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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27543/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi. • Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione con cui il Tribunale, a seguito di rito abbreviato, aveva dichiarato, in data 5.1.2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di furto previsto dall'art. 624 bis cod. pen., aggravato ex art. 625, primo e secondo comma, cod. pen., condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.

Secondo il capo d'imputazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], introdottisi nottetempo nello studio dentistico della p.o., forzando un vetro e la serranda della porta d'ingresso, si impossessavano di una cassetta di sicurezza contenente euro 250,00.

2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale inteso il luogo del delitto quale privata dimora, conseguentemente inquadrando il caso in esame nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 624 bis cod. pen.

Errando nel qualificare il fatto, la Corte d'appello avrebbe trascurato l'assenza, nel caso di specie, del tipico rapporto persona-luogo caratterizzante la nozione di privata dimora.

Gli elementi indicati dal Giudice di merito (presenza di archivi dello studio, luogo deputato al cambio di abiti per svolgere la professione medica) sarebbero insufficienti a denotare lo studio dentistico quale luogo chiuso al pubblico, in cui si svolgevano atti di vita privata. 2.2 Il secondo motivo è riferito unicamente all'imputato [OSCURATO:PERSONA] e ha a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata sospensione condizionale della pena.

La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato il requisito soggettivo della personalità del reo, soffermandosi unicamente sulla gravità del reato commesso in concorso con un soggetto pluripregiudicato.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è manifestamente infondato, per contrarietà della tesi difensiva alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di privata dimora (si veda, ad es., Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, Tako, Rv. 273633 - 01: «ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata - compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale - e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare»: fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione ex art. 624- bis cod. pen. del furto commesso di notte all'interno di uno studio legale, ricorrendo i presupposti dello "ius excludendi alios", dell'accesso non indiscriminato al pubblico e della presenza costante di persone, anche eventualmente in orario notturno, essendo il titolare libero di accedervi in qualunque momento della giornata).

A tal proposito, va rilevato come i ricorrenti abbiano eluso un effettivo e critico confronto con la parte motiva dell'impugnata sentenza, in cui si è esaustivamente dato conto delle ragioni per cui il luogo del perpetrato furto sia stato qualificato nei termini di privata dimora.

Invero, la Corte territoriale ha specificato non soltanto che, presso lo studio dentistico della persona offesa, si svolgevano atti di vita privata e professionale (cambio abiti, tenuta di archivi), puntualizzando bensì come il furto sia avvenuto in segreteria (ciò che è ricordato altresì dalla difesa stessa), ove la cassetta di sicurezza contenente denaro, custodita all'interno di un cassetto della scrivania, veniva conservata.

A fronte di tale circostanziata descrizione del precipuo luogo - correttamente inteso dai Giudici del merito quale luogo come privato, deputato, nel caso di specie, alla conservazione di archivi, con tutto il carico di riservatezza che essi implicano, oltre che al cambio d'abito, altra attività sicuramente connotata da esigenze di riservatezza - di commissione del furto, la censura sollevata appare in tutta la sua genericità.

Gioverà ricordare che, in altra occasione, questa Corte ha invece escluso la ricorrenza della nozione di privata dimora con riferimento a un furto commesso, sì, presso i locali di uno studio medico, ma nella sala d'attesa, intendendo così circoscrivere con la massima precisione possibile la nozione in parola ai luoghi in cui indubitabilmente vengano svolti atti di vita privata (Sez. 5, n. 19366 del 06/04/2021, Paulovic, Rv. 281107 - 01: «in tema di furto, la sala d'attesa di uno studio medico non costituisce luogo "di privata dimora", perché ordinariamente destinata ad accogliere una pluralità indeterminata di persone e non allo svolgimento, in maniera non occasionale, di attività della vita privata»), quale correttamente è stato definito lo studio medico nel caso in esame.

2. Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, i Giudici di appello, lungi dall'indicare soltanto il dato della commissione del reato in concorso con un soggetto pluripregiudicato, ha espresso un più generale giudizio prognostico negativo riguardo la possibilità che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] si astenga, in futuro, dalla commissione di altri reati.

Tale giudizio è stato basato anche sulla gravità dell'azione criminosa e sull'orario notturno in cui essa è stata perpetrata, con valutazione che il Collegio reputa esente da vizi di illegittimità o carenze motivazionali (cfr., tra le pronunce più recenti, Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023, Fisichella, Rv. 284092 - 01: «in tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della formulazione del giudizio prognostico, il giudice può tener conto dei precedenti di polizia dell'imputato, purché dalla valutazione degli stessi possano trarsi concreti elementi fattuali che giustifichino una valutazione negativa della sua personalità e una prognosi di ulteriore recidiva).

3. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, pertanto, inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi. • Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione con cui il Tribunale, a seguito di rito abbreviato, aveva dichiarato, in data 5.1.2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di furto previsto dall'art. 624 bis cod. pen., aggravato ex art. 625, primo e secondo comma, cod. pen., condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. Secondo il capo d'imputazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], introdottisi nottetempo nello studio dentistico della p.o., forzando un vetro e la serranda della porta d'ingresso, si impossessavano di una cassetta di sicurezza contenente euro 250,00. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale inteso il luogo del delitto quale privata dimora, conseguentemente inquadrando il caso in esame nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 624 bis cod. pen. Errando nel qualificare il fatto, la Corte d'appello avrebbe trascurato l'assenza, nel caso di specie, del tipico rapporto persona-luogo caratterizzante la nozione di privata dimora. Gli elementi indicati dal Giudice di merito (presenza di archivi dello studio, luogo deputato al cambio di abiti per svolgere la professione medica) sarebbero insufficienti a denotare lo studio dentistico quale luogo chiuso al pubblico, in cui si svolgevano atti di vita privata. 2.2 Il secondo motivo è riferito unicamente all'imputato [OSCURATO:PERSONA] e ha a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato il requisito soggettivo della personalità del reo, soffermandosi unicamente sulla gravità del reato commesso in concorso con un soggetto pluripregiudicato. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, per contrarietà della tesi difensiva alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di privata dimora (si veda, ad es., Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, Tako, Rv. 273633 - 01: «ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata - compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale - e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare»: fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione ex art. 624- bis cod. pen. del furto commesso di notte all'interno di uno studio legale, ricorrendo i presupposti dello "ius excludendi alios", dell'accesso non indiscriminato al pubblico e della presenza costante di persone, anche eventualmente in orario notturno, essendo il titolare libero di accedervi in qualunque momento della giornata). A tal proposito, va rilevato come i ricorrenti abbiano eluso un effettivo e critico confronto con la parte motiva dell'impugnata sentenza, in cui si è esaustivamente dato conto delle ragioni per cui il luogo del perpetrato furto sia stato qualificato nei termini di privata dimora. Invero, la Corte territoriale ha specificato non soltanto che, presso lo studio dentistico della persona offesa, si svolgevano atti di vita privata e professionale (cambio abiti, tenuta di archivi), puntualizzando bensì come il furto sia avvenuto in segreteria (ciò che è ricordato altresì dalla difesa stessa), ove la cassetta di sicurezza contenente denaro, custodita all'interno di un cassetto della scrivania, veniva conservata. A fronte di tale circostanziata descrizione del precipuo luogo - correttamente inteso dai Giudici del merito quale luogo come privato, deputato, nel caso di specie, alla conservazione di archivi, con tutto il carico di riservatezza che essi implicano, oltre che al cambio d'abito, altra attività sicuramente connotata da esigenze di riservatezza - di commissione del furto, la censura sollevata appare in tutta la sua genericità. Gioverà ricordare che, in altra occasione, questa Corte ha invece escluso la ricorrenza della nozione di privata dimora con riferimento a un furto commesso, sì, presso i locali di uno studio medico, ma nella sala d'attesa, intendendo così circoscrivere con la massima precisione possibile la nozione in parola ai luoghi in cui indubitabilmente vengano svolti atti di vita privata (Sez. 5, n. 19366 del 06/04/2021, Paulovic, Rv. 281107 - 01: «in tema di furto, la sala d'attesa di uno studio medico non costituisce luogo "di privata dimora", perché ordinariamente destinata ad accogliere una pluralità indeterminata di persone e non allo svolgimento, in maniera non occasionale, di attività della vita privata»), quale correttamente è stato definito lo studio medico nel caso in esame. 2. Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, i Giudici di appello, lungi dall'indicare soltanto il dato della commissione del reato in concorso con un soggetto pluripregiudicato, ha espresso un più generale giudizio prognostico negativo riguardo la possibilità che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] si astenga, in futuro, dalla commissione di altri reati. Tale giudizio è stato basato anche sulla gravità dell'azione criminosa e sull'orario notturno in cui essa è stata perpetrata, con valutazione che il Collegio reputa esente da vizi di illegittimità o carenze motivazionali (cfr., tra le pronunce più recenti, Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023, Fisichella, Rv. 284092 - 01: «in tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della formulazione del giudizio prognostico, il giudice può tener conto dei precedenti di polizia dell'imputato, purché dalla valutazione degli stessi possano trarsi concreti elementi fattuali che giustifichino una valutazione negativa della sua personalità e una prognosi di ulteriore recidiva). 3. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, pertanto, inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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