CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 luglio 2021
Cassazione n. 42056/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, in accoglimento di una richiesta formulata dal Procuratore generale della Repubblica presso quella Corte ai sensi dell'art. 742 cod. proc. pen., disponeva la esecuzione in Albania delle sentenze di condanna pronunciate in Italia nei riguardi del cittadino albanese [OSCURATO:PERSONA], al fine di consentire la prosecuzione in quello Stato straniero della esecuzione del residuo della pena detentiva inflitta al prevenuto, di cui all'ordine emesso il 25 agosto 2016 dalla medesima Procura generale. Rilevava la Corte territoriale come il Buron avesse a suo tempo prestato il consenso all'esecuzione all'estero di quelle sentenze e come l'Albania avesse formalizzato, per il tramite del Ministero della giustizia, la disponibilità a ché il prevenuto espiasse nello Stato di origine la pena residua; situazione, questa, sulla quale non aveva avuto incidenza il fatto che, nelle more, il Magistrato di sorveglianza di Modena avesse disposto l'espulsione del Buron in Albania - espulsione poi eseguita - e che l'interessato avesse, perciò, revocato il consenso in precedenza prestato. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Buron, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt.742 e 743 cod. proc. pen., 205-bis disp. att. cod. proc. pen., 1 e segg. Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento delle persone condannate, e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte distrettuale erroneamente accolto la richiesta di esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane emesse nei suoi riguardi, senza tenere conto che egli aveva revocato il proprio consenso e, soprattutto, che il residuo di pena ancora da espiare era stata sostituita dal provvedimento di espulsione in Albania, nel frattempo eseguito. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto. 2. Presupposto fondamentale per l'accoglimento da parte dell'autorità giudiziaria italiana di una richiesta di esecuzione all'estero di una sentenza penale italiana di condanna ai sensi degli artt. 742 e segg. cod. proc. pen. è, come evidente, che vi sia una pena da eseguire: tanto si desume dal contesto generale della disciplina e, in particolare, dal dettato del comma 2 dell'art. 742 del codice di rito per cui, laddove l'esecuzione all'estero riguardi una sentenza di condanna ad una pena restrittiva della libertà personale, la richiesta può essere accolta se quella esecuzione sia idonea a favorire il reinserimento sociale del condannato.Nel caso di specie, anche a voler prescindere dalla circostanza (invero tutt'altro che irrilevante) che, a mente dell'art. 205-bis disp. att. cod. proc. pen., l'interessato aveva revocato il suo consenso in presenza di una situazione mutata rispetto a quella esistente quando lo stesso era stato prestato, va rilevato come la Corte di appello di Napoli non poteva dare seguito alla richiesta presentata dalla Procura generale in quanto, nelle more del procedimento e prima della emissione della sentenza gravata, con provvedimento del 4 novembre 2020 il Magistrato di sorveglianza di Modena — preso atto che la pena residua in esecuzione in Italia nei riguardi del Buron non era superiore a due anni di reclusione e dell'assenza di altre cause ostative — aveva ordinato, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'applicazione nei confronti del prevenuto della sanzione della espulsione dal territorio dello Stato italiano: trattandosi di misura alternativa alla pena residua della reclusione, non vi erano più le condizioni per accogliere la richiesta formulata dal Pubblico Ministero. Né nella fattispecie appare applicabile l'art. 3 dell'Accordo del 2002 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate del 1983 (accordo ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 11 luglio 2003, n. 204). Tale articolo, nel prevedere che "Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione (...) può consentire al trasferimento di una persona condannata senza il consenso di quest'ultima, quando la condanna pronunciata nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo definitivo secondo l'ordinamento interno dello Stato di condanna comportano una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna", fa evidentemente riferimento al caso in cui debba essere eseguito un provvedimento di espulsione del condannato "dopo la scarcerazione", dunque al caso della misura che non sostituisce ma che si aggiunge alla pena detentiva principale oggetto della sentenza da eseguire: situazione ben diversa da quella considerata nella fattispecie oggetto del presente procedimento, nella quale al cittadino albanese, già in espiazione di pena inflittagli con sentenze penali italiane, è stata applicata la misura della espulsione a norma del citato art. 16, d.lgs. n. 286 del 1998, quale sanzione sostitutiva o alternativa a quella detentiva. 3. La sentenza impugnata va, perciò, annullata senza rinvio, per assenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane emesse nei riguardi del cittadino albanese [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n