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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 dicembre 1969

Cassazione n. 43699/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2019 del TRIBUNALE di FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendg -1-1-P_G_conclucle per l'inammissibilità de ricorso. uclita_iLdifefiso re [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], titolare di licenza per la vendita al minuto di prodotti esplosivi, è stato tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui all'art. 679 cod. pen. e all'art. 20 legge 18 aprile 1975, n. 110, per avere omesso di denunciare alla competente Autorità la detenzione di 75.000 cartucce da caccia, eccedenti il limite quantitativo di cui all'autorizzazione prefettizia, e per averle custodite in luogo inidoneo, senza adottare efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'Autorità di p.s.; fatti accertati il 26 luglio 2014.

1.1. Con sentenza in data 4 ottobre 2019 il Tribunale di Foggia ha dichiarato l'improcedibilità nei confronti del predetto imputato per estinzione dei reati ascrittigli, in ragione della prescrizione, e ha disposto la confisca delle munizioni in sequestro.

2. Avverso la precisata sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando- in sintesi- nei seguenti termini: a) il Tribunale ha disposto una generica e non meglio precisata confisca, omettendo di considerare che le munizioni erano state regolarmente acquistate, come da fatture prodotte, e solo temporaneamente immagazzinate in luogo diverso da quello di abituale custodia; b) le Sezioni Unite, con la sentenza Lucci, hanno precisato che, nel dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il giudice può applicare la confisca del prezzo del reato ovvero, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., del prezzo o del profitto del reato, sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale permanga inalterato il giudizio di merito quanto a sussistenza del reato, responsabilità dell'imputato e qualificazione del bene da confiscare quale prezzo o profitto; nel caso al vaglio, viceversa, difettano sia il presupposto di una precedente pronuncia di condanna, sia l'esigenza di sterilizzare un inesistente profitto del reato.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, nell'evocare non pertinenti principi, trascura che, a norma dell'art. 6, comma primo, legge 22 maggio 1975, n. 152, la confisca prevista dall'art. 240, secondo comma, n. 2, cod. pen. si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.

L'ablazione ha finalità preventiva e non sanzionatoria, in quanto orientata ad impedire la circolazione non autorizzata di oggetti in sé pericolosi per le caratteristiche di offensività che presentano (tra le molte: Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458; Sez. 1, n. 20508 del 12/04/2016, Terranova, Rv. 266894; Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, P.G. in proc.

Costantini, Rv. 265409) e, dunque, prescinde da prospettazioni di concreta pericolosità, essendo questa presunta per legge.

E poiché il secondo comma dell'art. 240, richiamato testualmente dal citato art. 6, prevede come obbligatoria la confisca di determinati oggetti, pur se non sia pronunciata condanna dell'imputato, la misura ablativa può e deve essere disposta anche in caso di archiviazione del procedimento, di estinzione del reato per prescrizione o per oblazione.

Soltanto la pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto o per l'appartenenza della res a soggetto estraneo al fatto illecito contestato preclude la possibilità di confiscare quanto sia oggetto materiale del reato stesso (Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, PG in proc.

Costantini, Rv. 265409; Sez. 1, n. 1806 del 04/12/2012, Scotti, Rv. 254213; Sez. 1, n. 11128 del 12/11/1997, P.M.in proc.

Maesano, Rv. 209157).

4. Alla luce dei superiori principi, di cui la sentenza impugnata ha fatto esatta applicazione, il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2019 del TRIBUNALE di FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendg -1-1-P_G_conclucle per l'inammissibilità de ricorso. uclita_iLdifefiso re [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], titolare di licenza per la vendita al minuto di prodotti esplosivi, è stato tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui all'art. 679 cod. pen. e all'art. 20 legge 18 aprile 1975, n. 110, per avere omesso di denunciare alla competente Autorità la detenzione di 75.000 cartucce da caccia, eccedenti il limite quantitativo di cui all'autorizzazione prefettizia, e per averle custodite in luogo inidoneo, senza adottare efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'Autorità di p.s.; fatti accertati il 26 luglio 2014. 1.1. Con sentenza in data 4 ottobre 2019 il Tribunale di Foggia ha dichiarato l'improcedibilità nei confronti del predetto imputato per estinzione dei reati ascrittigli, in ragione della prescrizione, e ha disposto la confisca delle munizioni in sequestro. 2. Avverso la precisata sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando- in sintesi- nei seguenti termini: a) il Tribunale ha disposto una generica e non meglio precisata confisca, omettendo di considerare che le munizioni erano state regolarmente acquistate, come da fatture prodotte, e solo temporaneamente immagazzinate in luogo diverso da quello di abituale custodia; b) le Sezioni Unite, con la sentenza Lucci, hanno precisato che, nel dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il giudice può applicare la confisca del prezzo del reato ovvero, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., del prezzo o del profitto del reato, sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale permanga inalterato il giudizio di merito quanto a sussistenza del reato, responsabilità dell'imputato e qualificazione del bene da confiscare quale prezzo o profitto; nel caso al vaglio, viceversa, difettano sia il presupposto di una precedente pronuncia di condanna, sia l'esigenza di sterilizzare un inesistente profitto del reato. 3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, nell'evocare non pertinenti principi, trascura che, a norma dell'art. 6, comma primo, legge 22 maggio 1975, n. 152, la confisca prevista dall'art. 240, secondo comma, n. 2, cod. pen. si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi. L'ablazione ha finalità preventiva e non sanzionatoria, in quanto orientata ad impedire la circolazione non autorizzata di oggetti in sé pericolosi per le caratteristiche di offensività che presentano (tra le molte: Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458; Sez. 1, n. 20508 del 12/04/2016, Terranova, Rv. 266894; Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, P.G. in proc. Costantini, Rv. 265409) e, dunque, prescinde da prospettazioni di concreta pericolosità, essendo questa presunta per legge. E poiché il secondo comma dell'art. 240, richiamato testualmente dal citato art. 6, prevede come obbligatoria la confisca di determinati oggetti, pur se non sia pronunciata condanna dell'imputato, la misura ablativa può e deve essere disposta anche in caso di archiviazione del procedimento, di estinzione del reato per prescrizione o per oblazione. Soltanto la pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto o per l'appartenenza della res a soggetto estraneo al fatto illecito contestato preclude la possibilità di confiscare quanto sia oggetto materiale del reato stesso (Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, PG in proc. Costantini, Rv. 265409; Sez. 1, n. 1806 del 04/12/2012, Scotti, Rv. 254213; Sez. 1, n. 11128 del 12/11/1997, P.M.in proc. Maesano, Rv. 209157). 4. Alla luce dei superiori principi, di cui la sentenza impugnata ha fatto esatta applicazione, il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre
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