CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: T19R
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti delle associazioni ed enti del terzo settore
Titolo accordo: CCNL per i dipendenti delle associazioni ed enti del terzo settore
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: ISTRUZIONE, SANITA', ASSISTENZA, CULTURA, ENTI
Sottosettori: enti e istituzioni private, pubbliche e del terzo settore
Parti datoriali: UNILAVORO PMI
Parti sindacali: CONFSAL FISALS
Decorrenza: 2025-04-01
Scadenza: 2030-03-31
Stipula: 2025-03-31
Stato: Acquisito
Identificativo: 20681
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=216338
--- Testo contratto ---
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LA VORO
Per i dipendenti delle associazioni ed enti del terzo settore
Roma, 31/03/2025
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LA VORO
Per i dipendenti delle associazioni ed enti del terzo settore
31/03/2025
(Decorrenza: 01/04/2025 – 31/03/2030)
Parti stipulanti
1. UNILA VORO PMI – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE
E
1. CONFSAL FISALS
Testo del c.c.n.l.
Premessa e ambito di applicazione
Il presente CCNL si applica ai seguenti settori:
• Fondazioni.
• Associazioni sportive.
• Associazioni dedicate alla promozione del prodotto italiano nei mercati esteri.
• Enti di promozione che realizzano ricerche conoscitive sul territorio, sulla popolazione e sul
mercato.
• Organizzazioni sindacali e associazioni di datori di lavoro.
• Associazioni per il reinserimento sociale di persone svantaggiate, emarginate o detenute.
• Associazioni formative rivolte all’infanzia e agli utenti per l’educazione stradale e dei
trasporti.
• Enti culturali che gestiscono servizi ricreativi e culturali.
• Organizzazioni che offrono servizi di assistenza domiciliare.
• Associazioni attive nella gestione delle risorse umane.
• Enti operanti nel recupero e risanamento ambientale, urbano e territoriale.
• Associazioni per la promozione turistica e la valorizzazione del territorio, come le Pro Loco.
• Organizzazioni nazionali caritative e di assistenza per persone con disabilità.
• Enti a tutela della proprietà intellettuale, come brevetti e marchi di qualità.
• Organizzazioni impegnate nel recupero abitativo per persone con disabilità.
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• Associazioni gestite da enti religiosi o da fondazioni costituite da cittadini italiani, comunitari
o extracomunitari, operanti nei settori educativo, sociale e assistenziale. Rientrano inoltre tutte
le attività analoghe svolte da associazioni composte da imprese o persone.
• Associazioni di professionisti operanti in strutture organizzate o in forma di associazione
temporanea d'impresa.
• Organizzazioni che forniscono servizi di assistenza alle famiglie, ai commercianti e alle
comunità locali.
• Associazioni per l'organizzazione di eventi culturali ed esposizioni, quali fiere e
manifestazioni per la promozione di prodotti.
• Associazioni ambientaliste e di tutela del patrimonio territoriale.
• Associazioni per la gestione dei servizi postali di vario genere.
• Enti che promuovono e svolgono attività di ricerca tecnico -scientifica a sup porto di
imprenditori e professionisti.
• Associazioni caritative impegnate in progetti missionari nei paesi in via di sviluppo.
• Associazioni di collezionisti, in ambito filatelico e numismatico.
• Organizzazioni etniche sia a livello nazionale che internazionale.
• Associazioni dedicate all'assistenza sanitaria e ospedaliera.
• Organismi che si occupano di formazione e aggiornamento professionale.
• Enti per la tutela e protezione degli animali.
Decorrenza, durata, disdetta e rinnovo del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro entra in vigore il 1° aprile 2025 e ha validità fino
al 31 marzo 2030, sia per la parte economica che per quella normativa.
Le Parti contraenti possono recedere dal contratto, anche separatamente per gli as petti economici e
normativi, con un preavviso minimo di sei (6) mesi.
Le trattative per il rinnovo del contratto devono iniziare almeno tre mesi prima della data di scadenza.
Durante i sei mesi precedenti e il mese successivo alla scadenza del presente con tratto, le Parti si
impegnano a non intraprendere azioni unilaterali o atti che possano compromettere il dialogo
negoziale.
Trascorso un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del CCNL, ai lavoratori
cui si applica il contratto non ancora rinnovato sarà riconosciuto, dal mese successivo – oppure dal
mese successivo alla presentazione della piattaforma sindacale, se questa avviene dopo i tre mesi
indicati – un elemento provvisorio della retribuzione.
L’importo dell’elemento retributivo provvisorio sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato,
calcolato sulla Paga Base Nazionale Conglobata vigente, inclusi gli scatti di anzianità. Qualora la
vacanza contrattuale si protragga oltre i sei mesi, tale importo sarà elevato al 50% del tasso di
inflazione programmata.
L’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale termina a partire dalla data di decorrenza
dell’accordo di rinnovo del contratto.
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TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI
Articolo 1 - Rappresentanze Sindacali
Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali
i lavoratori che fanno parte:
• di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle
OO.SS. stipulanti il presente contratto, n elle imprese che nell’ambito dello stesso Comune
occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie
delle Organizzazioni stesse.
• di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Si ndacale dei
lavoratori stipulante il presente C.C.N.L.;
• L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei
lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei
datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 lett. a) e b) deve avvenire
tramite comunicazione scritta con ricevuta a validità certa anche tramite PEC.
Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi
finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi che consenta la razionalizzazione dei costi
attraverso anche la individuazione di un monte ore complessivo.
I Dirigenti Sindacali Aziendali potranno godere di permessi retribuiti, compatibilmente con le
esigenze tecnico-produttive dell’azienda, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e
convegni di natura sindacale, in misura pari a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare
tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per
il tramite dei competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali anche tramite PEC.
Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavorator i con
qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, deve essere
motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipenden ti assunti a tempo determinato non
influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a
termine.
Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione
aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori
stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata
residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
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Articolo 2 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto, per l’espletamento del
loro mandato, a permessi retribuiti. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:
a) Il lavoratore che intende esercitare il diritto ai permessi retribuiti deve darne comunicazione
scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la R.S.A. anche tramite PEC;
a) Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere comunicazioni riguarda nti
argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell’ambito di appositi spazi
all’interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili
a tutti i lavoratori;
b) Le sole Organizzazioni Sindacali stipulanti i l presente CCNL, in aggiunta ai permessi delle
R.S.A., fruiranno di un monte ore annuo aziendale di permessi retribuiti pari ad 1 ora e 30
minuti complessive, moltiplicato per il numero dei dipendenti in forza presso ciascuna azienda
al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;
c) Le ore di permesso risultanti dal suddetto monte, vanno ripartite tra le Organizzazioni
Sindacali di cui al precedente punto 5, in misura proporzionale al numero degli iscritti
aziendali a ciascuna di esse, risultante alla stessa data del 31 Dicembre dell’anno precedente
a quello di riferimento;
d) Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione
a riunioni e a Commissioni comunque denominate, restando pertanto escluse quelle convocate
dalle Aziende. Tale monte ore così determinato costituisce un tetto invalicabile annuale;
e) Non è consentita né la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di competenza.
Vengono concessi eventuali sforamenti nella misura massima del 20% del monte ore annuo
che dovranno essere recuperati entro il 31 dicembre dell’anno successivo.
Il monte ore di permessi sopra determinato costituisce un limite invalicabile e non assorbe per
le Organizzazioni stipulanti il presente accordo quanto previsto agli artt. 23 e 30 della Legge n.
300/1970 e pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sindacale, ivi comprese le convocazioni degli
organi direttivi confederali, nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali, etc. Le OO.SS.
stipulanti il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, si impegnano a comunicare alle
singole aziende, anche tramite PEC, entro il mese di dicembre di ciascun anno precedente quello di
riferimento, i nominativi dei dipendenti dell’azienda che hanno di ritto a fruire del monte ore dei
permessi aziendali, in quanto dirigenti delle rappresentanze sindacali contrattualmente previste e
degli organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali ed aziendali, nei limiti
previsti dai rispettivi Statuti.
Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle federazioni sindacali stipulanti il
CCNL ed avanzata, anche tramite PEC, con un preavviso di almeno 24 ore lavorative, salvo casi di
particolare urgenza. Le richieste di permesso devon o essere vistate dal responsabile dell’organo
direttivo di appartenenza del lavoratore interessato e quelle relative alla partecipazione alle riunioni
degli organi direttivi devono essere corredate dalla copia della lettera di convocazione dello stesso
organo.
All’infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere concessi, altresì, permessi
sindacali non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
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RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
PERMESSI RETRIBUITI PER L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANTE
PER LA SICUREZZA
Per l'espletamento del ruolo e lo svolgimento delle attribuzioni previste all'art. 50 del D.Lgs. 81/08 e
smi, I RLS, utilizzano permessi retribuiti per ogni RLS nelle seguenti misure:
- 24 ore per le imprese che occupano fino a 5 lavoratori;
- 48 ore per quelle che occupano da 6 a 15 lavoratori
- 72 ore per le aziende che occupano oltre 15 lavoratori.
Nelle unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti, nel caso in cui, in relazione ad avvenute o
progettate modificazioni tali da variare significativamente le condizioni del rischio, qualora l’entità
dei permessi risulti insufficiente, potrà essere anticipato l’utilizzo di ore di competenza dell’anno
solare seguente fatti salvi i successivi conguagli.
I permessi di c ui ai commi precedenti potranno essere assorbiti fino a concorrenza delle ore di
permesso riconosciute al medesimo titolo.
In tutte le unità produttive di cui al paragrafo 1, per l’espletamento degli adempimenti previsti dai
punti b), c), d), g), i) ed I) dell’articolo 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non vengono utilizzate le
ore sopra specificate.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello aziendale in considerazione
delle tipologie produttive e delle valutazioni del rischio ambientale.
Le parti, individuando come valori condivisi la tutela della salute e la sicurezza sul luogo di lavoro,
il rispetto dell’ambiente, la necessità di consolidare e diffondere comportamenti e applicazioni
consapevoli delle norme contrattuali e i legge, ritengono opportuno migliorare il coinvolgimento di
tutti i lavoratori nel raggiungimento di tali obiettivi e concordano sull’opportunità di promuovere
idonee iniziative formative ed informative aziendali per tutti i lavoratori dedicate ai temi della salute
e scurezza nei luoghi di lavoro.
Accomodamenti ragionevoli
Anche in riferimento alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della direttiva
2000/78/CE recepita in Italia dal D.Lgs. n. 216/2003, così come novellato nel 2013, l e Parti
riconoscono l’importanza sociale del reinserimento del lavoratore con disabilità o divenuto non più
idoneo alle mansioni per le quali è stato assunto.
In questo senso, dichiarano di ispirare le proprie iniziative ai contenuti dell’accordo interconfederale
sottoscritto da Confindustria e CGIL, CISL e UIL il 12 dicembre 2018, “Salute e sicurezza -
Attuazione del Patto della fabbrica” e richiamano la necessità di garantire, secondo logiche di
ragionevolezza e di buona fede, il bilanciamento degli inter essi costituzionalmente protetti e
l’impegno ad individuare soluzioni organizzative, tecnologiche e contrattuali che consentono la
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eliminazione o riduzione dei fattori che impediscono o rendono difficile l’impiego dei lavoratori con
disabilità anche attraverso i contributi regionali INAIL messi a disposizione per questo fine.
Articolo 3 - Assemblea
Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori
dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazio ni aderenti o facenti capo alle
Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale
e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata e anche fuori dalla stessa
purché in locale messo a disposizione dal datore di lavoro.
La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con almeno due giorni
di anticipo. In caso di emergenza il suddetto termine può essere ridotto a n.1 giorno ferma restando
la necessità di specifica indicazione dell’orario di svolgimento.
Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle
OO.SS. stipulanti il presente C.C.N.L., durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore
all’anno normalmente retribuite. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata e anche
fuori dalla stessa purché in locale messo a disposizione dal datore di lavoro.
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordat o in sede
aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende.
Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle
attrezzature e l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL purché
indicati nella convocazione.
Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.
Articolo 4 – Referendum
Nelle aziende, il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento fuori dell’orario di lavoro,
di referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti all’attività sindacale.
I referendum sono indetti dalla RSA, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori
appartenenti all’unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi
decentrati.
Articolo 5 - Trattenute sindacali
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta sindacale, a favore della O. S. firmataria del
presente contratto, nei confronti dei lavoratori che ne effettueranno richiesta scritta.
La suddetta quota sarà trasmessa alle OO. SS. da parte del datore di lavoro, previa sottoscrizione, da
parte del lavoratore della lettera di delega nella quale si indica l’Organizzazione Sindacale destinataria
del contributo associativo.
L’Azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
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Articolo 6 - Contrattazione collettiva decentrata
Dall’entrata in vigore del presente contratto a livello regionale, per il tramite delle
articolazioni territoriali dell’Ente Bilaterale, possono essere attivate le contrattazioni regionali.
Rientrano nell’ambito della contrattazione regionale i seguenti istituti:
1. trattamenti retributivi integrativi;
1. premi di produzione; fringe benefit, welfare territoriale;
2. orario di lavoro;
3. Flessibilità - Banca ore;
4. tutela del lavoro e dell’integrità fisica dei lavoratori;
5. pari opportunità;
6. individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta;
7. regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o inden nità sostitutiva, in relazione alle
specifiche situazioni esistenti territorialmente;
8. formazione professionale;
9. determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica
dei percorsi formativi;
10. determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed applicazione
dei provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti commessi rilevanza degli
stessi e sanzioni ai fini delle previsioni di cui all’art. 18 l. 300/70;
11. disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione
regionale o provinciale o aziendale dal C.C.N.L., mediante specifiche clausole di rinvio;
12. specifici accordi finalizzati all’incremento della produttività, allo sviluppo, alla crescita , al
rilancio ed alla competitività delle aziende;
13. referendum.
Rientrano nell’ambito della contrattazione Aziendale i seguenti istituti:
a) mensa o buoni pasto e welfare aziendale;
a) tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione
nazionale e o regionale;
b) specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività delle
aziende;
c) ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi
informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
d) l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni aziendali;
e) le modalità per la collaborazione nell’espletamento della prestazione lavorativa;
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f) la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o
ai tele centri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati
in dotazione al telelavoratore.
TITOLO II - ENTE BILATERALE
Articolo 7 - Ente Bilaterale
Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale, in sigla ESBII (Ente Sviluppo Bilaterale Imprese
per l’Italia) costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti
il C.C.N.L. in materia di occupazione, mercat o del lavoro, formazione, qualificazione professionale
e sostegno al reddito.
Quest’ultima attività sarà concretizzata con l’ausilio del fondo di solidarietà eventualmente
costituito dalle confederazioni firmatarie dal presente C.C.N.L.
L’ESBII è costitu ito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali
tassativamente definite con apposito Statuto e Regolamento.
A tal fine l’ESBII attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti
e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche
coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a
fornire alle parti il supporto tecnico nece ssario alla realizzazione degli incontri di
informazione;
a) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi
dei settori;
b) provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento
delle competenze per gli addetti;
c) elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in
materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale anche in relazione
a disposizioni legislative e pr ogrammi nazionali e comunitari e in collaborazione con le
Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per
la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
d) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei
quadri;
e) riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali
curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL, o a chi di
dovere, agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/1986;
f) istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali di cui agli artt. 8,
17 e 18 del presente C.C.N.L., nonché ne coordina le attività;
g) riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione
degli accordi in materia apprendistato nonché dei contratti a termine;
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h) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al
reddito;
j) può svolgere la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del
mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all’Articolo 2113 cod. civ. e del
contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di
lavoro attuati o che si svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualm ente ad esso
affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
k) svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini
formativi ai sensi della normativa vigente;
l) attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dai C.C.N.L. che ad esso fanno
riferimento;
m) attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento.
n) per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L. può promuovere lo
svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l’apprendimento della
lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il
cofinanziamento del fondo interprofessionale di formazione continua.
