CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12524/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. CASTELLI Giuseppe ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art.95 DPR 115/2002, in quanto le indennità per- cepite per invalidità totale, dovevano essere ritenute esenti e non ricomprese nei redditi da ricomprendere ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la lettera della legge e con la giurisprudenza di legittimità sul punto. Nella determinazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non si tiene conto delle detrazioni o delle deduzioni stabilite dalla legge. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il concetto di reddito imponi- bile a cui fa riferimento l'art. 76, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, deve essere de- terminato dando rilevanza al reddito lordo ed anche a redditi non assoggettabili a imposta, ma comunque indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell'istante, venendo in rilievo una valutazione diversa rispetto a quella finalizzata all'individuazione dell'imposta da pagare (sez.4, n.28810 del 10/05/2023, Vitali, Rv.284808). Ai fini dell'individuazione delle condizioni neces- sarie per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità econo- mica e, pertanto, anche le somme percepite a titolo di invalidità (sez.4, n.26258 del 15/02/2017, Lazzoi, Rv.270201). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello di Palermo, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbr