CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 29299/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Agrigento del 24.04.2023 che l'ha condannata per i reati di cui agli artt. 624 bis, comma 2 c.p. e 625, n.4 c.p. La ricorrente lamenta la contraddittorietà ovvero la carenza e l'illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità. In particolare, a parere della difesa, la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto delle risultanze processuali emerse nel corso dell'istruttoria; la stessa avrebbe omesso ogni valutazione sulla credibilità della persona offesa e sull'attendibilità della stessa; infine, in assenza di prova sull'avvenuto strappo, viene invocata la riqualificazione il reato in furto semplice e il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. I motivi di ricorso appaio riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Il ricorso si sostanzia in una generica critica alle articolate motivazioni della Corte territoriale, proponendo una mera rilettura dei fatti e delle fonti di prova, inammissibile in sede di legittimità. 2.1 La Corte territoriale ha invero logicamente escluso quanto affermato dalla difesa circa la errata ricostruzione dei fatti ritenendo che le dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato risultano attendibili, essendo minimali le discrasie tra quanto riportato nelle annotazioni degli operanti di P.G. e quanto reso nell'atto di denuncia/querela. Sul punto, la Corte ha logicamente argomentato le ragioni della credibilità della persona offesa, che non aveva immediatamente sporto denuncia perché consapevole di aver violato le prescrizioni vigenti in periodo pandemico. 2.2. Quanto al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis, i giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva e congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 - 01; Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). In particolare, la Corte di Appello ha escluso, con motivazione conforme ai principi, l'applicazione dell'istituto in relazione al disvalore sociale dell'azione e dell'evento e all'effettiva offensività della condotta. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così, deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estenso