L’ESBII svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla C.I.S.,
composte dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tutte le attività
funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato,
contratti a tempo determinato, part -time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, associazione in
partecipazione, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla
Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all’ESBII Nazionale può essere riconosciuto
mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di
applicazione del presente C.C.N.L. e relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme
contrattuali o di nuove disposizioni di legge.
L’ESBII potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi
di flessibilità dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento
dell’attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di
innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle
Parti. L’istruttoria avviene attrav erso l’istituzione di un’apposita la CIS Nazionale. Un apposito
accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno
ad integrare il presente C.C.N.L.
Per il miglior raggiungimento dei propri scopi L’ESBII potrà avviare, partecipare o contribuire
ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali,
anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti e Scuole, previa apposita
delibera del Consiglio di Amministrazione.
Gli organi di gestione di ESBII Saranno composti su base paritetica tra l’Organizzazione
Sindacale dei lavoratori e dei datori di lavoro.
La costituzione degli ESBII Regionali e Territoriali è deliberata dal Consigli o di
Amministrazione dell’-ESBII -nazionale che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.
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Articolo 8 - Enti Bilaterali Territoriali
L’ESBII Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle
Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove:
a) la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli
altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano
proficuamente partecipato;
a) il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di
ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei
rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
b) gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di
formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore
dei lavoratori;
c) il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio dell’attività dei Centri per l’Impiego;
d) l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il
monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con E.SBII
Nazionale e con la rete degli ESBII Territoriali e con i servizi locali per l’impiego;
e) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio
che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei
lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati
alle caratteristiche delle attività del comparto;
f) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute
e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
g) le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in
materia;
h) per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L. può promuovere lo
svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l’apprendimento della
lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il
cofinanziamento di un fondo di formazione continuo da costituire o già costituito;
i) per i dipendenti delle azie nde che applicano il presente C.C.N.L. può svolgere attività di
assistenza ai lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del permesso
di soggiorno.
j) l’ESBII Territoriale, svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecu zione a livello
territoriale della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di
inserimento, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente.
k) Per la certificazione dei contratti di lavoro, L’ESBII Territoriale si avvale di apposite
commissioni istruttorie e della Commissione Nazionale di Certificazione.
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l) l’ESBII Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e
qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
In Particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano
predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale
e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e
siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
Articolo 8bis - Organismo Paritetico Nazionale O.P
Le Parti concordano che l’Organismo Paritetico Nazionale, in sigla O.P. iscritto al numero 3
del Repertorio Nazionale degli Organismi paritetici istituito presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, costituisce lo strumento necessario al fine del rispetto delle norme in materia di
sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro come previsto e disciplinato dal D.Lgs. 81/08.
O.P é costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite dal suo statuto
ed ha competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL sottoscritti dalle OOSS firmatarie.
A tal fine O.P attua ogni utile iniziativa e in particolare:
• supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a
garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
• svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui
luoghi di lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all’ obbligo di
collaborazione con gli organismi paritetici, anche attraverso l’impiego de i fondi
interprofessionali, nonché, su richiesta delle imprese, rilascia una attestazione dello
svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui
l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del DLGS 81/2008,della quale gli organi di
vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. A tale fine
l’Organismo Paritetico istituirà specifica commissione paritetica, tecnicamente competente;
• Dare comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti del
nominativo del RLST ai sensi dell’art. 51 comma 8 del D.Lgs. 81/2008;
• Dare comunicazione all’ INAIL dei nominativi delle imp rese che hanno aderito al sistema
dell’organismo paritetico e il nominativo o i nominativi dei RLST;
• Svolgere ogni altra funzione affidata dalla legge italiana o europea e quanto deliberato e
regolamentato dall’ Organismo costituito.
Articolo 9 - Assistenza Sanitaria Integrativa
Le parti concordano sull’utilizzo del fondo integrativo MEDI-PREV , in conformità alle norme
vigenti previste dall’art. 51 comma 2 lett -a) TUIR, allo scopo di erogare prestazioni integrative
rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale.
Hanno diritto all'iscrizione al Fondo i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo
indeterminato e determinato compresi i lavoratori part-time e con contratto di apprendistato.
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Per i suddetti lavoratori è prevista una contribuzione pari a 10,00 euro da versarsi tramite F24
e flusso Uniemens tramite il codice CLIS o MEDI, ogni mese entro il giorno 16, a carico azienda
per 12 mensilità.
I contributi sono versati al Fondo con le modalità stabilite dal regolamento del Fondo stesso.
Le spese di funzionamento del Fondo sono comprese nel contributo a carico del datore di
lavoro.
Nessun altro costo diretto e indiretto per l'attivazione e gestione dell'istituto, può essere
previsto a carico del datore di lavoro.
I contratti o accor di in essere alla loro prima scadenza annuale, dovranno essere uniformati
alla presente intesa aderendo a MEDI-PREV .
Il contributo di assistenza sanitaria è obbligatorio e non è ammessa la corresponsione di
indennità sostitutive.
L’azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi di cui al presente articolo è
responsabile verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il
diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Articolo 10 – Attività di conciliazione nazionale
Le Parti, consapevoli del valore della collaborazione intersindacale così come all’interno delle
aziende, intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti di confronto atti a
prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi
alle procedure indicate agli articoli seguenti.
A tal fine, le Parti intendono attribuire all’Ente Bilaterale ESBII con il compito di verificare
con attività di costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti anche
attraverso l’interpretazione autentica del C.C.N.L. ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto
di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo.
In pendenza di un procedimento instaurato presso l’Ente bilaterale ESBII, è precluso alle OO.
SS. e alle parti interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali ovvero legali fino alla
definizione della controversia.
Articolo 11 - Convocazione della Commissione
La convocazione della Commissione di Conciliazione Regionale viene disposta a seguito di
formale richiesta presentata alla Segreteria della Commissione da parte dell’Organizzazione sindacale
ovvero dell’Associazione imprenditoriale a livello locale, autonomamente o in rappresentanza dei
propri assistiti.
L’Organizzazione procedente è tenuta a presentare l’istanza per mezzo di PEC, lettera
raccomandata A/R ovvero consegna a mano in duplice copia od ogni altro mezzo equipollente idoneo.
La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all’esame della controversia,
l’indicazione delle eventuali parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati, l’indicazione
dell’Organizzazione Sindacale o Associazione Datoriale che rappresenta l’istante in caso di domanda
presentata su interesse di una parte.
Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i 20
giorni dalla data di ricevimento dell ’istanza e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni
14
successivi. Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le
parti, il termine potrà essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Articolo 12 – Commissioni di monitoraggio Nazionale
L’ESBII può istituire commissioni e sottocommissioni per lo studio e la realizzazione di tutte
le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di oc cupazione,
mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l’Ente bilaterale attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
• programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le
relative prospettiv e di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche
coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
• riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale Nazionale
- E.SBII. inviando a quest’ultimo, con cadenza semestrale, i risultati trasmessigli dagli ESBII
Territoriali;
• elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a
disposizioni legislative nazionali e comunitarie, e, in collaborazione con le Regioni e gli altri
Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica
realizzazione a livello territoriale;
• riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla
realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento e apprendistato
nonché dei contratti a termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale, E.SBII
Nazionale;
• riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizz ati a livello territoriale o aziendale
curandone l’analisi e la registrazione;
• predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo
dei contratti d’inserimento.
Articolo 13 - Finanziamento Ente Bilaterale
Il contributo mensile da destinare in favore dell’ESBII Nazionale è stabilito nella misura di
5,50€/mese per 12 mensilità di cui 5.00€ a carico azienda e 0.50€ a carico lavoratore.
Tale Versamento è da effettuare attraverso F24 e flusso Uniemens per il tramit e del codice
EFEI.
Le quote saranno corrisposte mensilmente all’ ESBII mediante il flusso Uniemens
compilando gli appositi campi della sezione INPS inserendo nel campo “causale contributo” il codice
“EFEI”.
L’azienda che applichi il presente Accordo è tenuta al versamento delle quote suddette e di
tutte quelle in riferimento alle prestazioni di bilateralità: l’azienda che non aderisce a una delle sigle
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sindacali fondatrici di ESBII e/o che ometta il versamento delle quote all’Ente Bilaterale non può
avvalersi del presente contratto.
Le quote riscosse dall’ ESBII Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di
competenza dell’ente stesso, saranno trasferite agli Enti Bilaterali Territoriali regolarmente costituiti
e conformi a quanto stabilito dal presente CCNL.
L’ESBII Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme di cui al punto n. 6 qualora
non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli ESBII
Regionali e Territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.
Le parti concordano di rivedere i criteri di finanziamento dell’Ente Bilaterale all’occorrenza.
Articolo 13bis - Assistenza Contrattuale
Considerando il presente contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro
e i lavoratori , che adottano esplicitamente o recepiscono implicitamente il presente CCNL mediante
la sua applicazione, ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla
legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative e,
conseguentemente, per la sua gestione, nonché per assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle
strutture sindacali, anche territoriali, al servizio delle aziende le parti concordano d i procedere alla
riscossione di un contributo di assistenza contrattuale a carico delle aziende, in misura pari a 10.00e
per 13 mensilità (codice W467 e W442).
TITOLO III - CONTROVERSIE
Articolo 14 - Conciliazione controversie in sede sindacale
Le Parti, consapevoli del valore della collaborazione all’interno delle aziende, concordano che
qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del
rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte,
prima dell’azione giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione facoltativa in sede sindacale, ai sensi
della riforma introdotta dalla Legge n. 183/2010. Restano escluse le controversie inerenti i
provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni.
Il tentativo di conciliazione sindacale può essere previsto egualmente in caso di controversie
relative ai licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 604/1966, Legge n. 300/1970 e successiva
Legge n. 108/1990, non derivanti da provvedimento disciplinare, ferma restando l’obbligatorietà della
procedura ex art. 7 della l. 604/66.
Le suddette controversie potranno essere devolute all’Ente bilaterale ESBII.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione facoltativo
interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni
successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Articolo 15 - Attivazione della procedura di conciliazione
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Il tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale viene instaurato a cura della parte
interessata personalmente o tramite l’Organizzazione Sindacale firmataria del presente C.C.N.L. alla
quale sia iscritta o abbia conferito mandato, pre sentando apposita richiesta alla Commissione di
Conciliazione mediante PEC, lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mano.
A carico della parte procedente spetta l’onere di trasmettere prontamente copia della richiesta
del tentativo di conciliazione alla controparte.
Articolo 16 - Richiesta del tentativo di conciliazione
La richiesta deve contenere l’indicazione delle parti (se in caso di persona giuridica,
associazione non riconosciuta o comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché
la sede), l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale o Associazione Datoriale firmataria del presente
C.C.N.L. che rappresenta l’istante, il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o
sua dipendenza alla quale è addetto il lavora tore o presso la quale egli prestava la sua opera al
momento della fine del rapporto, l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della
pretesa, l’elenco degli eventuali documenti allegati, il luogo dove devono essere fatte le
comunicazioni inerenti alla procedura.
Articolo 17 - Convocazioni delle parti
La Commissione di Conciliazione deve provvedere alla convocazione delle parti indicando il
luogo, il giorno e l’ora in cui si terrà il tentativo di conciliazione non oltre i 20 giorni dalla data di
ricevimento dell’istanza e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. Ove la
controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le parti, il termine
potrà essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
In caso di mancata e ingiustificata comparizione di una delle parti, la Segreteria rilascerà alla
parte interessata la relativa attestazione.
Articolo 18 - Istruttoria
La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di
forme e, laddove fosse necessario, anche con più riunioni.
All’esito della convocazione delle parti e dell’istruttoria, il procedimento si conclude con la
definizione di un accordo tra le stesse, anche parzial e, ovvero con la constatazione da parte della
Commissione di Conciliazione del mancato raggiungimento in tale sede di un accordo ovvero di un
rinvio qualora le parti necessitino di ulteriori riflessioni.
Articolo 19 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, ovvero di mancato accordo deve
contenere:
• il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa
riferimento la controversia conciliata;
• il richiamo alla presenza delle parti, di persona ovvero attraverso i loro rappresentanti.
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La sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione ad opera delle parti e di tutti i
componenti della Commissione rende inoppugnabile la conciliazione che acquista eff icacia di titolo
esecutivo, ai sensi dell’art. 411 c.p.c.
Se il tentativo di conciliazione riesce, la Commissione forma un verbale di conciliazione che,
debitamente sottoscritto, verrà depositato, a cura delle parti o per il tramite dell’Organizzazione
sindacale di rappresentanza, presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente.
Su istanza di parte, l’esecutività di tale accordo sarà sancita con decreto emesso dal giudice
del lavoro presso il suddetto Tribunale, previo accertamento della regolarità formale del verbale di
conciliazione.
Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono tenute a riportare nell’apposito verbale le
rispettive ragioni circa il mancato accordo. Resta salva la facoltà della Commissione di Conciliazione
adita di formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia.
Articolo 20 - Risoluzione bonaria della controversia
Qualora le parti, anteriormente alla conclusione della procedura di conciliazione in sede
sindacale, siano comunque addivenute ad un accordo, possono richiedere, attraverso spontanea
comparizione, di conciliare la controversia stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto
dell’art. 2113 comma 4 c.c. e artt. 410 e 411 c.p.c.
Articolo 21 - Decisioni
Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione Territoriale ovvero Nazionale non
costituiscono interpretazione autentica del presente C.C.N.L. che resta demandata alla commissione
di conciliazione paritetica nazionale di cui al precedente art. 9.
Articolo 22 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
Le Parti ricordano che il tentativo di conciliazione è obbligatorio e pertanto preclusivo
all’ammissibilità del ricorso in via giudiziale per le controversie relative a contratti di lavoro
certificati dalle apposite Commissioni di Certificazione di cui all’Articolo 80 comma 4 del D.Lgs. n.
276/2003 e successive modifiche.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà avere ad oggetto l’erronea qualificazione del
contratto ovvero il vizio del conse nso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua
successiva attuazione.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito dinnanzi alla medesima
Commissione che ha emesso l’atto di certificazione.
Articolo 23 - Risoluzione della lite in via arbitrale
Ai sensi dell’Articolo 412 c.p.c. così come modificato dalla Legge n. 183/2010, in qualunque
fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine, in caso di mancato accordo, le parti possono
indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il
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credito che spetta al lavoratore e possono rimettere volontariamente alla Commissione di
Conciliazione adita il mandato per la risoluzione della lite in via arbitrale, indicando:
a) il termine per l’emanazione del lodo, in ogni caso, non potrà superare i 60 giorni, trascorsi i
quali l’incarico s’intende revocato, salvo accordo delle parti a concedere un ulteriore termine;
a) le norme invocate a sostegno delle rispettive posizioni;
b) l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, pur nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, anche derivanti da obblighi comunitari. Le parti possono inoltre indicare le
forme e i modi per l’espletamento dell’attività istruttoria.
Tale mandato comporta l’instaurazione di un arbitrato irrituale, con forza di contratto tra le
parti, e pertanto non impugnabile, anche qualora deroghi a disposizioni di legge o contratti collettivi.
Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, ha forza di
legge tra le parti (ai sensi dell’art. 1372 c.c.), è inoppugnabile (ai sensi dell’art. 2113 comma 4 c.c.)
salvo quanto disposto dall’art.808 -ter c.p.c. e ha efficacia di titolo esecutivo (ai sensi dell’art. 474
c.p.c.), su istanza della parte presso il Giudice del Lavoro del Tribunale nella cui circoscrizione si è
svolto l’arbitrato. Il giudice, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo, con proprio
decreto.
Articolo 24 - Controversie collettive
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l’impegno, anche in relazione
agli accordi interconfederali, di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una
possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e
RSA assistite dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.
