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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 dicembre 2024

Cassazione n. 03439/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]1A3 lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ilte, ha chiesto rigettarsi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Milano, quale giudice dell'appello cautelare, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di reiezione della richiesta di revoca, sostituzione o comunque modifica della misura degli arresti domiciliari in atto applicata al predetto; rilevato che avversa detta ordinanza ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] adducendo vizi di motivazione e diverse ipotesi di violazione di legge; rilevato che al ricorrente, per i titoli di reato fondanti la misura cautelare in discussione, è stata applicata la pena ex art. 444 e ss cod. proc. pen.- con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 21 maggio 2024, passata in giudicato in epoca successiva alla interposizione del ricorso (per la dichiarata inammissibilità del relativo ricorso di legittimità, decretata da questa Corte con ordinanza del 12 settembre 2024); ritenuto che, divenuta definitiva la condanna, perde di rilievo, in conseguenza, ogni verifica inerente alla misura cautelare in origine applicata al ricorrente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse al ricorso; ritenuto che in ragione di tale profilo di inammissibilità, alla relativa declaratoria non consegue la condanna del ricorrente alle statuizioni di cui all'art 616 comma 1 cpp P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così è deciso, 16/12/2024 Il Consigliere estensore Presidente [OSCURATO:PERSONA] V! PENALE L ti GEN LuLD DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]1A3 lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ilte, ha chiesto rigettarsi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Milano, quale giudice dell'appello cautelare, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di reiezione della richiesta di revoca, sostituzione o comunque modifica della misura degli arresti domiciliari in atto applicata al predetto; rilevato che avversa detta ordinanza ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] adducendo vizi di motivazione e diverse ipotesi di violazione di legge; rilevato che al ricorrente, per i titoli di reato fondanti la misura cautelare in discussione, è stata applicata la pena ex art. 444 e ss cod. proc. pen.- con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 21 maggio 2024, passata in giudicato in epoca successiva alla interposizione del ricorso (per la dichiarata inammissibilità del relativo ricorso di legittimità, decretata da questa Corte con ordinanza del 12 settembre 2024); ritenuto che, divenuta definitiva la condanna, perde di rilievo, in conseguenza, ogni verifica inerente alla misura cautelare in origine applicata al ricorrente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse al ricorso; ritenuto che in ragione di tale profilo di inammissibilità, alla relativa declaratoria non consegue la condanna del ricorrente alle statuizioni di cui all'art 616 comma 1 cpp P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 16/12/2024 Il Consigliere estensore Presidente [OSCURATO:PERSONA] V! PENALE L ti GEN LuLD DEPOS
Sentenza Cassazione n. 03439/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris