Con sentenza emessa il 12 luglio 2018 questa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Tirico avverso la decisione di secondo grado. La difesa ha allegato, in tale sede, la sentenza (allora non irrevocabile) emessa dal Tribunale Ordinario di Roma il 24 aprile 2018 per i medesimi fatti nei confronti del concorrente Marra, mandato assolto con formula "il fatto non sussiste" per via della ritenuta assenza dell'ingiusto profitto. Nel dichiarare inammissibile il ricorso questa Corte ha osservato che : a) la fattispecie astratta si è consumata nel momento in cui l'amministrazione, presa visione della attestazione rilasciata dal Tirico, aveva emesso il mandato di pagamento e corrisposto la somma alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; b) Il carattere contra ius si basava sul fatto che i lavori non erano stati ancora eseguiti in quel momento ed il posteriore adempimento costituiva un post factum non incidente sulla punibilità. 4. Tornando alla procedura di revisione va evidenziato che in via principale, la difesa ha eccepito la questione di legittimità costituzionale dell'art. 633 co. 1 cod.proc.pen. nella parte in cui non prevede che i criteri dell'art. 11 cod.proc.pen. si applichino anche alla revisione nel processo penale militare, con riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. Infatti, la non estensione della disciplina della L. 405/1998 al processo penale militare fa sí che a trattare il procedimento di revisione sia la stessa Corte di Appello Militare di Roma, seppur in diversa sezione, lta—stussa—C-on-d che si è pronunziata in cognizione. Ciò, si afferma, a dispregio dell'esigenza di evitare influenze ambientali e di garantire la tutela della serenità e imparzialità del giudice. Quanto al merito, la difesa sostiene che i fatti stabiliti a fondamento della condanna del Tirico non potevano conciliarsi con quelli stabiliti nella sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti del concorrente Marra dal giudice ordinario. In quest'ultima decisione si è affermato che l'ingiusto profitto era assente e che l'emissione della fattura n. 36 aveva rappresentato, al più, una unilaterale modificazione delle modalità esecutive del contratto. Vi sarebbe, pertanto, il contrasto tra giudicati di cui all'art.630 co.1 lett. a) cod.proc.pen. . 4.1 In motivazione, quanto alla prima questione posta dalla difesa, la Corte di merito ne afferma la inamnnissibilità. Si evidenzia che l'art. 261 c.p.m.p. regola il rapporto tra processo penale comune e processo penale militare e fa sí che le norme del primo si applichino, in quanto compatibili anche al secondo. L'istituto della revisione ex art. 629 cod.proc.pen. trova sicura applicazione, ergo nessuna disparità di trattamento può ravvisarsi sotto questo profilo. L'applicazione dei criteri di cui all'art. 11 cod.proc.pen. quanto alla individuazione del giudice competente, risulta impossibile allo stato, poiché il legislatore (I.n.244 del 2007) ha conformato la struttura dell' ordinamento giudiziario militare, mantenendo una sola Corte Militare di Appello con sede in Roma, avente distretto e competenza nazionale. L'imparzalità del giudice della revisione viene comyfuque garantita dalla diversa composizione dell'organo giudicante. Viene evocato, sul b4- tema, un precedente di legittimità- rappresentato da Sez. I n. 24146 del 2011- in cui si è reputato sufficiente, per rispettare la garanzia di imparzialità, rinviare il giudizio di revisione ad altra sezione della stessa Corte Militare di Appello di Roma, in diversa P41 composizione collegiale . 4.2 Quanto alla seconda questione introdotta con la domanda, la Corte Militare precisa che davanti al giudice ordinario erano stati devoluti due episodi di truffa contestati al Tirico e al Marra in concorso: l'uno relativo alla liquidazione della fattura n. 35/2014, l'atro -coincidente con quello sottoposto al giudizio del Tribunale Militare- relativo alla liquidazione della fattura n. 36/2014. Il GUP ordinario aveva tuirtavia rinviato a giudizio il Tirico soltanto riguardo alla fattura n. 35 (cfr. capo q dell'imputazione del Tribunale di Roma ove si dice "separatamente giudicato. Limitatamente alla fattura n.36..."). A fronte di tale precisazione, in forza della quale le statuizioni del giudice ordinario sono riferibili - quanto alla fattura n.36 - al solo concorrente Marra, il Tirico risultava imputato anche dei delitti di cui agli artt. 323 e 476 cod.pen. per aver formato le due attestazioni di corretta esecuzione dei lavori ideologicamente false (per quest'ultimo il prevenuto è stato dichiarato penalmente responsabile). Nella ricostruzione dei fatti - emissione della fattura prima dell'esecuzione dei lavori, falsa attestazione di conformità, successiva esecuzione dei lavori - il giudice ordinario non si è discostato dal Tribunale Militare, assumendo prove documentali e testimoniali che sostanzialmente coincidono con quelle assunte dal Tribunale Militare. Però, a fronte degli stessi elementi conoscitivi, il giudice ordinario ha ritenuto di assolvere il Marra, in forza di una diversa valutazione giuridica. Si è affermato, in sostanza, che il successivo adempimento (i lavori furono conclusi sia pure in ritardo) aveva escluso l'ingiustizia del danno e del profitto, ergo il delitto di truffa non poteva considerarsi integrato. Non si tratta, pertanto, di una diversa ricostruzione del medesimo fatto, quanto di una diversa valutazione in diritto, il che esclude che possa trovare applicazione la previsione di legge in tema di inconciliabilità dei giudicati. 5. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. 5.1 Al primo motivo si deduce la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, di altre norme giuridiche e di norme processuali, nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione al mancato accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell' art. 633 co. 1 cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede che i criteri di cui all'art. 11 cod.proc.pen. si applichino anche alla revisione nel processo penale militare in rapporto a quanto previsto dagli artt. 3 e 111 co. 2 Cost.[OSCURATO:PERSONA] di Appello ha ritenuto inammissibile la richiesta attraverso argomentazioni, secondo la difesa, palesemente inconferenti. La motivazione riguardo la rilevanza e la fondatezza della questione di legittimità costituzionale è insufficiente e contraddittoria: omette di considerare che il controllo di costituzionalità viene proposto proprio in funzione della soluzione della controversia pendente. Dunque la rilevanza è fuori discussione, trattandosi di fare applicazione della norma sospettata di i ncostituzionalità. La Corte erra anche quando non ritiene che ci sia un evidente disparità di trattamento per il richiedente la revisione nel processo penale militare rispetto al processo penale ordinario. Il radicamento del giudizio di revisione presso la medesima Corte di secondo grado pronunziatasi in cognizione, sia pure in diversa composizione soggettiva, non garantisce l'imparzialità e finisce con il violare i requisiti minimi del giusto processo. Da qui la riproposizione del dubbio di legittimità costituzionale. 5.2 Al secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di revisione della sentenza di condanna, poiché i fatti stabiliti a fondamento della sentenza de qua non possono conciliarsi con quelli stabiliti dall'altra sentenza penale irrevocabile emessa il 27 aprile 2018 dal giudice ordinario nei confronti del concorrente, con violazione degli artt. 629, 630 lett. a), 636 e 637 cod.proc.pen. . La Corte non ha considerato che, nel caso di specie, si versa in una lapalissiana incompatibilità tra i fatti stabiliti a fondamento delle due sentenze, resa evidente dal giudicato ordinario che ha assolto il concorrente perché "il fatto non sussiste". Non c'è adeguata motivazione sul punto. Si sostiene che l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla sua valutazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Legittima, quanto al primo motivo, è la riproposizione del dubbio di legittimità costituzionale in rapporto alla individuazione del giudice competente a trattare la domanda di revisione della decisione irrevocabile emessa dall'autorità giurisdizionale militare, ben potendo la questione incidentale, disattesa dal giudice del merito, essere riproposta in sede di ricorso per cassazione. Tuttavia, ad avviso del Collegio, la questione è manifestamente infondata ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953. 