La Direzione Aziendale e RSA potranno concordare in qualunque momento di sospendere la
contrattazione e di attivare un procedimento di mediazione o di arbitrato da parte della commissione
nazionale di cui all’art.9 del presente CCNL, seguendo le regole definite dalle Parti stipulanti con
apposito accordo.
Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di
norme con trattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui al presente C.C.N.L., le parti
potranno avvalersi del supporto della Commissione di Conciliazione Paritetica Territoriale ovvero,
qualora ancora non istituita, della Commissione di Conciliazione Par itetica Nazionale, di cui al
precedente art. 9.
Articolo 25 - Sistemi di video sorveglianza aziendale
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 4 della Legge 300 del 1970 è vietato l'uso di impianti
audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli
impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive
ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a dist anza
dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del
CCNL. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro,
dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature
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esistenti alla stipula del CCNL entro sei mesi il Datore di Lavoro convoca i rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL per redigere l’accordo; in mancanza di tale accordo, il
datore di lavoro si rivolgerà all’Ispettorato del lavoro che detterà all'occorrenza le prescrizioni per
l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. C ontro i provvedimenti dell'Ispettorato
del lavoro, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali oppure i sindacati dei lavoratori
firmatari del CCNL possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Articolo 26 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 9 della Legge 300 del 1970 i lavoratori, mediante
loro rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Articolo 27 - Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Al fine di semplificare le procedure di formazione e di aggiornamento dei Rappresentanti del
Lavoratori per la sicurezza, il presente C.C.N.L. prevede che tale formazione possa avvenire tramite
l’utilizzo di strumenti di Formazione a distanza.
TITOLO II – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 28 - Attività stagionali
1. Le Parti riconoscono che il settore è fortemente influenzato dalla stagionalità, la quale
rappresenta un'opportunità per aumentare l’occupazione e uno strumento utile per i datori di
lavoro nei periodi di maggiore attività.
2. La contrattazione di secondo livello può individuare ulteriori situazioni in cui è possibile
ricorrere al lavoro stagionale, in relazione a esigenze cicliche, variazioni climatiche, eventi
civili, religiosi, tradizionali o promozionali, nonché nei periodi di aumento dell’attività.
3. Il lavoratore assunto con contratto a termine per attività stagionali ha diritto di precedenza, a
parità di mansioni, in caso di nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di
lavoro.
4. Per esercitare tale diritto, il lavoratore deve manifestare per iscritto la propria volontà entro
tre mesi dalla cessazione del contratto; il diritto si estingue trascorso un anno dalla
medesima data.
Articolo 29 - Appalti
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1. Le Parti stabiliscono una disciplina vincolante per i cambi di appalto, applicabile a tutte le
imprese fornitrici di servizi – uscenti e subentranti – nonché alle imprese committenti,
indipendentemente dalla loro forma giuridica.
2. Tale disciplina non si applica per appalti inferiori a tre mesi o con meno di sei lavoratori
impiegati.
3. Sono esclusi: i quadri, i lavoratori inquadrati al 1° e 2° livello e coloro con anzianità
inferiore a tre mesi.
4. In caso di cambio appalto, l’impresa/associazione uscente deve, dove possibile entro 30
giorni lavorativi dalla cessazione del contratto, comunicare il passaggio alle RSA (se
presenti) e alle OO.SS. territorialmente competenti. Deve inoltre trasmettere alla nuova
impresa i seguenti documenti per ciascun lavoratore:
o Generalità e codice fiscale (con eventuale permesso di soggiorno);
o Contratto individuale di lavoro;
o Anzianità maturata sull’appalto;
o Ultimi tre cedolini paga;
o Stato di malattie/infortuni;
o Situazione ferie, permessi, retribuzioni differite e TFR;
o Eventuali assegni “ad personam” e superminimi;
o Formazione effettuata, inclusa quella per apprendistato professionalizzante;
o Elenco del personale assunto obbligatoriamente (L. 68/1999);
o Misure di salute e sicurezza adottate (sorveglianza sanitaria, medico competente);
o Adesione ai fondi previdenziali complementari e sanitari integrativi.
5. L’associazione subentrante deve incontrare le RSA e le OO.SS. firmatarie del presente
CCNL per concordare il mantenimento dell’occupazione.
6. In caso di cambio appalto senza variazioni contrattuali, l’associazione subentrante si
impegna ad assumere i lavoratori in servizio da almeno 8 mesi, previa documentazione.
7. Se vi sono modifiche nelle modalità, prestazioni o termini contrattuali, l’associazione
subentrante (anche se già gestiva il servizio) deve confrontarsi con l’associazione territoriale
e le OO.SS. per armonizzare le nuove esigenze organizzative, anche mediante:
o mobilità interna;
o part-time;
o riduzione dell’orario;
o flessibilità settimanale.
8. Il datore di lavoro subentrante è tenuto ad assumere anche i soci-lavoratori con rapporto
subordinato a tempo indeterminato. In caso di sospensione in atto alla cessazione, il rapporto
continua con l’uscente fino al termine della causa sospensiva.
9. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell’art. 31 della Legge 300/1970 passano direttamente
alla nuova azienda.
10. I contratti a tempo determinato validamente sottoscritti almeno 8 mesi prima della
cessazione proseguono con il subentrante fino alla naturale scadenza.
11. Il mantenimento dell’occupazione non è obbligatorio se il recesso è stato causato da grave
inadeguatezza del precedente appaltatore.
12. In caso di passaggio del personale, l’azienda uscente non è tenuta a versare l’indennità
sostitutiva del preavviso.
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Articolo 30 - Patronati
1. Gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere la propria attività all’interno delle
Associazioni.
2. Per gli Istituti riconducibili o convenzionati con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL,
valgono le seguenti disposizioni:
o Le attività previste dalla legge possono essere svolte da operatori designati dalla
Direzione, previo accordo con le Organizzazioni sindacali firmatarie; i nominativi
vanno comunicati alle Associazioni.
o Gli operatori, muniti di documento di riconoscimento, concordano con le
Associazioni le modalità di svolgimento dell’attività, evitando interferenze con la
normale operatività.
o In situazioni di urgenza comprovata, gli operatori possono, durante l’orario di lavoro,
incontrare lavoratori che abbiano conferito loro mandato, previo avviso alla
Direzione che autorizzerà l’assenza, salvo impedimenti organizzativi.
Articolo 31 – Rapporto di lavoro a tempo indeterminato
1. La forma ordinaria del rapporto di lavoro, salvo diversa pattuizione, è costituita dal contratto
a tempo pieno e a tempo indeterminato.
Articolo 32 - Rapporto di lavoro a tempo parziale (Part-time)
1. Il contratto di lavoro part-time prevede lo svolgimento di attività lavorativa con un orario
inferiore rispetto a quello ordinario stabilito dal presente CCNL, anche mediante modalità di
telelavoro o lavoro agile.
Il part-time rappresenta uno strumento utile per favorire l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro, agevolare la flessibilità nella gestione della forza lavoro in relazione ai cicli di
attività giornalieri, settimanali o annuali, e rispondere alle esigenze personali dei lavoratori,
come previsto dalla normativa vigente.
Può essere applicato anche a lavoratori con contratto a tempo determinato, di inserimento o
di apprendistato.
Le Parti convengono che la riduzione dell’orario possa avvenire nelle seguenti modalità:
o Orizzontale: il lavoratore presta attività ogni giorno lavorativo, ma per un numero
ridotto di ore rispetto all’orario ordinario;
o Verticale: il lavoratore opera a tempo pieno ma solo in alcuni giorni della settimana,
del mese o dell’anno;
o Misto: combinazione delle due forme precedenti.
2. Il contratto part-time deve essere stipulato in forma scritta. Lo stesso requisito vale per le
trasformazioni da tempo pieno a parziale e viceversa. Il contratto deve includere, oltre agli
elementi previsti per l’assunzione, anche:
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o La specifica dell’orario ridotto e la sua distribuzione su base giornaliera, settimanale,
mensile e annuale;
o Il trattamento economico e normativo, calcolato proporzionalmente rispetto
all’orario ordinario mensile;
o L’eventuale accettazione di clausole elastiche (aumento dell’orario) e flessibili
(variazione della distribuzione oraria), con indicazione delle motivazioni tecniche,
organizzative, produttive o sostitutive che ne giustifichino l’applicazione.
3. Il part-time può essere richiesto per iscritto dai lavoratori già in forza, compatibilmente con
le esigenze tecniche e produttive dell’Ente.
4. In caso di passaggio da tempo pieno a tempo parziale, possono essere concordate le
condizioni per il ritorno al tempo pieno. L’Ente può, nel frattempo, assumere altro personale
per coprire il monte ore mancante.
5. Nel passaggio tra regime part-time e tempo pieno (o viceversa), i ratei retributivi legati a
istituti legali e contrattuali saranno proporzionati alla durata effettiva della prestazione, salvo
adozione di retribuzione globalizzata (inclusiva degli istituti contrattuali, esclusa premialità
e welfare) calcolata forfettariamente al 30%.
6. Nei contratti part-time verticali o misti, è possibile incrementare l’orario di lavoro fino a un
massimo del 35% annuo rispetto a quanto concordato contrattualmente (clausola elastica).
7. La variazione della collocazione temporale dell’orario (clausola flessibile) comporta per le
sole ore modificate una maggiorazione retributiva minima del 2%.
8. L’adozione delle clausole elastiche e flessibili deve risultare da accordo scritto tra le parti,
specificando le ragioni tecnico-organizzative. Il preavviso minimo per la modifica
dell’orario è di 72 ore, salvo accettazione del lavoratore con preavviso inferiore (“ad
horas”).
9. Il lavoratore ha diritto di revocare l’adesione alle clausole elastiche o flessibili nel corso del
rapporto, nei seguenti casi documentati:
o Necessità legate alla tutela della salute, certificate dal SSN;
o Avvio di altra attività lavorativa;
o Motivi di studio o formazione;
o Esigenze familiari, ai sensi delle Leggi n. 53/2000 e 104/1992;
o Altre esigenze personali adeguatamente documentate.
10. Data la natura variabile del settore, è consentito il lavoro supplementare (previo accordo
scritto), fino a un massimo del 50% dell’orario ordinario, con maggiorazione forfettaria del
15%, salvo condizioni più favorevoli.
11. Qualora le variazioni di orario si protraggano per almeno sei mesi continuativi, esse si
considerano consolidate e diventano l’orario contrattuale stabile, con cessazione delle
relative maggiorazioni.
12. La contrattazione di secondo livello può definire nuove modalità e percentuali di utilizzo
delle clausole elastiche e flessibili.
13. Ai fini delle norme che fanno riferimento al numero di dipendenti, i lavoratori part-time
sono computati proporzionalmente all’orario concordato rispetto al tempo pieno, con
arrotondamento all’unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5.
Articolo 33 - Lavoro a tempo determinato
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1. Pur rimanendo il contratto a tempo indeterminato la forma ordinaria del rapporto di lavoro, è
consentita l’assunzione a tempo determinato mediante l’indicazione espressa di un termine
di durata.
2. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, ai lavoratori assunti con contratto a
tempo determinato spettano tutti i diritti e trattamenti previsti dal presente CCNL, in misura
proporzionale e compatibilmente con la natura temporanea del rapporto.
3. Il contratto a tempo determinato deve essere stipulato in forma scritta ad substantiam, salvo
per i rapporti di durata non superiore a 12 giorni. Una copia del contratto deve essere
consegnata al lavoratore prima o contestualmente all’avvio della prestazione lavorativa, o
comunque secondo i termini previsti dalla legge. Deve essere inoltre consegnata copia del
modello UNILAV all’instaurazione del rapporto.
4. Il contratto può prevedere un periodo di prova e deve contenere, oltre a quanto indicato
nell’articolo sull’“Assunzione”, i seguenti elementi:
o la durata del rapporto, specificata con termine certo o condizionato secondo la legge;
o l’eventuale diritto di precedenza su future assunzioni a termine da parte del
medesimo datore di lavoro;
o la modalità di erogazione dei ratei di mensilità aggiuntive, se previste su base
mensile;
o le condizioni previste in caso di proroga o rinnovo, conformemente alla normativa
vigente.
5. Salvo diversa disposizione del presente CCNL e con esclusione delle attività stagionali, la
durata complessiva dei rapporti a termine tra lo stesso datore di lavoro e lavoratore, per
mansioni equivalenti, non può superare i 24 mesi, comprensivi anche di periodi di
somministrazione a termine tra le stesse parti.
6. È ammesso il superamento del limite dei 12 mesi di acausalità nei casi previsti dalla
normativa vigente, tra cui:
o esigenze sostitutive;
o motivazioni tecniche, organizzative o produttive (da specificare nel contratto);
o attività legate a campagne promozionali (es. showroom, temporary store);
o partecipazione a fiere e mostre nazionali o internazionali;
o attività straordinarie o stagionali;
o prestazioni legate a eventi promozionali, spettacoli, manifestazioni pubbliche.
7. È inoltre possibile, ai sensi di legge, stipulare contratti a termine fino a 12 mesi in regime di
“deroga assistita” presso le sedi competenti.
8. Il numero totale di lavoratori a tempo determinato non può superare il 40% del numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, o al
momento dell’assunzione in caso di avvio dell’attività in corso d’anno. Eventuali decimali
pari o superiori a 0,5 si arrotondano all’unità superiore.
9. Nella base di calcolo dei lavoratori a tempo indeterminato sono inclusi: apprendisti,
lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, e part-time riproporzionati.
10. Gli Enti con un organico fino a 4 dipendenti possono stipulare fino a due contratti a termine.
11. La contrattazione di secondo livello può prevedere modifiche ai limiti quantitativi di cui
sopra.
12. Alla scadenza del termine contrattuale, il rapporto di lavoro si estingue automaticamente
senza necessità di preavviso.
13. Non sono soggetti a limiti quantitativi i contratti a termine stipulati:
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• durante la fase iniziale di avvio di nuove attività operativamente autonome (entro i primi 36
mesi);
• per start-up innovative riconosciute dalla normativa;
• per sostituzioni (malattia, maternità, infortunio, ferie, anche a scorrimento);
• per attività stagionali come da legge e come individuate dal presente CCNL;
• per eventi artistici, spettacoli, produzioni televisive o audiovisive specifiche;
• per l’assunzione di lavoratori di età superiore ai 50 anni.
14. È vietato il ricorso al contratto a termine:
• per sostituire lavoratori in sciopero;
• in unità produttive in cui, nei sei mesi precedenti, si siano verificati licenziamenti collettivi
ex Legge n. 223/1991 per mansioni e livelli equivalenti, salvo diversa disposizione
contrattuale;
• in presenza di sospensioni o riduzioni orarie con accesso a trattamenti di integrazione
salariale per le stesse mansioni;
• presso Enti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/2008.
15. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rimanda alla normativa
vigente.
Articolo 34 – Lavoro somministrato
1. La somministrazione di lavoro ha lo scopo di rispondere a esigenze temporanee dell’Ente
utilizzatore, il quale può richiedere prestazioni lavorative a favore di lavoratori messi a
disposizione da agenzie autorizzate, iscritte nell’Albo informatico nazionale delle Agenzie
per il Lavoro.
2. Il contratto di somministrazione deve essere redatto in forma scritta. In mancanza, esso è
nullo e il lavoratore si intende a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.
3. Alla somministrazione a tempo determinato si applicano le norme previste per il contratto a
termine dalla normativa vigente, con esclusione del diritto di precedenza, della disciplina
sullo “stop&go” e dei limiti massimi percentuali previsti per i contratti a termine.
4. Ai lavoratori somministrati devono essere garantite le condizioni economiche previste dal
presente CCNL, qualora risultino più favorevoli, ad eccezione delle voci escluse per la
particolare natura del rapporto di lavoro.
5. I lavoratori somministrati presso un Ente che applica il presente CCNL non possono
superare, per ciascuna unità produttiva, il 20% del numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto. Se l’attività è avviata
in corso d’anno, il limite si calcola sulla forza lavoro esistente alla data di stipula. I decimali
pari o superiori a 0,5 si arrotondano all’unità superiore.
