CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2024
Cassazione n. 43055/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Il ricorso lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di sussistenza del reato. 2. Il ricorso è inammissibile, risolvendosi nella riproposizione di doglianze già compiutamente esaminate e disattese dai giudici d'appello, senza un puntuale confronto critico con le relative argomentazioni, che danno logica giustificazione del pieno controllo degli animali da parte dell'imputato e della strumentalità del loro mantenimento in libertà a ritardare la perquisizione domiciliare ad opera dei carabinieri. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre 2024.