CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10398/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30470-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], entrambi sia in proprio sia nella qualità di legali rappresentanti della società F.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1975/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non -2 partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 30470 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- Premesso che: 1.L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia, confermando la decisione di primo grado, ha annullato gli avvisi emessi nei confronti della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] e Giovanni" ai fini Irap, e dei soci Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] ai fini IRPEF, per il recupero a tassazione per l'anno 2007, di ricavi che l'Agenzia assumeva -sulla scorta di un processo di constatazione del 7 novembre 2008- non contabilizzati in quell'anno 2007 in violazione degli artt.109 tuir e 6 e 26 d.P.R. 633/72, per cessioni in prova di attrezzature agricole; 2. la CTR, come già la CTP, ha dato conto della regolare contabilizzazione delle vendite in prova, risultante dalla documentazione prodotta dai contribuenti -in particolare la CTR ha menzionato le risultanze del libro giornale della snc-, ha evidenziato che "1'Iva era stata versata nei termini" ed ha evidenziato che l'Agenzia non aveva dato alcuna dimostrazione del proprio assunto secondo cui la società aveva "perseguito il risultato di traslare in anni successivi, discrezionalmente, il reddito conseguito nel 2007" attraverso un sistema di fatturazione con la dicitura "in prova" nell'anno 2007, la emissione di note di credito e di nuove fatture per gli stessi beni e nei confronti dei medesimi acquirenti in periodi di imposta successivi; 3.1a società e i soci si sono costituiti con controricorso; considerato che: 1. il primo motivo di ricorso è riferito alla affermazione della CTR secondo cui l'ufficio (oltre a non contestare la documentazione prodotta dai ricorrenti) "non ha mai per vero fornito la prova contraria a quella della società contribuente, neanche attraverso la produzione nel corso del giudizio dello stesso p.v.c.". Il motivo è rubricato "omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art.360, comma 1, n.5, c.p.c.". Nel corpo del motivo, tuttavia, si sostiene che la CTR avrebbe errato nell'asserire che il processo verbale non era stato prodotto laddove invece detto verbale era stato prodotto fino dal primo grado; 2. Va premesso che la lettera della riporta affermazione della CTR è ambigua. (;'&- 7) Si presta ad una interpretazione alternativa: la CTR può avere voluto significare che l'Agenzia -neppure attraverso il prodotto p.v.c.- ha dato la prova contraria a quella data dalla società oppure (la Ctr può aver voluto significare) che l'Agenzia non aveva prodotto il p.v.c.. Peraltro assunta la prima ipotesi, il motivo, riguardato per come rubricato (il n.5 del comma 1 dell'art.360 c.p.c. consente il ricorso per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"), è inammissibile per difetto di specificità (art.366 c.p.c.). "L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del di. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n.134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n.6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n.8053). Nella specie, la ricorrente non ha specificato quali fatti sarebbero stati ricavabili dal p.v.c. né tanto meno specificato la decisività dei fatti medesimi. Assunta la seconda ipotesi interpretativa dell'affermazione delle CTR, il motivo è comunque inammissibile in quanto la doglianza si riduce alla contrapposizione della ridetta affermazione della CTR alla affermazione del fatto opposto: il p.v.c. non è stato prodotto; il pvc è stato prodotto. Tale doglianza non è sussumibile sotto alcuno dei motivi di ricorso per cassazione di cui all'art. 360 c.p.c. né, si aggiunge per completezza sarebbe sussumibile sotto l'art.395, n.4, c.p.c. -secondo cui una sentenza di appello è impugnabile per revocazione se "è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare"- giacché pur potendo il "fatto" a cui la disposizione ha riferimento essere, oltre che un accadimento della realtà materiale, anche un fatto della realtà del giudizio, il fatto dato dalla produzione in giudizio del p.v.c. non sarebbe in sé e per sé "decisivo"; 3. con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 109 tuir e 6 del d.P.R. 633/1972. Ribadisce il proprio assunto di fondo -la società avrebbe "perseguito il risultato di traslare in anni successivi, discrezionalmente, il reddito conseguito nel 2007" attraverso un sistema di fatturazione con la dicitura "in prova" nell'anno 2007, la emissione di note di credito e di nuove fatture per gli stessi beni e nei confronti dei medesimi acquirenti in periodi di imposta successivi. Allega una serie di circostanze da cui l'assunto dovrebbe risultare sorretto: le fatture "in prova" erano state pagate; "dalla disamina dei libri inventari era emerso che i beni oggetto delle fatture in questione non era stati riportati nelle rimanenze finali al 31 dicembre 2007"; "non risulta che al momento della emissione delle note di credito sia stata effettuata alcuna restituzione degli importi versati"; "l'avvenuto pagamento del cliente non spiega la semplice consegna dei beni senza il naturale trasferimento in proprietà"; 3.il motivo è inammissibile in quanto esso non veicola una censura di illegittimità della sentenza impugnata secondo uno dei tassativi motivi di cui all'art. 360 c.p.c. e si riduce invece alla mera deduzione di circostanze di fatto. La CTR ha ritenuto -con affermazione non contestata sotto l'unico profilo possibile del n.5 del comma 1, dell'art. 360 c.p.c.- non esservi alcuna prova dei fatti contestati dall'Agenzia e, al contrario, essere documentato in atti il corretto procedere della società contribuente nella fatturazione delle vendite a prova "con effetti differiti". 4.va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso; 5.non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese del giudizio, liquidate in C 5600,00, oltre spese forfetarie, accessori di legge ed oltre C 200,00 per esborsi. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del