6. La contrattazione di secondo livello può stabilire limiti diversi rispetto a quanto sopra
indicato.
7. I lavoratori somministrati devono essere informati dall’utilizzatore in merito ai posti vacanti
a tempo indeterminato presso la struttura, al fine di consentire loro di candidarsi alle pari
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condizioni degli altri dipendenti. Tali informazioni possono essere fornite tramite avvisi
generali affissi nei locali dell’utilizzatore presso cui il personale somministrato presta
servizio.
8. Ai sensi della normativa vigente, non si applicano limiti quantitativi alla somministrazione a
tempo determinato nei seguenti casi:
o lavoratori in mobilità;
o disoccupati che beneficiano da almeno sei (6) mesi di ammortizzatori sociali o
indennità di disoccupazione non agricola;
o lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
9. L’Ente utilizzatore deve comunicare annualmente alle RSA (o, in assenza, alla RST della
Organizzazione Sindacale firmataria del CCNL) il numero e le motivazioni dei contratti di
somministrazione attivati, la durata, nonché numero e qualifiche dei lavoratori coinvolti.
10. Una copia della suddetta comunicazione deve essere trasmessa anche all’Ente Bilaterale.
11. Per quanto non espressamente regolato dal presente articolo, si fa riferimento alle
disposizioni di legge vigenti in materia.
Articolo 35 - Lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente può essere utilizzato in presenza di esigenze legate allo
svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o non programmabile. Tale contratto può
essere stipulato anche a tempo determinato e prevede che il lavoratore si renda disponibile a
essere impiegato su chiamata da parte dell’Ente, secondo specifiche condizioni.
2. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e, oltre agli elementi previsti per
l’assunzione, deve contenere:
o la durata e le motivazioni, oggettive o soggettive, che giustificano il ricorso al
contratto;
o le modalità e il luogo di disponibilità del lavoratore, con indicazione del preavviso
per la chiamata, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
o le modalità con cui l’Ente può attivare la prestazione e il sistema di rilevazione
dell’attività svolta;
o il trattamento economico e normativo previsto per ciascuna prestazione e l’indennità
di disponibilità, nonché le modalità di pagamento;
o eventuali misure specifiche in materia di salute e sicurezza, in relazione all’attività
svolta.
3. Il contratto può essere stipulato:
o con lavoratori di età inferiore a 24 anni (purché le prestazioni si concludano entro il
compimento del 25° anno) o superiore a 55 anni;
o per ragioni tecniche, organizzative o sostitutive, anche con riferimento a periodi
predeterminati della settimana, del mese o dell’anno, come disciplinato dalla
contrattazione di secondo livello.
4. Fatta eccezione per i settori del turismo, dello spettacolo e dei pubblici esercizi, il lavoro
intermittente non può superare, per ciascun lavoratore con lo stesso datore di lavoro, le 400
giornate di effettiva attività nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento, il rapporto si
trasforma automaticamente in contratto a tempo pieno e indeterminato.
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5. Per i periodi in cui il lavoratore garantisce la propria disponibilità in attesa di chiamata, è
prevista un’indennità mensile pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL per la
mansione assegnata.
6. L’indennità di disponibilità deve essere espressamente indicata nel contratto ed è definita su
base mensile, con possibilità di suddivisione in quote orarie.
7. In caso di malattia o altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore che impedisca
temporaneamente la prestazione, il lavoratore deve comunicarlo all’Ente, specificando la
durata dell’impedimento, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente CCNL.
Durante tale periodo, non matura il diritto all’indennità di disponibilità.
8. Il reiterato e ingiustificato rifiuto della chiamata costituisce giustificato motivo di recesso da
parte dell’Ente.
9. L’Ente è tenuto a fornire periodicamente alle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro
informazioni sull’utilizzo del contratto di lavoro intermittente.
10. Il lavoratore intermittente è computato nell’organico aziendale, ai fini di legge, in
proporzione all’effettivo orario lavorato nel semestre precedente.
11. È vietato il ricorso al lavoro intermittente:
• per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
• salvo diversa previsione degli accordi sindacali, nelle unità in cui, nei sei mesi precedenti,
siano stati effettuati licenziamenti collettivi per mansioni e livelli equivalenti (ai sensi degli
artt. 4 e 24 della L. 223/1991);
• presso Enti in cui vi siano sospensioni o riduzioni dell’orario con accesso a trattamenti di
integrazione salariale, che riguardino mansioni equivalenti;
• presso Enti che non abbiano adempiuto all’obbligo di redazione del Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
Articolo 36 - Apprendistato
Qualificazione del rapporto contrattuale
1. Il contratto di apprendistato è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al termine del
periodo di apprendistato, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto ai sensi dell’art.
2118 del Codice Civile, con decorrenza del preavviso dal termine stesso.
2. L’apprendistato professionalizzante in cicli stagionali, come previsto dall’art. 43, comma 8,
del D.Lgs. n. 81/2015 e successivamente disciplinato, può essere articolato in più periodi di
durata non inferiore a quattro (4) mesi ciascuno. L’ultimo periodo dovrà comunque avere
inizio entro quarantotto (48) mesi consecutivi dalla data della prima assunzione.
Tipologie di apprendistato
3. Le forme contrattuali di apprendistato si distinguono nelle seguenti tipologie:
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a) Apprendistato per il conseguimento della qualifica, del diploma professionale, del
diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica
superiore;
b) Apprendistato professionalizzante;
c) Apprendistato di alta formazione e ricerca.
4. Le Parti concordano la disciplina applicabile all’apprendistato professionalizzante e
all’apprendistato stagionale, con l’obiettivo di promuovere concrete opportunità
occupazionali per i giovani.
Apprendistato professionalizzante
5. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, in tutti i settori di
attività, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. L’assunzione può avvenire già a
partire dai 17 anni per i soggetti in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del
D.Lgs. n. 226/2005.
6. La qualifica professionale oggetto del contratto è definita dalle Parti in base al sistema di
classificazione previsto dal presente CCNL, in conformità a quanto disposto dall’art. 44,
comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015.
Apprendistato per qualifica, diploma e specializzazione tecnica superiore
7. Tale forma di apprendistato integra la formazione in associazione con l’istruzione e la
formazione professionale erogata da istituzioni formative che operano all’interno dei sistemi
regionali, secondo i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal D.Lgs. n. 226/2005 e dagli
artt. 41 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015.
8. Possono essere assunti con tale contratto i giovani tra i 15 e i 25 anni. La durata del contratto
è commisurata al titolo da conseguire e non può superare:
o 3 anni per qualifica o diploma triennale;
o 4 anni per diploma professionale quadriennale.
9. Per le ore di formazione svolte presso l’ente formativo, il datore di lavoro non è tenuto a
corrispondere alcuna retribuzione. Per le ore formative a carico del datore di lavoro, spetta al
lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella ordinaria. Le ore svolte in azienda,
eccedenti quelle previste dal piano formativo, sono retribuite in percentuale rispetto ai
lavoratori qualificati dello stesso livello, secondo la seguente progressione:
o 1° anno: 50%
o 2° anno: 50%
o 3° anno: 65%
10. Una volta conseguito il titolo di studio o qualifica professionale ai sensi del D.Lgs. n.
226/2005, o il diploma di istruzione secondaria superiore, il contratto può essere trasformato
in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata complessiva dei due percorsi non
può eccedere i 60 mesi.
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Assunzione
11. L’assunzione dell’apprendista deve avvenire per iscritto e deve contenere, oltre a quanto
previsto dall’articolo “Assunzione” del presente CCNL, anche:
• La descrizione della mansione oggetto del contratto;
• L’eventuale periodo di prova;
• Il livello di inquadramento iniziale;
• La qualifica professionale da conseguire;
• La durata complessiva del periodo di apprendistato;
• Il piano formativo individuale.
12. L’assunzione si intende confermata al termine del periodo di prova, se non diversamente
comunicato.
13. Il periodo di prova non può superare quanto previsto per i lavoratori inquadrati nella
medesima qualifica di “approdo” e durante tale periodo entrambe le Parti possono recedere
liberamente senza obbligo di preavviso.
Rinvio alla legge
48. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto collettivo in materia di
apprendistato e di istruzione e formazione professionale, le Parti fanno riferimento alle
normative di legge e regolamentari vigenti. In particolare, si richiama l’applicazione delle
disposizioni previste dall’art. 42, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2015 e successive
modificazioni, anche con riferimento alla percentuale di conferma degli apprendisti al
termine del periodo formativo.
Articolo 37 - Tirocinio (Stage)
1. Le Parti riconoscono il tirocinio (o stage) come una misura formativa di politica attiva,
finalizzata a consentire ai tirocinanti un’esperienza temporanea in contesti lavorativi reali, al
fine di acquisire una conoscenza diretta delle attività professionali o delle mansioni legate a
un determinato mestiere.
2. Il tirocinio consiste in un percorso di orientamento e formazione al lavoro, che non
costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato. Esso non origina da un contratto
tra il tirocinante e l’Ente ospitante, ma da una convenzione stipulata tra un soggetto
promotore accreditato (che opera come intermediario) e il soggetto ospitante. A tale
convenzione deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento, sottoscritto
anche dal tirocinante.
3. La regolamentazione del tirocinio formativo e di orientamento è demandata alla
contrattazione di secondo livello.
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4. Fatte salve le disposizioni di legge, è vietata l’attivazione di più di un tirocinio con lo stesso
soggetto, salvo che il secondo percorso formativo sia finalizzato a un inquadramento
superiore rispetto al precedente e sia decorso un intervallo minimo di ventiquattro (24) mesi
tra l’inizio dei due percorsi. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo,
si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente.
Articolo 38 – Assunzione
Lettera di assunzione o contratto individuale di lavoro
1. L’assunzione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e deve essere
formalizzata mediante atto scritto, che contenga le seguenti informazioni:
a) La tipologia del contratto di lavoro (tempo determinato, indeterminato, apprendistato, ecc.);
b) La data di inizio del rapporto e il termine di validità dell’offerta contrattuale;
c) La durata dell’eventuale periodo di prova;
d) Il luogo di lavoro e, per i lavoratori trasfertisti, la sede presso cui si costituisce il rapporto;
e) L’eventuale termine finale del contratto in caso di assunzione a tempo determinato;
f) L’inquadramento secondo la classificazione prevista dal CCNL, la qualifica e le mansioni
assegnate;
g) Le eventuali condizioni di accesso nei casi di Contratto PAL;
h) Il trattamento economico iniziale e gli eventuali incrementi previsti dal contratto collettivo;
i) L’indicazione del contratto collettivo applicato, con specifica delle Parti stipulanti e modalità di
consultazione (anche in formato digitale);
j) L’indicazione dell’Ente Bilaterale di riferimento per i trattamenti integrativi previsti dal CCNL;
k) L’orario di lavoro previsto e, in caso di lavoro a turni, le modalità di distribuzione, la
collocazione dei riposi e l’eventuale rinvio alle modalità di comunicazione delle turnazioni;
l) L’eventuale accettazione di clausole elastiche e/o flessibili;
m) L’applicabilità di eventuali Accordi di secondo livello aziendale;
n) Eventuali ulteriori condizioni pattuite tra le parti.
2. La lettera di assunzione dovrà inoltre riportare i dati identificativi del datore di lavoro
(denominazione, codice fiscale, indirizzo). Copia del presente CCNL, o le istruzioni per
accedervi gratuitamente, dovrà essere messa a disposizione del lavoratore al momento della
consegna della lettera di assunzione.
Documentazione e visite preassuntive
3. Ai fini dell’assunzione, il lavoratore è tenuto a fornire i seguenti documenti:
a) Documento d’identità, codice fiscale e, per cittadini stranieri, permesso di soggiorno in corso di
validità;
b) Eventuale documentazione relativa a precedenti esperienze lavorative o percorsi formativi;
c) Documentazione o dichiarazioni necessarie per l’applicazione delle norme fiscali e previdenziali;
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d) Copia firmata per accettazione della lettera di assunzione;
e) Altra documentazione o certificazioni eventualmente richieste dal datore di lavoro, se dovute.
4. Il lavoratore è tenuto a comunicare la propria residenza e/o domicilio e a notificare
tempestivamente eventuali variazioni. Per l’assunzione di lavoratori di almeno 50 anni di
età, disoccupati da oltre 12 mesi, si applicano le disposizioni dell’art. 4, commi 8–11, della
Legge n. 92/2012 e s.m.i., come richiamato da INPS con Circolare n. 111/2013 e dal
Ministero del Lavoro con Circolare n. 34/2013.
5. L’assunzione può essere subordinata, su richiesta dell’Ente, all’accertamento dell’idoneità
fisica del lavoratore alle mansioni da svolgere, al fine di tutelare la salute e la sicurezza del
lavoratore stesso, dei colleghi e dell’utenza.
6. L’Ente può prevedere che la documentazione richiesta sia sostituita, laddove consentito
dalla normativa, da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Salvo obblighi
di legge contrari, è facoltà dell’Ente richiedere al lavoratore un certificato penale del
casellario giudiziale con data non anteriore a tre mesi.
Articolo 39 – Periodo di prova
1. Il contratto individuale di lavoro può prevedere lo svolgimento di un periodo di prova.
2. Affinché sia valido, il periodo di prova deve essere espressamente indicato per iscritto al
momento dell’assunzione.
3. La durata massima del periodo di prova non può eccedere i limiti stabiliti dal presente
contratto collettivo nazionale di lavoro e dovrà essere rapportata al livello di inquadramento
e alla natura delle mansioni assegnate.
Livello di inquadramento Durata massima (giorni di calendario)
Dirigenti e Quadri 90 giorni
Livello I 60 giorni
Livello II 50 giorni
Livello III 40 giorni
Livello IV 40 giorni
Livello V 30 giorni
Livello VI 30 giorni
• Nei contratti a tempo determinato, il periodo di prova deve essere proporzionato alla durata
complessiva del rapporto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
• Durante il periodo di prova, entrambe le Parti possono recedere liberamente dal contratto, senza
necessità di motivazione, senza preavviso e senza corresponsione dell’indennità sostitutiva.
• In ogni caso, la retribuzione durante il periodo di prova non può essere inferiore al minimo
contrattuale previsto per la qualifica e il livello di inquadramento assegnati.
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• Qualora il periodo di prova decorra senza recesso da parte di alcuna delle Parti, l’assunzione si
intende confermata e il periodo stesso sarà computato nell’anzianità di servizio.
• In caso di malattia o infortunio sopravvenuti durante il periodo di prova, quest’ultimo viene
sospeso. Il periodo di sospensione è considerato neutro ai fini del computo e può determinare il
superamento della durata massima, senza decadenza del diritto.
• Non è ammesso un nuovo periodo di prova per il lavoratore già assunto e che, entro due anni,
venga riassunto presso la medesima associazione con la stessa qualifica, a condizione che il periodo
di prova fosse già stato superato nel precedente rapporto.
Articolo 40 - Orario di lavoro – Flessibilità ed elasticità
1. La normale durata dell’orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6
giornate consecutive, secondo le esigenze organizzative dell’Ente. La retribuzione è
commisurata a tale orario.
2. In considerazione delle specificità dei settori interessati e con l’obiettivo di ridurre il ricorso
al lavoro straordinario o a sospensioni dell’attività, è introdotta la flessibilità dell’orario
contrattuale. L’Ente può adottare, in determinati periodi, regimi di orario variabili,
superando le 40 ore settimanali fino a un massimo di 48 ore, da compensare mediante una
rimodulazione dell’orario settimanale nelle settimane precedenti o successive, e
comunque entro 52 settimane dall’inizio del periodo di flessibilità.
3. La flessibilità può quindi essere gestita su base annua (12 mesi), mantenendo la media
mensile dell’orario contrattuale, senza determinare né compensi aggiuntivi né
decurtazioni salariali.
4. Durante i periodi in cui l’orario settimanale supera o si riduce rispetto a quello contrattuale, i
lavoratori percepiranno la normale retribuzione mensile prevista per l’orario standard. La
compensazione delle ore dovrà avvenire entro 52 settimane dall’inizio della variazione
oraria.
5. Qualora le ore lavorate oltre l’orario contrattuale non siano state oggetto di recupero,
nemmeno parziale, le stesse saranno retribuite come lavoro straordinario, secondo le
maggiorazioni previste dal presente CCNL.
6. Il presente regime di flessibilità si intende vincolante per tutti i lavoratori coinvolti.
7. L’adozione della flessibilità da parte dell’Ente è subordinata a una comunicazione
preventiva ai lavoratori interessati, con un preavviso di almeno 7 giorni, contenente:
o la data di inizio del periodo di flessibilità;
o la data di termine prevista;
o il nuovo orario settimanale richiesto.
8. L’Ente può inoltre introdurre, per tutti o per gruppi di lavoratori, forme di elasticità in
entrata e sulla pausa pranzo, consentendo:
o l’anticipo o posticipo dell’orario di ingresso,
o la riduzione della pausa pranzo fino a un massimo di 30 minuti.
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In entrambi i casi, i relativi recuperi dovranno avvenire nella stessa giornata lavorativa. Le
disposizioni contenute nel presente comma sono modificabili in sede di contrattazione di
secondo livello, che potrà disciplinarne condizioni più favorevoli o articolate.
Articolo 41 - Orario ordinario di lavoro multiperiodale
1. Le Parti riconoscono la possibilità, da parte delle Associazioni, di adottare una struttura
multiperiodale dell’orario di lavoro, ritenuta idonea a soddisfare le esigenze organizzative
e produttive.
2. In tale regime, l’orario ordinario può essere articolato come media plurisettimanale
nell’arco di un periodo non superiore a dodici (12) mesi. Durante tale periodo, i lavoratori
percepiranno la normale retribuzione mensile contrattuale, indipendentemente dai
momentanei superamenti o riduzioni dell’orario settimanale, purché venga rispettata la
media.
3. Le modalità di attuazione dell’orario multiperiodale sono definite tramite accordi aziendali
sottoscritti dalle Parti firmatarie del presente CCNL. Tali accordi sono vincolanti per tutti i
lavoratori interessati.
Articolo 42 - Banca Ore
1. Le Parti concordano sull’istituzione della Banca Ore, quale strumento di flessibilità
organizzativa e conciliazione dei tempi di vita e lavoro. In sede di contrattazione di secondo
livello o, in alternativa, mediante accordo individuale, il lavoratore può optare per
l’accantonamento fino al 100% delle ore di lavoro straordinario prestate, in luogo della
loro remunerazione, al fine di fruire di riposi compensativi.
2. Le ore accumulate nella Banca Ore vengono valorizzate in funzione delle maggiorazioni
spettanti per il lavoro straordinario effettivamente prestato, e convertite in corrispondente
monte ore.
3. Il recupero delle ore accantonate può essere richiesto dal lavoratore per l’intero ammontare,
compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive dell’Ente, con preavviso scritto di
almeno 5 giorni.
4. I riposi compensativi sono normalmente fruibili in moduli da 4 o 8 ore, salvo diverso
accordo tra le Parti.
5. Il recupero delle ore deve avvenire entro 18 mesi dall’inizio del loro accumulo,
preferibilmente durante i periodi di minore intensità lavorativa o nei momenti di calo
dell’attività, tenendo conto delle specificità produttive territoriali.
6. Decorso il termine di 18 mesi, e in ogni caso alla cessazione del rapporto di lavoro, il
datore di lavoro è tenuto a liquidare al lavoratore l’importo corrispondente alle ore non
ancora godute, calcolato sulla base della paga oraria vigente al momento della
liquidazione.
7. Le ore accantonate nella Banca Ore devono essere evidenziate mensilmente nel cedolino
paga.
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8. Le Parti, a livello regionale, effettueranno verifiche almeno annuali e potranno definire
modalità attuative e regolamentazioni specifiche.
Articolo 43 - Disciplina delle mansioni e mutamento
1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, ovvero a quelle
corrispondenti al livello di inquadramento superiore eventualmente acquisito, o ancora a
mansioni equivalenti, riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale delle
ultime effettivamente svolte.
2. In caso di mutamento di mansioni, qualora necessario, dovrà essere assicurata un'adeguata
formazione professionale. L’eventuale mancato assolvimento dell’obbligo formativo non
comporta la nullità dell’atto di assegnazione alle nuove mansioni.
3. Il lavoratore può essere assegnato a mansioni inferiori, purché rientranti nella medesima
categoria legale, nei casi in cui ciò sia giustificato da una modifica degli assetti
organizzativi aziendali che incida sulla sua posizione lavorativa. In tal caso:
o il mutamento deve essere comunicato per iscritto, a pena di nullità;
o il lavoratore mantiene il livello di inquadramento e il trattamento retributivo in
godimento, fatta eccezione per gli elementi variabili legati a modalità specifiche di
svolgimento della prestazione precedente.
4. La modifica delle mansioni, categoria legale, livello di inquadramento o retribuzione,
per ragioni connesse alla tutela occupazionale, riqualificazione professionale o
miglioramento delle condizioni di vita, può avvenire mediante accordo individuale. Tali
accordi devono essere formalizzati presso le sedi protette previste dall’art. 2113, comma 4,
c.c., o davanti alle commissioni di certificazione. Il lavoratore può farsi assistere da un
rappresentante sindacale, un avvocato o un consulente del lavoro.
5. In caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento
economico e normativo corrispondente. L’assegnazione si considera definitiva, salvo
diversa volontà del lavoratore, qualora non sia stata effettuata per ragioni sostitutive e si sia
protratta per:
o sei (6) mesi consecutivi, oppure
o sei (6) mesi complessivi, anche non continuativi, nell’arco di dodici (12) mesi.
6. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare per iscritto l’assegnazione a mansioni superiori
quando essa avviene in sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto. La comunicazione scritta non è prevista nei casi in cui le mansioni superiori siano
svolte di fatto.
7. Il trasferimento del lavoratore da un’unità produttiva ad un’altra, diversa da quella indicata
all’atto dell’assunzione, è ammesso solo per comprovate esigenze tecniche, organizzative
o produttive.
Articolo 44 - Lavoro straordinario, festivo, notturno e domenicale
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1. È considerato lavoro straordinario ogni prestazione lavorativa resa oltre l’orario annuale
previsto dal presente contratto. In presenza di sistemi di flessibilità o orario
multiperiodale, lo straordinario viene calcolato a consuntivo, cioè in base al superamento
della media oraria contrattuale.
2. Il datore di lavoro può richiedere prestazioni di lavoro straordinario fino a un limite
massimo di 250 ore annuali per ciascun lavoratore.
3. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso nei seguenti casi:
o eccezionali esigenze tecnico-produttive, non fronteggiabili mediante l’assunzione di
nuovo personale;
o situazioni di forza maggiore o rischi di danni gravi e immediati a persone o beni,
ovvero interruzioni della produzione;
o eventi straordinari come fiere, mostre, manifestazioni, allestimento di prototipi o
modelli, purché comunicati preventivamente agli organi competenti secondo la
normativa vigente, e con adeguato preavviso alle RSA o, in mancanza, alla RST.
4. Il lavoratore non può eseguire lavoro straordinario se non espressamente autorizzato dal
datore di lavoro.
5. Si definisce lavoro festivo la prestazione effettuata:
o nelle domeniche;
o nei giorni di riposo compensativo;
o nei giorni festivi riconosciuti dal presente CCNL o dalla legge.
6. È considerato lavoro notturno quello svolto tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del mattino.
7. Si definisce lavoro supplementare la prestazione resa oltre l’orario concordato tra le
parti, ma entro i limiti dell’orario legale ordinario. Il datore di lavoro può richiedere
lavoro supplementare fino a un massimo del 50% dell’orario contrattuale individuale.
8. Il lavoratore può rifiutare il lavoro supplementare esclusivamente per comprovate
esigenze personali, familiari, di salute o formative.
9. Per il lavoro straordinario, notturno, supplementare e festivo sono previste maggiorazioni
percentuali da applicarsi sulla retribuzione oraria base.
Tipo straordinario Maggiorazione
Lavoro supplementare 15%
Lavoro straordinario 20%
Lavoro notturno/festivo 25%
Lavoro straordinario notturno e festivo 35%
10) Le maggiorazioni indicate non sono tra loro cumulabili. In caso di concorrenza, si applica
soltanto la percentuale più alta, che assorbe le altre.
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11) In caso di prestazione domenicale con riposo compensativo già previsto, al lavoratore spetta
una maggiorazione del 15% calcolata sulla retribuzione oraria.
Articolo 45 - Riposo settimanale e festività
1. Il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo settimanale, che di norma coincide con la
domenica. Per esigenze religiose, e compatibilmente con l’organizzazione del lavoro, il
riposo può essere fruito in altro giorno della settimana concordato tra le parti, nel rispetto
delle disposizioni di legge vigenti.
2. In caso di prestazione lavorativa resa durante la giornata di riposo settimanale, nei limiti
consentiti dalla legge, il lavoratore ha diritto a:
o una maggiorazione retributiva prevista dal presente CCNL;
o un riposo compensativo da fruire, previa intesa, entro la settimana successiva.
3. Sono considerate festività le seguenti giornate:
o Capodanno – 1° gennaio
o Epifania – 6 gennaio
o Lunedì dell’Angelo
o Anniversario della Liberazione – 25 aprile
o Festa del Lavoro – 1° maggio
o Festa della Repubblica – 2 giugno
o Assunzione di Maria Vergine – 15 agosto
o Ognissanti – 1° novembre
o Immacolata Concezione – 8 dicembre
o Natale – 25 dicembre
o Santo Stefano – 26 dicembre
o Festività del Santo Patrono del luogo di lavoro
4. In caso di coincidenza del Santo Patrono con altra festività nazionale, le Parti
stabiliscono la possibilità di spostare la festività oppure procedere con il pagamento
aggiuntivo. La sostituzione può essere concordata a livello territoriale, nel rispetto delle
consuetudini locali.
5. Il lavoratore che non presta attività durante una festività ha diritto alla normale
retribuzione giornaliera, senza alcuna decurtazione.
6. In caso di assenza per malattia, infortunio o riposo settimanale, il lavoratore ha comunque
diritto alla retribuzione per la festività, senza maggiorazione.
7. Qualora una festività cada durante il congedo di maternità/paternità obbligatoria, al
lavoratore spetta un'indennità integrativa a carico del datore di lavoro, in aggiunta
all’indennità INPS.
Articolo 46 - Permessi retribuiti e straordinari retribuiti
1. Al lavoratore spettano 32 ore annue di permessi individuali retribuiti (ROL). In caso di
orario part-time, tali ore sono riproporzionate in base alla durata contrattuale.
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2. Spettano inoltre 32 ore annue aggiuntive, in sostituzione delle quattro festività soppresse.
Anche in questo caso, per i lavoratori a tempo parziale l’importo è proporzionato.
3. I permessi devono essere fruiti preferibilmente in periodi di minor carico di lavoro, con
rotazione tra i lavoratori, senza compromettere la produttività. Le richieste devono essere
presentate con almeno 48 ore di preavviso, salvo urgenze documentate. In casi particolari,
è possibile concordare permessi brevi con recupero orario.
4. I permessi non fruiti entro l’anno confluiscono nella Banca Ore Formazione (articolo
successivo), da utilizzare entro 12 mesi per attività formative.
5. È possibile monetizzare i permessi non fruiti solo alla fine del periodo in cui sono
confluiti nella Banca Ore Formazione.
6. Nei casi di assunzione o cessazione in corso d’anno, il lavoratore matura 1/12 dei
permessi per ogni mese intero di servizio.
7. I permessi non maturano durante periodi di assenza non retribuita superiori a 15 giorni.
8. I permessi monetizzati sono retribuiti sulla base della retribuzione attualizzata.
9. Per le consultazioni elettorali disciplinate da leggi nazionali, i lavoratori impegnati nei
seggi (compresi rappresentanti di lista o gruppi) hanno diritto all’assenza retribuita per
tutto il periodo previsto.
10. Il lavoratore ha diritto a permessi straordinari retribuiti, nella misura di 3 giorni per
evento, in caso di:
• decesso o grave infermità del coniuge (anche legalmente separato o unito civilmente);
• familiari fino al secondo grado (genitori, figli, nonni, fratelli, nipoti);
• convivente risultante da certificato anagrafico.
11. I giorni festivi e non lavorativi non sono conteggiati nei permessi straordinari e questi sono
cumulabili con quelli previsti da norme specifiche (es. disabilità).
12. Il lavoratore deve comunicare preventivamente l’evento e i giorni di utilizzo del permesso;
essi possono essere fruiti anche in forma frazionata entro 7 giorni dall’evento.
13. Il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare modalità alternative di lavoro in
luogo della fruizione del permesso.
14. Spettano 16 ore annue di permessi retribuiti per motivi sanitari (visite mediche, terapie,
esami), fruibili anche ad ore. Tali permessi non sono monetizzabili né cumulabili, né
convertibili in Banca Ore.
15. In caso di grave infermità, la documentazione deve essere presentata entro 5 giorni dalla
ripresa dell’attività, rilasciata da medico del SSN o convenzionato.
16. In caso di decesso, è richiesto certificato o dichiarazione sostitutiva.
17. Sono previsti permessi straordinari retribuiti:
• 2 giorni per decesso di suocero o suocera;
• 1 giorno per matrimonio di un figlio o per nascita/adozione di un figlio.
18. In caso di calamità naturale nella zona di residenza del lavoratore o dei familiari, è previsto
un congedo straordinario retribuito fino a 5 giorni, in base all’effettiva gravità della
situazione.
19. In assenza della documentazione richiesta, i giorni saranno detratti da ferie o da altri
permessi.
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20. Al lavoratore donatore di midollo osseo spettano permessi retribuiti per le analisi
necessarie alla verifica dell’idoneità.
21. In altri casi di forza maggiore, il lavoratore può concordare con il datore l’utilizzo di
permessi retribuiti o ferie annuali.
Articolo 47 - Banca Ore Formazione
1. Le Parti concordano l’istituzione della Banca Ore Formazione quale strumento volto a
favorire l’aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione professionale dei
lavoratori.
2. Confluiscono nella Banca Ore Formazione i permessi retribuiti (ROL) e quelli
riconosciuti in sostituzione delle quattro festività soppresse che non siano stati fruiti
entro l’anno di maturazione. Tali ore rimangono disponibili nella Banca per un periodo
massimo di dodici (12) mesi.
3. Le ore così accantonate possono essere utilizzate, entro il periodo di permanenza, dal datore
di lavoro per l’erogazione della formazione professionale durante il normale orario di
lavoro.
4. Decorso il termine di 12 mesi, le ore non utilizzate devono essere liquidate al lavoratore
nella mensilità immediatamente successiva, con la retribuzione oraria aggiornata,
maggiorata del 25%.
5. Il lavoratore deve ricevere evidenza mensile, tramite apposita voce nel cedolino paga, delle
ore confluite nella propria Banca Ore Formazione.
6. La formazione svolta attraverso la Banca Ore Formazione non può coincidere con quella
obbligatoria per legge, ma può riguardare la formazione prevista da obblighi contrattuali
derivanti dal presente CCNL. Deve inoltre essere supportata da uno specifico piano
formativo individuale.
7. Al termine dell’attività formativa, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore
attestato o certificazione professionale, a conferma dell’avvenuta partecipazione.
8. La contrattazione di secondo livello può prevedere l’inserimento nella Banca Ore
Formazione di ulteriori ore di permesso non derivanti da obblighi di legge, ad esclusione
dei permessi previsti dal presente CCNL per visite mediche, terapie, esami diagnostici e
prestazioni specialistiche.
