CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18749/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 aprile 2019, il Tribunale di Lecce, in veste di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva con sentenza del Tribunale di Lecce, confermata il 2.10.2009 dalla Corte di appello di Lecce con sentenza divenuta irrevocabile il 17.11.2009, chiedeva la dichiarazione di estinzione per prescrizione della pena della ammenda, ai sensi dell'art. 172 comma 5 cod. proc. pen., a seguito dell'intervenuto decorso di 5 anni dallo scadere dei 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza stessa, senza demolizione del manufatto abusivo oggetto del relativo processo penale, cui era stata subordinata, nei predetti termini, la concessa sospensione condizionale della pena. Il rigetto era motivato in base all'assunto per il quale il termine di prescrizione della pena decorrerebbe non già dal momento dell'inadempimento dell'obbligo, bensì dal momento in cui diviene definitivo il provvedimento di revoca della concessa sospensione condizionale della pena, nella specie depositato in data 11 aprile 2018. Avverso tale rigetto, l'istante proponeva opposizione ai sensi degli art.667, comma 4 e 666 cod. proc. pen. che il medesimo giudice rigettava con ordinanza del 2 luglio 2019, adottando le stesse conclusioni del provvedimento opposto. 2. La Terza Sezione di questa Corte di cassazione, investita del ricorso dell'istante, ritenendolo fondato, annullava l'ordinanza di rigetto dell'opposizione, rinviando al Tribunale di Lecce per nuovo esame. La questione, posta all'attenzione della Terza Sezione, concerneva la determinazione del dies a quo del termine di prescrizione della pena in caso di revoca della sospensione condizionale della stessa, a seguito dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo di demolizione cui la sospensione era stata subordinata, atteso che, nel caso di specie, non sussiste una sentenza irrevocabile che accerti la causa della revoca, ossia l'intervenuta mancata demolizione, venendo invece in rilievo la dichiarazione di revoca della sospensione condizionale, adottata dal giudice dell'esecuzione, contestualmente accertativa della mancata demolizione. La sentenza di annullamento ha reputato estensibili all'ipotesi in esame i principi stabiliti da un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che partono dalla premessa della distinzione tra la revoca della sospensione, obbligatoria ed automatica di cui all'art. 168, comma 1, cod. pen., avente, in quanto tale, natura dichiarativa e la revoca di cui al comma 2 della medesima norma, avente natura discrezionale e costitutiva. Con la conseguenza che, nel primo caso, essendosi l'effetto già prodotto ex lege, il pubblico ministero, quale organo dell'esecuzione, è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena già coperta dal beneficio caducato, dovendo, al contempo, chiedere al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare la declaratoria di cui all'art.674 cod. proc. pen., ossia la revoca del beneficio della pena sospesa (così, tra altre, Sez. 1, n. 8670 del 17/02/2006, Rv. 233584); mentre, nel secondo caso, la revoca, per le ragioni appena dette, non può essere adottata d'ufficio dal giudice. Nell'ipotesi, come quella in esame, in cui la revoca consegue al peculiare caso del mancato adempimento dell'obbligo di demolizione, la sentenza di annullamento, conformemente alla richiamata giurisprudenza, ha ritenuto che non venga qui in rilievo una valutazione "discrezionale", assimilabile al caso di cui al comma 2 dell'art. 168 cod. pen., bensì una "presa d'atto", di natura meramente ricognitiva, su conforme comunicazione, in genere, degli apparati operativi (es. [OSCURATO:PERSONA]). Ne consegue, secondo la Terza Sezione, che dovrebbe ritenersi che gli effetti di diritto sostanziale, quali il termine iniziale di decorrenza della prescrizione, «debbano muovere dalla scadenza del momento entro cui, nella sentenza di condanna, era stato posto l'obbligo di procedere alla demolizione (nel caso in esame, 60 gg. dal passaggio in giudicato della sentenza)». Viene, sul punto, in particolare, valorizzata la pronuncia delle Sezioni Unite Maiorella (n. 2 dei 30/10/2014, dep. 2015, Rv. 261399), in tema di indulto, per la quale l'orientamento consolidato, cui si è fatto cenno, «risulta rispondente ad una lettura dell'art.172 cod. pen., quinto comma.... Dato che l'esplicito riferimento al giorno in cui [...] la condizione si è verificata inequivocabilmente attesta che la decorrenza del termine di prescrizione della pena è, di per sé, collegata alla data in cui si è realizzato il presupposto dal quale la legge fa derivare la revoca della sospensione condizionale della pena, non rilevando per contro, il momento in cui è adottato il provvedimento di revoca del beneficio». 3. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio - preso atto dei principi espressi nella sentenza di annullamento e ritenuto, in premessa del proprio ragionamento, di doversi, conseguentemente, conformare alle statuizioni sul punto della menzionata pronuncia delle Sezioni Unite, così escludendo che il dies a quo della prescrizione della pena vada individuato nel momento della revoca del beneficio anziché in quello della verificazione dei presupposti della stessa - osserva che le considerazioni svolte nella sentenza di annullamento si palesano non univoche nell'individuare il dies a quo atteso che, nel caso di specie, caratterizzato dall'assenza di qualsivoglia accertamento giudiziale della causa "risolutiva" della sospensione che preceda la revoca, con un unico provvedimento si è contestualmente accertato il presupposto della revoca eqa pronuncia della medesima revoca. Sostiene il Giudice che, nell'ipotesi di cui si tratta, la pronuncia rescindente affermerebbe con chiarezza che il dies a quo del termine di prescrizione della pena finisce per coincidere di fatto con quello della definitività della revoca del beneficio, poiché è in questo momento che, in tali particolari casi, si accerta il presupposto stesso della revoca, dovendo questa, per la sua validità, essere giudizialmente accertata. Non vengono, pertanto, a detta del provvedimento impugnato, disattesi i principi della sentenza di annullamento e della citata pronuncia delle Sezioni Unite, rimanendo un dato meramente accidentale (non incidente, quindi, sulla validità del principio) che, nel caso di specie, il momento accertativo della revoca e quello in cui viene pronunciata vadano a coincidere. 4. Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce, a seguito di rinvio, ricorre il difensore di fiducia del Monosi che sviluppa due motivi con cui deduce: 4.1. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 178, lett. a), 179, 34, 35, 36 e 37 co. proc. pen. in relazione agli artt. 2, 3, 24, 111 Cost., nonché 5 e 6 CEDU, con riferimento agli artt. 172 e 173 cod. pen., 667, comma 4 e 676 cod. proc. pen. Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, era costituito dalla medesima persona fisica che si era già pronunciata due volte sulla presente questione. Si chiede che, qualora questa Corte ritenga che il caso in oggetto non rientri in alcuna ipotesi di ricusazione, sollevi questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 35, 36 e 37 cod. proc. pen. laddove non prevedono l'incompatibilità a decidere sull'istanza di estinzione della pena ai sensi degli artt. 172 e/o 173 cod. pen. del giudice che già si sia pronunciato nel merito. 4.2. Il secondo motivo si coniuga con il terzo, afferendo il primo all'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 172 e 173 cod. pen., 3, 27 e 111 Cost. e degli artt. 5 e 6 CEDU, anche alla luce dei principi elaborati dalla Corte di cassazione; il secondo, alla contraddittorietà ed illogicità del provvedimento impugnato. Il Tribunale di Lecce ha violato i menzionati articoli, nonché i principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, in ultimo con la sentenza di annullamento di cui ha del tutto travisato il contenuto ed il senso. La soluzione interpretativa proposta cral Giudice a quo si pone in contrasto con il dato letterale dell'art. 172 cod. pen., il cui comma 5 stabilisce che se l'esecuzione della pena è subordinata al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui la condizione non si è verificata, senza richiedere uno specifico accertamento giudiziale della verificazione della condizione. Si tratta di interpretazione, come già affermato dalla Suprema Corte, più adeguata a soddisfare l'esigenza dell'ordinamento di certezza delle situazioni giuridiche. È la stessa sentenza delle Sezioni Unite Maiorella, peraltro, a ricordare come, per l'estinzione della pena, non siano previste cause di sospensione, mentre l'interruzione si ha solo con l'inizio della sua concreta esecuzione: a fronte di un dies a quo determinato per legge, il preteso rinvio del decorso della prescrizione fino al momento della (presunta) successiva eseguibilità è, a detta delle citate Sezioni Unite, argomento che, introducendo una sospensione della prescrizione non prevista, non ha basi normative e si pone come anomalo nel sistema. In caso di avveramento della condizione risolutiva, dunque, efficace ope legis, è ormai pacifica l'immediata eseguibilità della pena, senza attendere la dichiarazione formale e meramente ricognitiva della revoca del beneficio, inaccettabilmente rimessa alle determinazioni e ai tempi degli organi preposti all'esecuzione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riferimento ai motivi riguardanti la decorrenza del termine di prescrizione. Nel provvedimento impugnato si condivide il principio secondo cui il termine di decorrenza della prescrizione della pena, per sopravvenuta eseguibilità in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca, per giungere alla conclusione secondo cui, nel caso di specie, i due momenti sono accidentalmente coincisi. Giunge tuttavia a tale conclusione partendo da una premessa errata, esplicitamente confutata dalla sentenza di annullamento e cioè che la revoca di cui si tratta (non legata, come si è detto, ad un ulteriore reato commesso nel quinquennio successivo alla concessione della sospensione condizionale della pena) richieda uno specifico accertamento giudiziale, da cui non può prescindersi. Il Tribunale di Lecce cioè ha equiparato la situazione derivante dalla commissione di un nuovo delitto, per la quale si richiede un accertamento irrevocabile della condotta, alla situazione dell'inadempimento di obblighi condizionanti la pena sospesa.La sentenza di annullamento, tuttavia, ha ricordato come l'avveramento della condizione risolutiva, efficace ope legis, comporti l'immediata eseguibilità della pena, senza attendere la dichiarazione formale e meramente ricognitiva della revoca del beneficio, così disattendendo la distinzione tra la revoca della sospensione, obbligatoria ed automatica di cui all'art. 168, comma 1, cod. pen., avente, in quanto tale, natura dichiarativa e la revoca di cui al comma 2 della medesima norma, avente natura discrezionale e costitutiva, con la conseguenza ricordata più sopra e cioè che, essendosi, come si ddetto, l'effetto già prodotto ex lege, il pubblico ministero, quale organo dell'esecuzione, è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena già coperta dal beneficio caducato, dovendo, al contempo, chiedere al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare la declaratoria di cui all'art.674 cod. proc. pen.; nel secondo caso, invece, la revoca, non può essere adottata d'ufficio dal giudice. Nell'ipotesi, come quella in esame, in cui la revoca consegue al peculiare caso del mancato adempimento dell'obbligo di demolizione, la sentenza di annullamento, conformemente alla richiamata giurisprudenza, ha ritenuto che non venga qui in rilievo una valutazione "discrezionale", assimilabile al caso di cui al comma 2 dell'art. 168 cod. pen., bensì una "presa d'atto", di natura meramente ricognitiva, su conforme comunicazione, in genere, degli apparati operativi. Vi è poi il chiaro e ineludibile dato normativo del comma 5 dell'art. 172 cod. pen. sulla cui assorbente valorizzazione la sentenza della Terza Sezione si sofferma con ampi richiami conformi alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il termine di decorrenza della prescrizione della pena, per sopravvenuta eseguibilità in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca (in tal senso, tra le altre, Sez.1, n.11156 del 02/12/2015, Rv.266343). 2. Infondato invece il primo motivo con cui il ricorrente solleva la questione della pretesa incompatibilità del giudice dell'esecuzione, che ha emesso ordinanza annullata dalla Corte di cassazione, a pronunciarsi nuovamente in sede di rinvio. La questione deve essere risolta sulla base dell'art. 623 cod. proc. pen., che indica il giudice competente a pronunciarsi nei casi di annullamento con rinvio da parte di questa Corte e che solo nei casi tassativamente previsti dalle lett. c) e d), relativi all'annullamento di una sentenza, stabilisce espressamente che deve trattarsi di altra sezione o di giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata; nel caso in cui venga annullata una ordinanza, gli atti vanno trasmessi al giudice che l'ha pronunciata che, non contenendo la norma la specifica previsione della diversità, può essere anche la stessa persona fisica che ha emesso il precedente provvedimento. Trattasi peraltro di un principio che questa Corte ha ripetutamente avuto modo di affermare, sia con riferimento ai provvedimenti in materia de libertate (Sez. 6, 20 aprile 2005 n. 22464, Saraceni, Rv. 232236, Sez. 1, 7 ottobre 2003 n. 23502, Montini, Rv. 228125, Sez. 6, 19 giugno 2003 n. 36332, Zorzi, Rv. 228411, Sez. 6, 2 febbraio 2006 n. 11662, Castelluccia, Rv. 233828) laddove si è ribadito che la disciplina dell'incompatibilità deve essere circoscritta "ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto"; sia con specifico riguardo ai provvedimenti di archiviazione (Sez. 3, 15 febbraio 2006 n. 12439, P.O. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 234634; Sez. 4 27 febbraio 2009 n.19654 Rv. 243446). 3. Manifestamente infondata è, poi, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente perché la situazione del giudice la cui ordinanza o decreto sono stati annullati dalla Corte di cassazione non è analoga nè paragonabile a quella nella quale il giudice abbia formulato un vero e proprio giudizio di merito sulla responsabilità dell'imputato, situazione che è l'unica a poter dar luogo ad incompatibilità ex art. 34 c.p.p., come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 183 del 2013, invocata dal ricorrente. La dichiarazione di incostituzionalità è stata infatti limitata alla specifica ipotesi, venuta in considerazione in quel giudizio, del giudice dell'esecuzione che interviene in materia di reato continuato o concorso formale di reati, valutazioni tipicamente di merito e come tali comportanti incompatibilità. Ben diversa è la valutazione demandata al giudice dell'esecuzione in tema di decorrenza del termine di prescrizione della pena. (in tal senso Sez.4, n.43026 del 30/09/2015, Rv.264750; Sez.1, n.32843 del 04/06/2014, Rv.261194). 7. Alla luce delle su esposte considerazioni, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e dichiarata estinta, nella misura residua, per decorso del tempo, la pena dell'ammenda inflitta al ricorrente con la sentenza irrevocabile del Tribunale di Lecce. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara estinta, nella misura residua, per decorso del tempo, la pena dell'ammenda inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Lecce-Sezione