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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08869/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati atti di impugnazione a cura di Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila il 15 febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dagli imputati, con la quale il Tribunale di Vasto il 4 marzo 2019, all'esito del dibattimento, li ha riconosciuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen., condannandoli alla pena stimata di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un primo ricorso, violazione di legge (artt. 625, comma 1, n. 7) e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante della esposizione a pubblica fede, nonché, con un separato atto di impugnazione, difetto e/o vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] deduce difetto e/o vizio di motivazione in ragione della mancata valutazione in termini di prevalenza della concessa circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. rispetto alle aggravanti.

Entrambi gli imputati, inoltre, deducono difetto e/o vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata infraquinquennale.

I ricorsi sono inammissibili.

Il ricorso proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di violazione di legge, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili.

Entrambi i ricorsi, inoltre, si articolano su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno condotto alla decisione impugnata (pagine nn. 3, 4 e 5): in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., il deposito della merce nel furgone adibito al trasporto della stessa costituiva una scelta necessitata per la persona offesa; quanl:o al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilevano l'assenza di elementi favorevoli da valutare a tal fine, oltre che la gravità dei fatti e la personalil:à dell'imputato; il valore della merce sottratta ed i precedenti penali specifici, gravi e numerosi del Bevilacqua sono posti alla base del giudizio di equivalenza delle circostanze; infine, quanto alla recidiva, i precedenti penali specifici, gravi e numerosi di entrambi gli imputati dimostrano la personalità incline al crimine degli stessi.

Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati atti di impugnazione a cura di Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila il 15 febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dagli imputati, con la quale il Tribunale di Vasto il 4 marzo 2019, all'esito del dibattimento, li ha riconosciuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen., condannandoli alla pena stimata di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un primo ricorso, violazione di legge (artt. 625, comma 1, n. 7) e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante della esposizione a pubblica fede, nonché, con un separato atto di impugnazione, difetto e/o vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] deduce difetto e/o vizio di motivazione in ragione della mancata valutazione in termini di prevalenza della concessa circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. rispetto alle aggravanti. Entrambi gli imputati, inoltre, deducono difetto e/o vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata infraquinquennale. I ricorsi sono inammissibili. Il ricorso proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di violazione di legge, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili. Entrambi i ricorsi, inoltre, si articolano su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno condotto alla decisione impugnata (pagine nn. 3, 4 e 5): in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., il deposito della merce nel furgone adibito al trasporto della stessa costituiva una scelta necessitata per la persona offesa; quanl:o al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilevano l'assenza di elementi favorevoli da valutare a tal fine, oltre che la gravità dei fatti e la personalil:à dell'imputato; il valore della merce sottratta ed i precedenti penali specifici, gravi e numerosi del Bevilacqua sono posti alla base del giudizio di equivalenza delle circostanze; infine, quanto alla recidiva, i precedenti penali specifici, gravi e numerosi di entrambi gli imputati dimostrano la personalità incline al crimine degli stessi. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammend
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