2.1 A venire in rilievo, come evidenziato dalla Corte Militare di Appello, sono le ricadute di più disposizioni di legge, sia di carattere processuale che di carattere ordinamentale. La disposizione di cui all'art. 261 cod.pen. mil . pace nel prevedere l'applicabilità al procedimento militare delle disposizioni del codice di procedura penale esprime la riserva della «diversa» regolamentazione di legge. La disciplina ordinamentale vigente prevede una unica Corte di Appello Militare, con competenza nazionale (a seguito dell'intervento di soppressione delle due Sezioni Distaccate di Napoli e Verona adottato con legge n.244 del 2007 ), avente sede in Roma. Da ciò deriva, sul piano della ricostruzione della disciplina vigente, che competente a trattare la domanda di revisione in sede giurisdizionale militare sia la medesima Corte di Appello (unica esistente) di Roma, già intervenuta nel giudizio di cognizione di secondo grado, sia pure in diversa composizione soggettiva (secondo il principio espresso da Sez. I n. 24146 del 8.3.2011, rv 250340, intervenuta in caso di annullamento con rinvio di una decisione emessa in sede di revisione militare). 2.2 Ciò posto, il tema introdotto dalla difesa del Tirico riguarda il rispetto - o meno - a seguito di tale 'assetto ordinamentale e processuale' delle garanzie di cui agli articoli 3 (parità di trattamento) e 111 (garanzia di imparzialità del giudice) della Costituzione. ' 6 3. La risposta a simile quesito non sta - ad avviso del Collegio - nell' opporre l'eccesso di «creatività» della ipotizzata pronunzia di illegittimità costituzionale, posto che anche le disposizioni ordinamentali (come quella che ha determinato la soppressione delle Sezioni Distaccate della Corte di Appello Militare) sono soggette al sindacato di congruità costituzionale e, in ipotesi, ben potrebbe ipotizzarsi l'emissione, da parte del giudice delle leggi, di una sentenza meramente dichiarativa del contrasto con i principi costituzionali, con conseguente sollecitazione di un intervento legislativo capace di superare il contrasto. 3.1 Ciò che rileva è, invece, lo scrutinio della piana compatibilità costituzionale della soluzione individuata, sì da determinare un giudizio di manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità. In tale direzione va preliminarmente osservato che : a) la diversità della disciplina, tra revisione ordinaria e revisione militare non concerne l'an della revisione (pacificamente ammessa nei confronti delle sentenze emesse dal giudice militare, in rapporto ai medesimi casi disciplinati dall'art.630 cod.proc.pen.) ma concerne il quomodo, non trovando applicazione la disposizione (art.633 co.1 ultimo periodo) per cui la Corte di Appello competente a trattare la domanda è quella individuata secondo i criteri previsti dall'articolo 11 del codice di rito (disposizione applicabile solo alla revisione ordinaria); b) trovandosi, sia pure parzialmente, in ambito applicativo della riserva di 'specialità' della disciplina giurisdizionale militare di cui all'art.261 co.1 cod.pen.mil .pace, l'interprete è chiamato a valutare se la diversità parziale di disciplina sia tale da determinare, anche sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il contrasto con uno o più principi costituzionali. 