CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 27620/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31894/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO; -intimato - avverso la sentenza n. 1054/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/06/2018 R.G.N. 1289/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza pubblicata in data 05/06/2018 la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, rigettava la domanda di risarcimento del R.G.N. 31898/2018 Pag.danno correlata alla illegittimità dei termini apposto ai contratti di somministrazione e a termine intercorsi fra il Ministero dell’Interno e [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva al 31 dicembre 2011; per quanto in questa sede ancora rileva, riteneva la Corte territoriale che l’intervenuta effettiva stabilizzazione ed immissione in ruolo della Ferrara valesse a riparare l’abuso accertato escludendo ogni risarcimento del danno; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con due motivi; 3. il Ministero dell’Interno è rimasto intimato; 4. la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo di censura parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 434 in combinato disposto con l’art. 342 c.p.c.; nullità e/o inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi (art. 360 comma 1 n. 3); censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato inammissibile l’impugnazione del Ministero per mancanza di specificità; evidenzia che con l’atto d’appello il Ministero si era limitato a riproporre le medesime argomentazioni difensive già formulate nel primo grado di giudizio e non aveva indicato le parti del provvedimento appellate e le modifiche richieste alla ricostruzione operata dal giudice di prime cure; 2. il motivo è infondato; è, al riguardo, sufficiente rilevare che, come si evince dalla sentenza impugnata, l’appello del Ministero conteneva tutti gli elementi essenziali previsti dall’art. 434 cod. proc. civ.: le parti della sentenza impugnata erano state individuate; i rilievi critici erano stati esposti in modo sufficiente e consentivano di circoscrivere l’ambito del giudizio di gravame; si aggiunga che hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte che «gli artt. 342 e 434 c.p.c.,nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.» (Cass. S.U. n. 27199/2017); 3. con il secondo motivo di censura parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. nonché dell’art. 36 commi 2 e 5 del d.lgs. n. 165/2001; R.G.N. 31898/2018 Pag.violazione e falsa applicazione della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e CEEP in materia di contratti a termine del 18/3/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE; imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto la propria intervenuta stabilizzazione possa rivestire la valenza di cancellazione dell’illecito, con esonero dal relativo risarcimento; 4. il motivo è infondato (si vedano in vicende analoghe Cass. 21787/2023; Cass. n. 18224/2023; Cass. n. 4238/2023); la ricorrente non contesta né le modalità con le quali è avvenuta in concreto la stabilizzazione né che la relativa procedura abbia i caratteri richiesti da Cass. n. 14815/2021 (il che rende diversa la presente fattispecie rispetto a quella di cui alla decisione di questa Corte richiamata nella memoria exart. 378 cod. proc. civ. nella quale, come si evince da Cass. n. 21716/2023, non risultava intervenuta alcuna stabilizzazione) né la ritualità della relativa deduzione da parte del Ministero (affermata dalla Corte d’appello), ma contesta il suddetto consolidato orientamento della giurisprudenza senza offrire argomenti utili per una sua eventuale revisione; assume l’inidoneità della stabilizzazione a sanare l’abuso, mettendo in discussione la giurisprudenza di questa Corte senza argomenti convincenti; in particolare, facendo leva sulla disparità di trattamento che si realizza rispetto ai lavoratori assunti a tempo determinato da datori di lavoro privati, il ricorso critica il principio affermato da questa Corte e richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui l’immissione in ruolo è idonea acancellare l’abuso; i principi enunciati da Cass. n. 22552/2016, Cass. n. 16336/2017 e Cass. n. 15353/2020, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., hanno trovato conferma nella sentenza della Corte di Giustizia 8 maggio 2019 in causa C – 494/2017 (Rossato contro [OSCURATO:PERSONA]) con la quale il giudice eurounitario, chiamato a pronunciare sulla conformità del richiamato orientamento con gli obblighi imposti dalla direttiva 1999/70/CE, ha affermato (p. 39): “come emerge dalla clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro, gli Stati membri hanno la facoltà, nell’ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità dell’impiego derivante da questi ultimi costituisce l’elemento portante della tutela dei lavoratori”; in linea di continuità con precedenti arresti, la Corte ha aggiunto che (p. 41) “la giurisprudenza non richiede, tuttavia, un cumulo di misure” e che (p. 42) “né il principio del risarcimento integrale del danno subito né il principio di proporzionalità impongono il versamento di danni punitivi”; ha dunque concluso che (p. 45) “l’accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a R.G.N. 31898/2018 Pag.tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempoindeterminato”; anche in tempi recenti questa Corte si è pronunciata sulle questioni prospettate in ricorso (cfr. fra le tante Cass. n. 10650/2021, Cass. n. 18344/2020, Cass. n. 23050/2020, Cass. n. 23051/2020, tutte richiamate da Cass. n. 28981/2022) e, ponendosi nel solco già tracciato da Cass. nn. 3472 e 3474 del 2020, ha ribadito i principi enunciati nella citata Cass. n. 22552/2016 affermando che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto»; il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare il consolidato orientamento espresso, condiviso dal Collegio e qui ribadito; 5. il ricorso va dunque rigettato; 6. nulla va disposto per le spese non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva; 7. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a