CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12183/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso che censura il diniego della causa di giustificazione ex art. 54 cod. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. (capo D) di imputazione) è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, Rv. 278520); che, nel caso di specie, il giudice di merito non ha ritenuto dedotti elementi atti a dimostrare il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato e non diversamente gestibile, giacché il ricorrente ha volontariamente invaso l'immobile di proprietà dell'A.C.E.R. (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen. è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio la reiterazione nel tempo della condotta illecita, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo una valutazione tipicamente di merito che non scade nell'illogicità; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.M