Articolo 48 - Permessi studio retribuiti
1. I lavoratori hanno diritto a richiedere permessi retribuiti per la frequenza di corsi di studio
presso istituti di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale,
pubblici o privati, legalmente riconosciuti o abilitati al rilascio di titoli di studio legali,
nonché per la frequenza di corsi di formazione professionale.
2. Il lavoratore può fruire di un massimo di:
o 150 ore di permesso retribuito in un triennio;
o fino a 250 ore, qualora il titolo di studio sia riferito alla scuola dell’obbligo;
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o ridotte a 120 ore, se i corsi sono correlati all’attività dell’associazione.
Tali limiti devono essere rispettati nell’ambito del monte ore complessivo disponibile per
l’intera unità produttiva.
3. All’inizio di ogni triennio, il monte ore globale disponibile nell’unità produttiva è
determinato moltiplicando 150 ore per il numero corrispondente al 10% dei lavoratori
occupati alla data di riferimento.
4. La percentuale massima di lavoratori che possono contemporaneamente assentarsi per
motivi di studio non può superare il 3% della forza lavoro complessiva dell’unità
produttiva.
5. I permessi possono essere utilizzati esclusivamente per la frequenza delle lezioni e non
per lo studio individuale in preparazione degli esami.
6. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere idonea certificazione attestante la frequenza
effettiva ai corsi.
7. I lavoratori iscritti a regolari corsi di istruzione hanno diritto ad essere assegnati a turni
compatibili con la frequenza e la preparazione degli esami. Non possono essere obbligati a
prestare lavoro straordinario né a lavorare durante i riposi settimanali.
8. In occasione degli esami, il lavoratore ha diritto a due giorni di permesso retribuito
aggiuntivi, oltre al giorno dell’esame, nei due giorni lavorativi precedenti la prova.
9. Tali due giorni non sono retribuiti nel caso in cui lo stesso esame venga sostenuto più di
due volte nello stesso anno accademico.
Articolo 49 - Congedo matrimoniale retribuito
1. Il lavoratore non in periodo di prova ha diritto a un congedo retribuito della durata di 15
(quindici) giorni consecutivi in occasione del matrimonio o dell’unione civile.
2. Il diritto al congedo è riconosciuto anche ai lavoratori a tempo determinato, nei limiti
della durata del contratto in essere.
3. Il periodo di congedo matrimoniale è interamente retribuito con la normale retribuzione
contrattuale.
4. Tale periodo non è computabile né come ferie annuali né come preavviso di cessazione.
5. Il congedo spetta anche in caso di secondo matrimonio, purché la cerimonia sia civile; non
è previsto per chi contrae esclusivamente matrimonio religioso.
6. Il lavoratore è tenuto a formalizzare la richiesta di congedo almeno 15 giorni prima della
data fissata per la cerimonia e a consegnare la documentazione comprovante entro 60
giorni dalla data del matrimonio o unione civile.
7. Qualora, per motivate esigenze organizzative, non sia possibile fruire del congedo
immediatamente dopo la cerimonia, esso dovrà comunque essere concesso entro 30 giorni
successivi.
Articolo 50 – Ferie
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1. Il lavoratore ha diritto a quattro (4) settimane di ferie retribuite all’anno. La settimana è
calcolata su 5 o 6 giorni lavorativi, in funzione della distribuzione dell’orario settimanale.
2. Sono esclusi dal computo dei giorni di ferie:
o i riposi settimanali previsti per legge;
o le festività ricomprese nel presente contratto che cadano nel periodo feriale.
In tal caso, le ferie saranno prolungate di pari numero di giorni.
3. Le ferie possono essere interrotte per malattia, previa comunicazione tempestiva e
certificazione medica conforme.
4. È facoltà del datore di lavoro stabilire due settimane di ferie nei periodi di minore attività o
in caso di chiusura aziendale estiva o invernale, compatibilmente con le esigenze
organizzative e dei lavoratori.
5. Le ferie devono essere godute entro l’anno di maturazione e, in ogni caso, entro 18 mesi
dalla fine dell’anno di riferimento.
6. In caso di richiamo anticipato dalle ferie per esigenze di servizio, il lavoratore ha diritto
a:
o completare successivamente le ferie non godute,
o ottenere il rimborso delle spese sostenute per il rientro e l’eventuale ritorno nel
luogo di villeggiatura.
7. Alla risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi di ferie
quanti i mesi interi di servizio prestato, considerando anche le frazioni di mese pari o
superiori a 15 giorni. L’indennità sostitutiva viene calcolata dividendo la retribuzione
mensile per 26 giorni.
8. Durante il periodo di ferie matura ed è corrisposta la retribuzione ordinaria.
9. I lavoratori o le lavoratrici unici affidatari di figli minori, in assenza del convivente nel
nucleo familiare, hanno diritto a precedenza nella scelta del periodo di ferie, previa
documentazione.
Articolo 51 - Congedo di maternità/paternità retribuito
1. Il lavoratore o la lavoratrice ha diritto ad astenersi dall’attività lavorativa per usufruire del
congedo di maternità o paternità, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa
vigente, inclusi eventuali aggiornamenti e successive modifiche. Durante tale periodo,
spetta il trattamento economico a carico dell’INPS, secondo quanto stabilito dalla legge.
2. In ogni caso, durante i periodi di astensione, al lavoratore o alla lavoratrice spetta
un’indennità pari all’80% della retribuzione contrattuale in vigore alla data di inizio
del congedo, che comprende quanto eventualmente anticipato o integrato dal datore di
lavoro.
3. Il lavoratore è tenuto a fornire al datore di lavoro idonea documentazione attestante
l’avvenuta presentazione della domanda di congedo presso l’INPS, nei tempi concordati
con il datore stesso.
4. Durante il periodo di congedo, il lavoratore conserva il diritto alla conservazione del posto
di lavoro. Alla ripresa dell’attività lavorativa, ha diritto a eventuali aggiornamenti
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formativi, qualora ritenuti necessari, per l’adeguato svolgimento della mansione
contrattualmente assegnata.
Articolo 52 - Congedo parentale retribuito
1. Il lavoratore o la lavoratrice ha diritto di astenersi facoltativamente dall’attività
lavorativa per usufruire del congedo parentale, secondo i tempi e le modalità previste
dalla normativa vigente e successive modifiche. Durante tale periodo, è riconosciuta
l’indennità economica a carico dell’INPS, come previsto dalla legge.
2. Le Parti concordano che la fruizione del congedo parentale su base oraria è ammessa nella
misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero riferito al periodo di paga
quadrisettimanale o mensile immediatamente antecedente all’inizio del congedo. Le
disposizioni del presente comma possono essere modificate in sede di contrattazione di
secondo livello.
3. Il lavoratore che intende usufruire del congedo parentale è tenuto a presentare richiesta
scritta al datore di lavoro, specificando la durata minima del congedo e allegando
certificato di nascita del figlio o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva.
4. È altresì obbligatorio fornire al datore di lavoro documentazione comprovante l’inoltro
della richiesta all’INPS, entro i termini concordati con lo stesso.
5. Durante il periodo di congedo parentale, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto
di lavoro. Alla ripresa dell’attività, ha diritto a interventi di aggiornamento formativo, se
ritenuti necessari, per l’adeguato svolgimento della mansione contrattualmente prevista.
Articolo 53 – Congedo per malattia dei figli (non retribuito)
1. Nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, ciascun genitore ha diritto,
alternativamente, ad astenersi dal lavoro per malattia dei figli, usufruendo di un periodo
di assenza non retribuito.
2. Il datore di lavoro non può negare il congedo, purché il lavoratore presenti idonea
certificazione medica rilasciata dal medico curante del minore o da un medico
convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
3. Il presente congedo non può essere richiesto per accompagnare il figlio a visite mediche
non connesse a un effettivo peggioramento dello stato di salute.
Articolo 54 – Congedi per motivi familiari (non retribuiti)
1. Il lavoratore può richiedere un congedo non retribuito, di durata non superiore a due anni
complessivi, anche frazionabile, nell’arco della vita lavorativa, per gravi e documentati
motivi familiari.
2. I motivi devono riguardare:
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o il coniuge (anche se legalmente separato) o l’unito civilmente;
o parenti o affini fino al terzo grado, anche non conviventi;
o conviventi risultanti da certificazione anagrafica.
3. La richiesta deve essere presentata per iscritto, indicando i motivi e almeno la durata
minima del congedo richiesto.
4. Il lavoratore deve presentare documentazione medica adeguata rilasciata da: medico
specialista del SSN, medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, o struttura
sanitaria pubblica in caso di ricovero/intervento chirurgico. La semplice attestazione di
accompagnamento non è sufficiente. La documentazione deve essere consegnata entro 5
giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa.
5. Ulteriori richieste di congedo devono essere presentate con almeno 30 giorni di anticipo,
corredate da relativa documentazione.
6. L’ente datore di lavoro dovrà valutare la richiesta entro 10 giorni dalla presentazione e
comunicarne formalmente l’esito.
7. In presenza di comprovate esigenze organizzative o produttive, l’associazione può
negare il congedo, ridurne la durata o posticiparne la fruizione, fornendo motivazione
scritta.
8. Il lavoratore può richiedere riesame della domanda entro i 20 giorni successivi.
9. L’accesso al congedo è garantito nei limiti dell’1% della forza occupata, mediante
accordo aziendale, assicurando comunque la continuità dell’attività produttiva.
10. Nelle associazioni fino a 200 dipendenti, eventuali valori frazionari risultanti dall’1%
saranno arrotondati all’unità superiore.
11. L’associazione può negare il congedo nei contratti a termine, se incompatibile con la
durata residua del rapporto o se il lavoratore sostituisce un altro dipendente in
congedo.
12. In assenza di una data definita per il rientro, il lavoratore può riprendere l’attività
lavorativa previa richiesta al datore di lavoro.
13. Durante il congedo, il lavoratore conserva il posto, ma non può svolgere alcuna attività
lavorativa, retribuita o non, ad eccezione di quelle integrative della formazione. Il periodo
di congedo non è retribuito e non è computabile nell’anzianità di servizio né a fini
previdenziali.
Articolo 55 - Congedo per formazione (non retribuito)
1. Il lavoratore con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso l’associazione può
richiedere un congedo formativo non retribuito per un periodo massimo di 11 mesi,
anche frazionato, finalizzato a:
o completamento della scuola dell’obbligo;
o conseguimento di diploma di scuola secondaria di secondo grado;
o diploma universitario o di laurea;
o partecipazione ad attività formative non promosse o finanziate dal datore di
lavoro.
2. Tale periodo non è computabile ai fini dell’anzianità di servizio e non può essere
cumulato con ferie, malattia o altri congedi.
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3. In caso di grave e documentata infermità intervenuta durante il congedo, lo stesso può
essere interrotto previa comunicazione scritta al datore di lavoro.
Articolo 56 - Telelavoro e Lavoro Agile (Smart Working)
1. Il telelavoro e il lavoro agile costituiscono modalità di svolgimento del rapporto di lavoro
subordinato, attivabili anche con contratti part-time o a tempo determinato. Non sono
applicabili ai lavoratori autonomi o occasionali.
2. Il telelavoratore svolge la propria attività prevalentemente a distanza, tramite l’utilizzo di
strumenti informatici e telematici che garantiscono il collegamento tra il luogo di lavoro e
l’associazione, senza necessità di presenza continuativa presso i locali aziendali.
3. Il lavoratore agile esegue la prestazione in parte all’interno della sede aziendale e in parte
all’esterno, senza postazione fissa, secondo un’organizzazione per obiettivi, fasi o cicli, nel
rispetto dei limiti massimi di orario giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dal
presente CCNL.
4. Il ricorso a telelavoro o lavoro agile ha carattere volontario, salvo diversa previsione
espressa al momento dell’assunzione. Il rifiuto del lavoratore non costituisce giustificato
motivo di risoluzione del rapporto.
5. L’attivazione del lavoro agile o del telelavoro deve risultare da accordo scritto, comunicato
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. L’accordo deve contenere i dati delle parti, la tipologia contrattuale (determinato o
indeterminato), la durata, nonché le ulteriori indicazioni previste dalla disciplina
dell’assunzione.
7. In caso di accordo a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere con preavviso
minimo di 60 giorni, esteso a 90 giorni in caso di lavoratore disabile.
8. In caso di contratto a tempo determinato, il recesso anticipato è ammesso solo per
giustificato motivo.
9. L’accordo scritto deve specificare le modalità di esecuzione della prestazione, gli
strumenti tecnologici utilizzati e le modalità di esercizio del diritto alla disconnessione.
10. Devono inoltre essere indicate le modalità di controllo da parte del datore di lavoro, nel
rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
11. Il telelavoro o lavoro agile è attivabile per mansioni che non richiedano contatto diretto
con il pubblico, controllo diretto su altri lavoratori, o accesso a dati/logistica non
remotizzabili.
12. I lavoratori in modalità telelavoro o smart working hanno gli stessi diritti normativi,
retributivi e sindacali dei colleghi operanti in sede e sono soggetti al potere direttivo e di
controllo dell’associazione.
13. Hanno diritto a formazione specifica sugli strumenti in dotazione e sulle tecniche di lavoro
a distanza.
14. Il datore di lavoro garantisce pari opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo
professionale.
15. Salvo diverso accordo, il datore di lavoro provvede a fornire:
• la dotazione tecnica per svolgere l’attività;
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• la manutenzione e le connessioni necessarie;
• la copertura assicurativa della postazione.
16. È tenuto ad adottare misure di protezione dei dati professionali, anche tramite software
adeguati.
17. L’azienda promuove policy di sicurezza informatica (security by design), che includano
VPN, backup, crittografia, sistemi antivirus, autenticazione e gestione dei data breach.
18. Il lavoratore deve essere informato tempestivamente sulle normative aziendali e legali in
materia di protezione dei dati.
19. I costi legati alla sicurezza informatica, salvaguardia e ripristino dei dati, nonché a
eventuali danni agli strumenti, sono a carico dell’associazione.
20. Il datore di lavoro adotta misure volte a prevenire l’isolamento del lavoratore, tutelandone
salute, sicurezza e riservatezza.
21. Il lavoratore deve ricevere un’informativa scritta sulle prescrizioni di sicurezza e igiene e
sottoscrivere una dichiarazione di ricezione.
22. Le strumentazioni fornite restano di proprietà dell’associazione, salvo accordi diversi.
23. Gli eventuali oneri di utilizzo (energia, telefonia) sono oggetto di specifico accordo tra le
parti.
24. Il lavoratore è responsabile della cura delle dotazioni fornite ed è tenuto a segnalare
tempestivamente guasti o malfunzionamenti.
25. In caso di guasto, l’associazione può inviare un tecnico, previa intesa sull’orario di
intervento. Il rifiuto ingiustificato all’accesso può comportare la cessazione del regime di
lavoro a distanza.
26. In caso di furto delle dotazioni, il lavoratore deve inviare copia della denuncia alle
autorità competenti entro il giorno stesso della scoperta.
27. Le parti si impegnano a favorire l’accesso al lavoro agile per lavoratori con disabilità o
fragilità, quale misura di accomodamento ragionevole.
28. Alla contrattazione di secondo livello è demandata la disciplina di:
• strumenti per la gestione autonoma del lavoro;
• restrizioni sull’uso di apparecchiature;
• misure per prevenire l’isolamento;
• accesso alle informazioni aziendali;
• definizione di fasce di reperibilità;
• accessi al domicilio per verifiche tecniche.
29. In assenza di accordi di secondo livello, prevalgono gli accordi individuali, con facoltà del
lavoratore di farsi assistere da un rappresentante sindacale.
30. In ogni caso, l’accordo sul telelavoro o lavoro agile deve essere definito e sottoscritto
prima dell’avvio della prestazione in tale modalità.
Articolo 57 - Trasferimento
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1. Per trasferimento si intende lo spostamento definitivo e senza limiti di durata della sede
di lavoro del dipendente presso una diversa unità produttiva della medesima associazione,
con conseguente modifica stabile del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa.
2. Il trasferimento può essere disposto senza il consenso del lavoratore esclusivamente per
comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, esistenti al momento della
decisione. In tutti gli altri casi, il trasferimento richiede il consenso del lavoratore.
3. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, con preavviso non inferiore a 60
giorni, specificando le motivazioni oggettive che lo giustificano. L’inosservanza di tali
condizioni comporta l’illegittimità del trasferimento.
4. Al lavoratore trasferito spetta un importo una tantum pari a tre mensilità della
retribuzione base.
5. Qualora il lavoratore, a seguito del trasferimento, sia costretto a sottoscrivere un contratto di
locazione nella nuova sede, il datore di lavoro è tenuto a sostenere le spese di affitto e
utenze per un periodo minimo di sei mesi.
6. Il datore di lavoro deve inoltre rimborsare le spese documentate relative al trasloco e al
trasferimento, inclusi eventuali familiari a carico.
7. La contrattazione di secondo livello può definire ulteriori misure attuative e modalità
integrative rispetto a quanto previsto dal presente articolo.
Articolo 58 - Trasferta
1. Per trasferta si intende lo spostamento temporaneo del luogo di lavoro del dipendente
rispetto alla sede abituale, con un limite di durata definito.
2. Il lavoratore che, per esigenze di servizio, svolge la propria attività in una sede diversa da
quella indicata nel contratto, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.
3. Se il mezzo di trasporto non è fornito dall’associazione, il lavoratore può utilizzare il
proprio mezzo, percependo la relativa indennità chilometrica.
4. Qualora la trasferta si estenda per l’intera giornata lavorativa, e in particolare per più
giornate, al lavoratore spetta, oltre ai rimborsi, un’indennità giornaliera di trasferta o
diaria pari ad almeno il 25% della quota giornaliera di retribuzione. La contrattazione di
secondo livello può prevedere percentuali maggiori.
5. La disciplina dettagliata dei rimborsi (diaria e spese) è demandata alla contrattazione di
secondo livello, che potrà scegliere tra le seguenti modalità:
o Rimborso analitico (a piè di lista)
o Rimborso forfettario
o Rimborso misto
In ogni caso, si dovrà tener conto del regime fiscale e previdenziale vigente.
Articolo 59 - Distacco
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1. Il distacco si configura quando un datore di lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio
interesse produttivo specifico, concreto, rilevante e continuativo, pone
temporaneamente un lavoratore (distaccato) a disposizione di un altro soggetto
(distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
2. Durante il distacco, il datore distaccante mantiene la responsabilità contrattuale,
compresi il trattamento economico e normativo e il potere disciplinare; il distaccatario
esercita il potere direttivo con riferimento alla prestazione quotidiana.
3. Il distacco deve essere formalizzato per iscritto e comunicato con almeno 10 giorni di
preavviso.
4. Il consenso del lavoratore è necessario solo se il distacco comporta un cambiamento di
mansioni. Se il lavoratore è adibito a mansioni superiori, ha diritto al relativo trattamento
economico e normativo per l’intera durata del distacco.
5. Se il distacco comporta lo spostamento a una sede oltre i 50 km da quella originaria, è
ammesso solo per comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
6. In caso di distacco, non si applicano le disposizioni previste per il trasferimento e non
decorre il periodo utile per l’assegnazione definitiva al livello superiore.
7. Qualora il numero dei lavoratori distaccati superi le cinque unità, è necessario un accordo
tra le organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL. I lavoratori part-time sono
computati come unità intere.
Articolo 60 - Reperibilità
1. La reperibilità è una prestazione accessoria rispetto all’orario ordinario di lavoro,
consistente nella disponibilità del lavoratore a intervenire su chiamata.
2. È prevista per servizi che richiedano l’intervento tempestivo del lavoratore a seguito di una
chiamata, nel minor tempo possibile, in conformità con le disposizioni aziendali.
3. Le modalità operative e le compensazioni per obblighi di reperibilità, chiamata e
prestazione sono definite tramite accordo aziendale, che dovrà prevedere un’indennità
forfettaria minima di €12,00 per ogni giorno di reperibilità, oltre alla retribuzione delle ore
di effettiva prestazione.
4. La pronta disponibilità, se non prevista in fase di assunzione, è fondata su un accordo tra le
parti. Tuttavia, nei servizi essenziali o di pubblica utilità, il rifiuto del lavoratore è ammesso
solo in presenza di gravi motivi documentati; in caso contrario, può essere ritenuto
giustificato motivo di licenziamento.
Articolo 61 - Malattia e Infortunio non sul lavoro
1. In caso di malattia o infortunio non professionale, il lavoratore è tenuto ad avvisare
l’Associazione entro la prima ora del normale orario lavorativo del primo giorno di
assenza, salvo comprovati motivi di forza maggiore.
2. Deve essere comunicato il numero identificativo del certificato medico, anche nei casi di
prosecuzione o di nuova insorgenza senza soluzione di continuità.
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3. In mancanza di comunicazione, salvo giustificato impedimento, l’assenza è ingiustificata e
può comportare provvedimenti disciplinari.
4. Il lavoratore deve essere reperibile al domicilio per eventuali visite mediche di controllo
nei giorni e orari previsti dalla normativa.
5. Qualsiasi variazione dell’indirizzo di reperibilità deve essere tempestivamente comunicata
all’Associazione.
6. Eventuali assenze dal domicilio durante la malattia devono essere preventivamente
comunicate e successivamente documentate.
7. Il diritto alla conservazione del posto di lavoro è garantito per:
o 270 giorni di calendario per anzianità fino a 5 anni;
o 365 giorni di calendario per anzianità oltre i 5 anni.
8. Tali periodi si riferiscono a un arco di 24 mesi consecutivi.
9. Le assenze giustificate sono valide ai fini contrattuali, entro i limiti del periodo di
conservazione del posto.
10. Il lavoratore ha diritto a integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro, tale
da garantire:
• Fino a 8 giorni: 100% della retribuzione dal 4° giorno e, solo per il primo evento annuale,
anche per i primi 3 giorni;
• Oltre 8 giorni: 100% della retribuzione dal primo giorno fino al 180°.
Articolo 62 - Aspettativa non retribuita per malattia
1. Il lavoratore può richiedere aspettativa non retribuita per un massimo di 120 giorni, con
idonea certificazione medica, qualora la malattia si protragga oltre i termini di
conservazione del posto.
2. La richiesta va inviata tramite raccomandata A/R o PEC, almeno 24 ore prima della
scadenza del periodo di comporto.
3. In caso di patologie oncologiche o altre gravi patologie che richiedano terapie salvavita,
l’aspettativa può essere prorogata fino a 12 mesi, previa certificazione da struttura
pubblica.
4. Tale proroga è ammessa anche in presenza di riconoscimento di grave infermità da parte
di ASL o strutture ospedaliere.
5. Il rientro al lavoro deve essere accompagnato da certificazione medica di idoneità.
6. Durante l’aspettativa, non spetta retribuzione e non maturano istituti contrattuali.
Articolo 63 - Divieto di Concorrenza
1. Al lavoratore è fatto espresso divieto di svolgere attività lavorativa, in qualsiasi forma, a
favore di enti, associazioni o soggetti in concorrenza con l’associazione datrice di lavoro,
salvo preventiva autorizzazione scritta da parte di quest’ultima.
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2. La violazione del presente divieto costituisce grave inadempimento agli obblighi
contrattuali e può dare luogo a licenziamento per giusta causa, senza preavviso, ai sensi
dell’art. 7 della Legge n. 300/1970 e dell’art. 2119 del Codice Civile.
Articolo 64 - Risarcimento Danni
1. Ogni danno arrecato dal lavoratore all’Associazione, suscettibile di dar luogo a risarcimento
mediante trattenute sulla retribuzione, deve essere formalmente contestato al lavoratore,
in conformità a quanto previsto dall’art. 7 della Legge n. 300/1970.
2. Qualora l’entità del danno sia definitivamente accertata, sia per via giudiziale che
attraverso accordo transattivo tra le parti, l'importo riconosciuto sarà recuperato
mediante trattenute mensili sulla retribuzione, nella misura massima del 10% della
retribuzione lorda di fatto per ciascun periodo di paga.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’eventuale saldo residuo sarà trattenuto da
tutte le competenze spettanti al lavoratore, a qualsiasi titolo, comprese indennità e
trattamenti di fine rapporto.
Articolo 65 - Codice Disciplinare
1. Doveri del Lavoratore
Il lavoratore è tenuto a svolgere la propria attività con la massima diligenza e correttezza, nel
rispetto delle disposizioni di legge, del presente CCNL e delle istruzioni impartite dal datore di
lavoro. In particolare, egli è tenuto a:
• Rispettare i principi etici e valoriali dell’Associazione, tenuto conto della specificità
giuridica del datore di lavoro e della natura fiduciaria del rapporto;
• Osservare puntualmente l’orario di lavoro e le modalità di rilevazione delle presenze;
• Eseguire con diligenza i compiti assegnati;
• Mantenere il riserbo su informazioni, dati, strategie e interessi dell’Associazione,
specialmente in rapporto a soggetti concorrenti;
• Astenersi dal trarre profitto personale in contrasto con l’ente datore di lavoro;
• Mantenere un comportamento cortese nei confronti di colleghi, superiori, utenti e clienti;
• Evitare di trattenersi nei locali dell’Associazione al di fuori dell’orario previsto, salvo
autorizzazione;
• Osservare le disposizioni aziendali, salvo contrasto con norme di legge o contrattuali;
• Comunicare tempestivamente ogni variazione di domicilio, residenza o dimora;
• Attenersi alle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.
2. Sanzioni Disciplinari
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Il lavoratore che non adempie agli obblighi contrattuali è soggetto, secondo la gravità
dell’infrazione, alle seguenti sanzioni:
1. Rimprovero verbale;
2. Rimprovero scritto;
3. Multa non superiore all’importo di 4 ore della retribuzione base tabellare;
4. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni;
5. Licenziamento disciplinare, con o senza preavviso.
3. Esemplificazione delle Infrazioni
a) Rimprovero verbale o scritto
Per lievi violazioni degli obblighi contrattuali e comportamentali.
b) Multa
Per:
• Recidiva del rimprovero scritto (entro 2 anni);
• Ripetuta inosservanza dell’orario;
• Negligenza non grave;
• Violazione del divieto di fumo;
• Comportamento inurbano verso colleghi, clienti o superiori;
• Prima omissione di aggiornamento anagrafico;
• Violazioni non gravi di leggi, regolamenti o obblighi di servizio.
c) Sospensione fino a 7 giorni
Per:
• Recidiva nella multa (entro 2 anni);
• Simulazione di malattia o impedimento;
• Ingiurie o accuse infondate;
• Violazioni in materia di sicurezza;
• Uso di alcol o droghe in servizio (una volta in un anno);
• Assenza ingiustificata fino a 3 giorni;
• Rifiuto ingiustificato di ordini (una volta in un anno);
• Atti con danno o vantaggio personale a discapito dell’Associazione;
• Ripetuta violazione con grave pregiudizio agli interessi dell’Ente.
d) Sospensione da 8 a 10 giorni
Per:
• Recidiva nella sospensione breve;
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• Reiterata assenza a controlli fiscali;
• Omissione reiterata di aggiornamento dati anagrafici;
• Assenza ingiustificata da 4 a 5 giorni;
• Abbandono del posto di lavoro (una volta in un anno);
• Violazioni gravi e reiterate con danno o vantaggio personale.
e) Licenziamento disciplinare (con o senza preavviso)
Per:
• Recidiva nei casi sopra menzionati;
• Assenza ingiustificata oltre 5 giorni;
• Uso reiterato di sostanze durante attività critiche;
• Furto, danneggiamento doloso;
• Condanna definitiva per reati infamanti;
• Uso improprio di locali/strumenti;
• Violazione della riservatezza;
• Grave insubordinazione;
• Vie di fatto in servizio;
• Qualsiasi altra mancanza di gravità equivalente.
4. Sospensione cautelare
Nei casi di infrazione disciplinare grave, il datore di lavoro può disporre una sospensione
cautelativa fino a un massimo di 60 giorni. Durante tale periodo, al lavoratore sarà corrisposta la
normale retribuzione.
5. Procedura Disciplinare
• Nessuna sanzione più grave del rimprovero verbale può essere applicata senza preventiva
contestazione scritta dell’addebito e senza aver sentito il lavoratore.
• Il lavoratore può presentare controdeduzioni entro 5 giorni dalla ricezione della
contestazione.
• La decisione disciplinare deve essere assunta entro 30 giorni dalla scadenza del termine
per le giustificazioni, salvo sospensione cautelare, in cui il termine massimo è 90 giorni.
• Ogni atto deve essere comunicato per iscritto, tramite lettera raccomandata.
Articolo 66 - Preavviso
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1. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro, esclusi quelli disposti ai sensi dell'art. 2119
c.c. (giusta causa), ciascuna delle parti può recedere dal contratto di lavoro a tempo
indeterminato con preavviso scritto. La comunicazione deve avvenire mediante atto
consegnato brevi manu, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC, o
altro mezzo idoneo a certificare la data di ricezione, secondo la normativa vigente.
2. I termini di preavviso per entrambe le parti sono stabiliti come segue:
Livello di inquadramento Anzianità fino a 5 anni Oltre 5 fino a 10 anni Oltre 10 anni
Dirigenti e Quadri 3 mesi 4 mesi 5 mesi
Livelli I e II 2 mesi 3 mesi 4 mesi
Livelli III e IV 1 mese 45 giorni 2 mesi
Livelli V e VI 15 giorni 20 giorni 1 mese
3. I giorni e mesi di preavviso sono da intendersi di calendario.
4. Il periodo di preavviso non può coincidere con periodi di ferie o malattia.
5. La parte che risolve il rapporto senza rispettare i termini di preavviso è tenuta a
corrispondere all’altra parte un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo
di mancato preavviso.
Articolo 67 - Preavviso Attivo
Il preavviso attivo rappresenta un periodo nel quale il datore di lavoro adotta una condotta
proattiva finalizzata a favorire il ricollocamento del lavoratore in uscita, promuovendo un
approccio solidaristico del rapporto di lavoro e coinvolgendo le Parti Sociali attraverso gli Enti
Bilaterali.
1. Il datore di lavoro favorisce, anche mediante la concessione di specifici permessi, lo
svolgimento di attività formative e colloqui di lavoro da parte del lavoratore in uscita, al
fine di agevolarne il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. In tutti i casi di recesso del rapporto di lavoro (esclusi i casi di giusta causa), il datore di
lavoro informa il lavoratore, acquisendone il consenso scritto, dell’avvio della procedura
di preavviso attivo come definita nel presente articolo.
3. Entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di recesso, il datore di lavoro trasmette
all’Ente Bilaterale di riferimento una “Comunicazione di Preavviso Attivo”, contenente
le seguenti informazioni:
o Dati anagrafici del lavoratore;
o Data di licenziamento/dimissioni e termine del periodo di preavviso;
o Livello di inquadramento e mansioni svolte;
o Dati identificativi del datore di lavoro;
o Settore merceologico di appartenenza dell’associazione o azienda.
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Articolo 68 - Retribuzioni
1. Definizione
La normale retribuzione del lavoratore è composta da:
o le voci retributive previste dal CCNL;
o gli elementi derivanti dalla contrattazione decentrata;
o altri compensi continuativi stabiliti tra le parti.
2. Esclusioni
Sono esclusi dal computo della normale retribuzione:
o compensi per lavoro straordinario;
o gratifiche una tantum;
o rimborsi spese;
o welfare aziendale;
o voci espressamente escluse da elementi contrattuali o dalla legge (es. esclusione dal
calcolo contributivo).
3. Mensilizzazione (Impiegati)
Per il personale impiegatizio, la retribuzione:
o è mensilizzata (fissa, indipendente da festività, permessi o giorni di riposo);
o copre tutti i giorni del mese di calendario;
o garantisce la continuità del reddito.
4. Retribuzione ad ore (Operai)
Per il personale operaio, la retribuzione è a ore effettivamente lavorate.
Tuttavia, è possibile concordare la mensilizzazione anche per questa categoria a livello di
ente.
5. Quote calcolate
o Quota giornaliera: retribuzione mensile ÷ 26
o Quota oraria: retribuzione mensile ÷ 173 (valido per orario settimanale di 40 ore)
6. Sospensione dell’attività lavorativa
In caso di sospensione per cause imputabili al datore di lavoro e non al lavoratore,
quest’ultimo mantiene il diritto alla normale retribuzione salvo l’eventuale attivazione di
ammortizzatori sociali.
Esclusioni: nessun diritto alla retribuzione se la sospensione dipende da:
o pubbliche calamità;
o eventi atmosferici straordinari;
o casi di forza maggiore.
Articolo 69 - Assorbimenti Retributivi
1. Assorbimento degli aumenti
o Gli aumenti non di merito già corrisposti possono essere assorbiti, in tutto o in
parte, dagli aumenti dei minimi tabellari.
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o L’assorbimento non si applica se espressamente escluso al momento della
concessione dell'aumento stesso.
Articolo 70 - Mensilità Supplementari
Tredicesima Mensilità
1. Diritto alla Tredicesima
o Il lavoratore ha diritto a percepire una mensilità aggiuntiva pari alla normale
retribuzione mensile.
o L’erogazione avviene in coincidenza con il periodo natalizio, e comunque non
oltre il 22 dicembre.
2. Calcolo Proporzionale
o In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno:
▪ il lavoratore matura tanti dodicesimi della tredicesima quanti sono i mesi
interi di servizio prestati;
▪ le frazioni superiori o uguali a 15 giorni valgono come mese intero.
3. Possibilità di Rateizzazione
o La tredicesima mensilità può essere erogata mensilmente, insieme alla retribuzione
ordinaria, previo accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie (RSA/RST).
Articolo 71 - Quattordicesima Mensilità
1. Diritto alla Quattordicesima
Il lavoratore ha diritto a percepire, oltre alla tredicesima, una quattordicesima mensilità pari
alla normale retribuzione mensile, fatta eccezione per quanto escluso ai sensi del presente
contratto collettivo, da corrispondersi annualmente entro e non oltre il giorno 30 giugno di
ogni anno.
2. Criteri di Maturazione
La quattordicesima matura in ragione di un dodicesimo per ciascun mese intero di servizio
prestato nell’arco dell’anno solare (1° luglio – 30 giugno). Le frazioni di mese superiori a 15
giorni sono considerate mese intero. Non maturano quote nei periodi di assenza non
retribuita o comunque non considerati utili ai fini contrattuali.
3. Calcolo e Parametri
L’importo è calcolato sulla base della retribuzione mensile in godimento nel mese di
erogazione e comprende:
o paga base o minimo tabellare,
o eventuale indennità di contingenza,
o superminimi individuali o collettivi se assorbibili,
o altri elementi retributivi a carattere fisso e continuativo,
o esclusi straordinari, premi una tantum, welfare, rimborsi spese o altri elementi
espressamente non computabili.
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4. Casi di Cessazione o Assunzione In Corso d’Anno
In caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno di maturazione,
il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’importo annuale quanti sono i mesi interi di
servizio prestati.
5. Erogazione Mensile
A livello aziendale, può essere previsto, con accordo tra le Parti, l’erogazione della
quattordicesima in quote mensili, unitamente alla retribuzione ordinaria, in forma rateizzata.
6. Trattamento Fiscale e Previdenziale
La quattordicesima è soggetta a trattenute fiscali e contributive secondo le disposizioni di
legge vigenti.
Articolo 72 - Corresponsione della Retribuzione e Reclami sulla Busta Paga
1. Il lavoratore ha diritto a ricevere la propria retribuzione con cadenza regolare e comunque
non oltre il giorno 12 del mese successivo a quello di competenza.
2. Se tale data coincide con una domenica o altra festività, il pagamento sarà effettuato il primo
giorno lavorativo utile successivo (generalmente il 13 del mese). Per la mensilità di
dicembre, il pagamento dovrà avvenire comunque entro il 12 gennaio dell’anno
successivo, secondo il principio fiscale del "cassa allargata".
3. Insieme al pagamento deve essere consegnato al lavoratore il cedolino paga (o documento
equivalente), contenente:
o Dati anagrafici del lavoratore;
o Dati dell’associazione datrice di lavoro;
o Periodo di paga di riferimento;
o Voci e importi della retribuzione;
o Dettaglio delle trattenute di legge.
4. Il lavoratore ha diritto a presentare reclami scritti in merito alla busta paga, anche tramite
l’organizzazione sindacale a cui aderisce o ha conferito mandato, nel rispetto dell’art. 2113
c.c. e successive modificazioni.
L’associazione è tenuta a fornire riscontro scritto entro 30 giorni dal ricevimento del
reclamo.
Articolo 73 – Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto al trattamento di fine
rapporto (TFR), calcolato secondo quanto stabilito dall’art. 2120 del Codice Civile e dalla
Legge n. 297/1982.
2. La base di calcolo del TFR comprende tutte le somme percepite a titolo non occasionale e
direttamente collegate al rapporto di lavoro, escludendo:
o Rimborsi spese;
o Indennità di trasferta e viaggio;
o Elemento Distinto della Retribuzione (EDR).
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3. I lavoratori con almeno 8 anni di anzianità presso la stessa associazione possono richiedere
in anticipo fino al 70% del TFR maturato, per le seguenti esigenze documentate:
o Spese sanitarie straordinarie riconosciute da strutture pubbliche;
o Acquisto o costruzione della prima casa per sé o per i figli;
o Spese per matrimonio proprio o dei figli;
o Spese relative a periodi di congedo previsti dalla normativa vigente (es.
maternità/paternità).
4. È ammessa, in via migliorativa, anche l’anticipazione per importanti lavori di
ristrutturazione della prima casa, se adeguatamente documentati.
5. Il TFR va corrisposto entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto, dedotti eventuali
anticipi già erogati e trattenute dovute dal dipendente a qualsiasi titolo.
TITOLO III – SALUTE, SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
Articolo 74 – Salute e Sicurezza sul Lavoro
1. L’attuazione del D.Lgs. 81/2008 mira a promuovere la cultura della prevenzione e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, coinvolgendo non solo gli operatori ma anche gli utenti,
specie in ambito sanitario.
2. La legge valorizza la partecipazione attiva di lavoratori, datori di lavoro e rappresentanti
alla gestione della sicurezza, tramite strumenti efficaci e condivisi.
3. Le Parti firmatarie si impegnano a sostenere interventi migliorativi rispetto ai minimi di
legge, con particolare attenzione alla diffusione di pratiche come la rianimazione
cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore.
4. Le Associazioni che applicano questo CCNL sono obbligate ad avere un defibrillatore e a
garantire la formazione BLSD ai lavoratori incaricati, anche se non obbligate per legge.
Articolo 75- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
5. Il RLS ha il compito di verificare e promuovere il rispetto delle norme in materia di
sicurezza e consente ai lavoratori di partecipare attivamente alla valutazione e prevenzione
dei rischi.
6. Il RLS è obbligatoriamente presente in tutte le Associazioni o unità produttive. In assenza
di elezione, le funzioni sono esercitate dai rappresentanti territoriali (RLST).
7. Modalità di elezione:
o In enti con oltre 15 dipendenti: eletto tra i rappresentanti sindacali o, in loro assenza,
tra i lavoratori.
o Fino a 15 dipendenti: eletto direttamente dai lavoratori o nominato a livello
territoriale.
8. Le votazioni devono garantire la sicurezza, la continuità operativa e la partecipazione.
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9. È eletto il lavoratore che ottiene la maggioranza dei voti, purché abbia votato almeno la
metà più uno degli aventi diritto.
10. Un verbale della votazione, redatto da un segretario nominato tra i lavoratori, deve essere
consegnato al datore di lavoro e comunicato mediante affissione.
11. Il mandato ha durata triennale ed è rinnovabile.
12. In caso di dimissioni, il primo dei non eletti subentra. Se assente, si indice una nuova
elezione entro 60 giorni.
13. Il RLS ha diritto a permessi retribuiti, spazi e mezzi adeguati per lo svolgimento delle sue
funzioni.
14. Gode delle stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali, ma è tenuto alla
riservatezza sui dati aziendali.
15. È incompatibile con i ruoli di RSPP o addetto al servizio prevenzione.
16. Ogni uscita per attività sindacale deve essere comunicata con 2 giorni di anticipo.
17. In mancanza del RLS interno, le Associazioni devono rivolgersi Organismo Paritetico OP
per la nomina del RLST.
18. La formazione obbligatoria per RLS è di 32 ore iniziali (anche in modalità webinar o e-
learning), con 20 ore aggiuntive specifiche a cura del datore di lavoro.
19. L’aggiornamento annuale (4 o 8 ore) è obbligatorio anche per le realtà con meno di 15
dipendenti.
20. Tutte le attività collegate alla sicurezza, inclusa la nomina e formazione degli RLST, sono
demandate all’Organismo Paritetico OP.
Articolo 76 - Stress Lavoro-Correlato
21. Le trasformazioni organizzative possono impattare negativamente sulla salute psicofisica dei
lavoratori. La prevenzione di tali effetti è parte integrante della tutela della salute.
22. I datori di lavoro devono valutare e gestire il rischio da stress lavoro-correlato,
coinvolgendo l’RSPP, il Medico Competente (se presente) e il RLS/RLST.
23. Per i fattori organizzativi e psicosociali, è necessario il coinvolgimento delle RSA o, in
loro assenza, delle RST.
Articolo 77 - Mobbing e Straining
24. Le Parti riconoscono la necessità di prevenire e contrastare comportamenti lesivi
dell’integrità psicologica dei lavoratori, tra cui:
• Mobbing verticale (bossing): atti vessatori da parte di superiori gerarchici (es.
demansionamento, isolamento, sanzioni ripetute).
• Mobbing orizzontale: attacchi da parte di colleghi volti a screditare il lavoratore.
• Low mobbing: azioni reiterate per minare l’autorità o reputazione di figure aziendali.
• Straining: singoli episodi ostili con effetti prolungati (es. revoca immotivata di strumenti,
trasferimenti punitivi).
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Articolo 78 – Sistemi di Videosorveglianza Aziendale
1. Gli impianti audiovisivi o strumenti che possono comportare il controllo a distanza dei
lavoratori possono essere installati solo per esigenze organizzative, produttive, di
sicurezza o tutela dei beni, previa sottoscrizione di un accordo sindacale.
2. Nelle aziende con sedi in più province o regioni, l’accordo può essere siglato con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
3. In assenza di accordo, è necessaria l’autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro (sede territoriale o centrale, a seconda dei casi).
4. Non è richiesto accordo per:
o strumenti di lavoro assegnati al lavoratore;
o sistemi di registrazione accessi e presenze.
5. I dati raccolti sono utilizzabili per finalità connesse al rapporto di lavoro solo se il
lavoratore è preventivamente informato sull’utilizzo degli strumenti e dei controlli, nel
rispetto della normativa sulla privacy.
TITOLO IV – CLASSIFICAZIONE, RETRIBUZIONE E INDENNITÀ
Articolo 79 – Classificazione del Personale
1. La classificazione e l’inquadramento del personale sono definiti a livello nazionale per
garantire flessibilità organizzativa e valorizzazione delle professionalità nell’ambito del
Terzo Settore.
Dirigenti
2. Sono Dirigenti coloro che ricoprono posizioni con elevata autonomia decisionale e
responsabilità, rispondendo unicamente alle direttive generali del Consiglio Direttivo, del
Presidente o del Direttore Generale.
3. Il contratto si applica anche a chi ricopre cariche associative con attività prevalente
nell’Ente.
4. L’assunzione del Presidente come lavoratore subordinato richiede delibera del Consiglio
Direttivo.
5. Il dirigente gestisce il proprio tempo in autonomia, senza un orario predefinito, in relazione
agli obiettivi assegnati. La prestazione è improntata a criteri di discrezionalità e flessibilità.
6. L’indennità dell’Area Dirigenza è omnicomprensiva e sostituisce ogni altra forma di
compenso, salvo quanto previsto per missioni e trasferte. Per il lavoro domenicale o festivo
si prevede il riposo compensativo.
Quadri
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7. Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive continuative, di rilevante
importanza, esercitate con autonomia e responsabilità.
8. Il quadro può essere incaricato della progettazione e gestione di attività complesse,
garantendo supporto e controllo dei risultati.
9. È responsabile dei settori assegnati, del personale e delle risorse gestite.
10. L’attività è correlata all’orario ordinario, ma con ampia flessibilità. Le prestazioni eccedenti
l’orario normale sono compensate con l’indennità Area Quadri.
Articolo 80 - Livelli di Inquadramento
• 1° Livello: Funzioni direttive e specialistiche di elevata complessità. Responsabili di unità
operative.
• 2° Livello: Attività professionali complesse con responsabilità di coordinamento.
• 3° Livello: Attività polivalenti apprese tramite esperienza o formazione professionale.
• 4° Livello: Mansioni qualificate apprese tramite addestramento o tirocinio.
• 5° Livello: Compiti esecutivi che richiedono competenze tecniche di base.
• 6° Livello: Attività semplici e generiche, senza requisiti professionali specifici.
Articolo 81 – Paga Base Nazionale Conglobata
Tabella Retributiva (dal 01/04/2025)
Livello Retribuzione mensile
Dirigenti € 2.765,77
Quadri € 2.212,55
Livello I € 1.880,77
Livello II € 1.770,11
Livello III € 1.659,01
Livello IV € 1.548,88
Livello V € 1.438,22
Livello VI € 1.327,54
2. Le retribuzioni devono rispettare i minimi contributivi previsti dalla normativa vigente.
3. Le Parti assumono come riferimento l’indice NIC (con tabacchi) per le rivalutazioni
annuali delle retribuzioni.
4. Alla scadenza del CCNL, si confronterà l’aumento medio dell’indice nei 3 anni con quanto
già erogato, per determinare eventuali adeguamenti.
5. Trascorsi 3 mesi di vacanza contrattuale, ai lavoratori spetta un elemento provvisorio pari
al 30% dell’inflazione programmata, calcolato sulla retribuzione base.
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6. Dopo 6 mesi di vacanza, l’importo sale al 50%. Tale indennità cessa con la sottoscrizione
del nuovo contratto.
Articolo 82 – Scatti di Anzianità
1. L’anzianità decorre dal primo giorno di assunzione.
2. Sono previsti 5 scatti triennali del 3% ciascuno, calcolati sulla Paga Base Nazionale, senza
interruzione di servizio.
3. Gli scatti decorrono dal mese successivo al compimento del triennio.
4. In caso di passaggio di livello durante il triennio, gli scatti precedenti sono ricalcolati sul
nuovo livello, senza corresponsione di arretrati.
Articolo 83 – Altre Indennità
Indennità Area Dirigenza
1. Pari ad almeno il 20% della retribuzione tabellare, onnicomprensiva.
Indennità Area Quadri
2. Fissata in €180,00 mensili, per 13 mensilità, in sostituzione delle maggiorazioni orarie.
Indennità d’Incarico
3. Per incarichi specifici: €80,00 mensili lordi per massimo 12 mesi, revocabili
anticipatamente.
Superminimo
4. Aumento professionale non riassorbibile per merito:
o Quadri: €105,00
o Livelli 1-3: €60,00
o Livelli 4-6: €50,00
Indennità Apicale di Funzione
5. Per posizioni apicali nei livelli economici:
o Livelli 1-3: €140,00/mese
o Livelli 4-6: €80,00/mese
6. Corresponsione annuale, rinnovabile.
Indennità di Cassa
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7. Per chi è addetto in modo continuativo alla cassa e risponde degli errori contabili: 10%
della retribuzione tabellare mensile.
Organizzazione firme
UNILA VORO - PMI
CONFSAL FISALS