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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 07547/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21420-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'A [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 15/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le Amministrazioni intimate hanno depositato controricorso al ricorso notificato dalla società ricorrente il 14 giugno 2021 per la cassazione F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21420/2021 Numero sezionale 963/2022 Numero di raccolta generale 7547/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 della ordinanza della Corte d’appello di Campobasso (ricorso depositato dai controricorrenti); che il ricorso va dichiarato improcedibile, in quanto, come certificato dalla cancelleria di questa Corte il 13 agosto 2021, esso non è stato depositato fino alla data della certificazione, con conseguente superamento del limite di venti giorni di cui all'art. 369 c.p.c.; che per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (ex multis Cass.24686/2014), attesa la perentorietà del termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., "il deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso: detta improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme"; ritenuto inoltre, a fortiori, che "anche l'omesso deposito del ricorso, ipotesi ben più grave del deposito tardivo, deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità" (Cass. 12894/2013; Cass. 15544/2012; Cass. 4919/2009); che va resa declaratoria di improcedibilità del ricorso, con la condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite; che ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. n. 25453/2017).

P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.500,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21420/2021 Numero sezionale 963/2022 Numero di raccolta generale 7547/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 gennaio 2022.

Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21420-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'A [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 15/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le Amministrazioni intimate hanno depositato controricorso al ricorso notificato dalla società ricorrente il 14 giugno 2021 per la cassazione F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21420/2021 Numero sezionale 963/2022 Numero di raccolta generale 7547/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 della ordinanza della Corte d’appello di Campobasso (ricorso depositato dai controricorrenti); che il ricorso va dichiarato improcedibile, in quanto, come certificato dalla cancelleria di questa Corte il 13 agosto 2021, esso non è stato depositato fino alla data della certificazione, con conseguente superamento del limite di venti giorni di cui all'art. 369 c.p.c.; che per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (ex multis Cass.24686/2014), attesa la perentorietà del termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., "il deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso: detta improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme"; ritenuto inoltre, a fortiori, che "anche l'omesso deposito del ricorso, ipotesi ben più grave del deposito tardivo, deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità" (Cass. 12894/2013; Cass. 15544/2012; Cass. 4919/2009); che va resa declaratoria di improcedibilità del ricorso, con la condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite; che ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. n. 25453/2017). P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.500,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 21420/2021 Numero sezionale 963/2022 Numero di raccolta generale 7547/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 gennaio 2022. Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6
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