3.3 Ciò posto, ad avviso del Collegio nessuna questione può porsi in rapporto al principio di cui all'art.3 Cost., in chiave di ragionevolezza delle disparità di trattamento, atteso che a venire in rilevo - come si è detto - non è l'accesso al mezzo di impugnazione straordinaria, che resta garantito, quanto un aspetto del procedimento giurisdizionale, il che impone di integrare l'analisi in chiave di contrasto o meno con il rispetto del principio della imparzialità del giudice. Circa tale aspetto, il Collegio osserva che l'attribuzione ad un diverso ufficio giudiziario della controversia (secondo il modello normativo di cui all'art.11 cod.proc.pen., come da novellazione al testo originario del codice di rito, apportata con I.n.405 del 1998) è sicuramente una modalità di trattazione tesa a rafforzare il requisito della imparzialità del giudice della revisione (anche sotto il profilo della apparenza di imparzialità, svolgendosi la verifica giurisdizionale in un diverso contesto territoriale rispetto a quello della cognizione), ma non ne concretizza una scelta «obbligata» in chiave di attuazione del principio di cui all'art.111 co.2 Cost. 3.4 La garanzia della imparzialità del giudice si ricollega, infatti, alla necessità di scongiurare quel particolare effetto di condizionamento identificato più volte dalla stessa Corte Costituzionale (tra le molte v. C.cost. n.224 del 2001) nella «forza della prevenzione» (definita come la naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto, scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda) per cui il nuovo esame (sia pure arricchito da nova) della medesima regiudicanda deve essere attribuito ad un organo giudicante i cui componenti non si siano già espressi, in precedenza, sul medesimo fatto. In tale chiave, il contenuto essenziale della garanzia costituzionale è da ritenersi rispettato in tutti i casi (si veda anche l'ipotesi di annullamento con rinvio di cui all'art.623 co.1 lett. d) cod.proc.pen.) in cui la successiva valutazione giurisdizionale sulla medesima regiudicanda - anche in caso di impugnazione straordinaria - sia appannaggio di giudicanti 'diversi' (quali persone fisiche) rispetto a quelli che hanno concorso ad emettere la valutazione potenzialmente pregiudicante. La possibilità di comporre - presso il medesimo ufficio giudiziario - un collegio giudicante integralmente diverso, rispetto a quello che si è pronunziato in cognizione, realizza pertanto le condizioni processuali che consentono di ritenere rispettato, nella disciplina della revisione militare, il principio costituzionale di imparzialità del giudice e da ciò deriva la valutazione di manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale riporoposto con l'atto di ricorso. 3.5 II secondo motivo di ricorso è infondato. La diversa valutazione, in diritto, del medesimo fatto storico non rientra nel perimetro applicativo della revisione per inconciliabilità di giudicati, come da costante orientamento ermeneutico di questa Corte di legittimità (v. per tutte Sez. VI n. 34927 del 2018, rv 273749, ove si è ribadito che in tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze e non alle divergenti valutazioni in ordine ad elementi normativi della fattispecie, fondate sulla medesima ricostruzione in punto di fatto.) Nel caso in esame la predicata assenza di danno (da parte del Tribunale ordinario) si è basata sulla considerazione dei medesimi comportamenti posteriori alla emissione e al pagamento della fattura n.35, comportamenti che - in virtù di una valutazione in diritto - sono stati viceversa ritenuti un post factum nelle decisioni della giurisdizione militare (ed in quella emessa da questa Corte in data 12 luglio 2018) . Nelle decisioni affermative della penale responsabilità la truffa è ritenuta un reato istantaneo e di danno e dunque il momento consumativo è stato individuato in quello del pagamento della fattura. E' pertanto del tutto evidente che la difformità di giudizio è correlata ad una diversa considerazione in diritto degli elementi che concorrono al perfezionamento della fattispecie, così come si è ritenuto in sede di merito. Peraltro, non ricorre neanche la completa identità dei fatti oggetto dei diversi giudizi, posto che dalla sentenza impugnata emerge che il giudizio celebrato davanti al Tribunale ordinario di Roma ha avuto ad oggetto la sola vicenda relativa ai pagamento della fattura n.35 del 2014, non già quella relativa alla fattura n.36 del 2014, vicenda per la quale è stato affermato il difetto di giurisdizione da parte del Tribunale ordinario. Al rigetto del ricorso segue ex l
Sentenza Cassazione n. 41787/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris