CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 settembre 2025
Cassazione n. 03197/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in qualità di legale rappresentante della GS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato eil ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contradditorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso; preso atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo c.d. impeditivo emesso in data 22/08/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la somma di euro 50.000,00 confluita sul conto corrente n. 0C52335942580 intestato alla GS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui rappresentante legale è l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di cui all’art. 646 cod. pen. In punto di fumusdel reato oggetto di imputazione provvisoria, il Giudice per le indagini preliminari dava conto che [OSCURATO:PERSONA], con querela sporta il 12 giugno 2025, aveva rappresentato di avere sottoscritto una proposta di acquisto relativa ad un’ imbarcazione messain vendita dalla GS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con contestuale consegna di un assegno di euro 50.000,00; tale atto -firmato anche da [OSCURATO:PERSONA] -prevedeva la restituzione di tale somma ove, a seguito di perizia affidata ad un professionista, fossero emerse criticità tecniche dell’imbarcazione. Poiché all’esito della commissionata verifica erano emersi notevoli vizi, la trattativa si era interrotta e [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la restituzione dell’assegno apprendendo tuttavia che esso era stato incassato presso la [OSCURATO:PERSONA], filiale di Sorrento ed il corrispettivo era confluito sul conto corrente intestato alla GS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante. Sulla scorta di tale ricostruzione, il Giudice per le indagini preliminari ravvisava il fumus del reato di appropriazione indebita e, ritenuto il periculum in mora , disponeva il sequestro preventivo c.d. impeditivo della somma di euro 50.000,00 corrispondente all’importo del titolo di credito e profitto del reato, da ricercarsi sul conto corrente ove era confluita, ovvero su altro rapporto bancario sul quale eventualmente trasferita o comunque nella disponibilità dell’indagato. La successiva richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di rappresentante legale della GS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso tale decreto -formulata esclusivamente sotto il profilo della insussistenza del ravvisato periculum in mora-era dichiarata inammissibile dal collegio della cautela. Il Tribunale rilevava l’assenza di un concreto interesse dell’indagato, nella sua duplice veste, a proporre riesame non potendo egli, in caso di dissequestro, ottenere la restituzione del denaro che apparteneva al querelante [OSCURATO:PERSONA] in quanto oggetto di appropriazione indebita; il ricorrente non aveva sollevato alcuna censura in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, limitandosi unicamente a contestare la ricorrenza del periculum in mora, sicché l’eventuale annullamento del titolo non avrebbe potuto giovare all’indagato poiché la restituzione avrebbe dovuto essere disposta in favore di soggetto diverso. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella veste di legale rappresentante della GS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inosservanza di norme processuali con riferimento agli artt. 321, 324 cod. proc. pen. che disciplinano l’impugnazione del provvedimento di sequestro. Il collegio della cautela non ha considerato che la restituzione della somma sottoposta a vincolo era stata invocata nell’interesse della società GS [OSCURATO:PERSONA], titolare del conto corrente sul quale essa era confluita. L’art. 321 cod. proc. pen prevede, quali condizioni di applicazione del sequestro preventivo, sia il fumus commissi delictiche il periculum in mora,sicchè la mancanza originaria di anche uno solo dei due presupposti determina l’annullamento del provvedimento di sottoposizione a vincolo. È censurabile l’assunto del Tribunale secondo cui solo dalla contestazione del fumus avrebbe potuto discendere l’interesse attuale e concreto dell’indagato a proporre riesame, la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che alla revoca del sequestro per assenza delle condizioni di applicabilità dello stesso (fumuso peric u lum in mora ) consegue il ripristino dello status quo ante , ossia della stessa situazione giuridica e fattuale al momento del provvedimento ablativo e tale principio non pare in contrasto con quello indicato nella informazione provvisoria della sentenza a SezioniUnite pronunciata in data 25/09/2025, ric. Calvarese. Come emerge dalla ricostruzione fattuale operata dal Tribunale, la somma sottoposta a sequestro rappresenta l’importo del titolo di credito versato sul conto corrente intestato alla GS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che ha proposto riesame; sicché l’incasso della stessa ed il conseguente accredito a favore di tale società ne ha cristallizzato la titolarità in capo alla persona giuridica e pertanto l’interesse alla restituzione in suo favore (soggetto terzo rispetto all’indagato). Solo una pronunzia di condanna per il reato ipotizzato a carico di [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica potrebbe far sorgere il diritto soggettivo del querelante alla restituzione. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. E’ pacifico ed incontestato che in sede di riesame l’odierno ricorrente non censurava il fumusdel reato di appropriazione indebita oggetto di imputazione di provvisoria del quale la somma sottoposta a sequestro c.d. impeditivo costituisce il profitto. [OSCURATO:PERSONA] nella duplice veste di indagato e di rappresentante legale della società GS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella cui disponibilità era confluito il denaro oggetto del provvedimento ablativo, deduceva unicamente la carenza di motivazione del decreto genetico in punto di periculum in mora, con l’evidente conseguenza che – proprio in ragione di tale limitato devolutum - l’eventuale annullamento del titolo cautelare non avrebbe determinato in suo favore un risultato giuridicamente favorevole spettando, invece, al querelante la restituzione del denaro. Correttamente, pertanto, il collegio della cautela ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame, così come proposta, per difetto di interesse alla impugnazione, da individuarsi nel diritto alla restituzione della res che non avrebbe potuto comunque conseguire in caso di accoglimento della doglianza prospettata. Si tratta della corretta applicazione del principio di diritto recentemente affermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole secondo cui la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo solo ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione dello stesso sulla sua posizione (informazione provvisoria SU n. 30 del 25/09/2025 nel procedimento RG n. 34936/24, Calvarese) che Bonocore, nella sua duplice veste, non aveva dedotto avanti il giudice della cautela, né ha prospettato con il ricorso proposto in questa sede. 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così decisoil 08/01/2026