CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07227/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OR DINANZAsul ricorso n. 30238/2021 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. (società a socio unico soggetta all’attivitàdi direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA].) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (Milano), [OSCURATO:PERSONA], n. 7,in persona del procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Milano (cod. fiscale [OSCURATO:PERSONA] 57B28 F205L) giustaprocura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 81, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma (cod.fiscale [OSCURATO:PERSONA] 58M17 B157D).- ricorrente -controstraordinaria ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del CommissarioNumero registro generale 30238/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 7227/2026Data pubblicazione 25/03/2026straordinario avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.tiLuca Caravella e [OSCURATO:PERSONA].- controricorrente -avverso la sentenza n. 967/2021 della Corte di appello di Torino – SezioneI^ civile, resa a definizione della causa R.G. n. 344/2020, pubblicata il 25agosto 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/2/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino - decidendosull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Gozzano - [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione inamministrazione straordinaria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - StogitS.p.A. - ha accolto il gravame così proposto avverso la sentenza n. 848/2019pronunciata inter partes dal Tribunale di Novara, riformandola, e ha cosìrespinto le domande con cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto di essere ammessaal passivo della procedura di amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]. peril pagamento del controvalore del gas consumato da FdG nel periodocompreso tra il 1 ottobre 2007 ed il 21 aprile 2008; ha altresì respinto ladomanda di condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento da responsabilità processualeaggravata.2. Con ricorso ex art. 53 d. lgs. n. 270/1999 e art. 101 l.f. (vecchio rito),depositato in data 08.11.2017, la società [OSCURATO:PERSONA] (anche STOGITs.p.a.) aveva infatti chiesto di essere ammessa allo stato passivodell’amministrazione straordinaria della Filatura di Gozzano (anche F.d.G.)s.p.a. in liquidazione “in prededuzione per il complessivo importo di Euro2.592.233,62 ovvero, in via subordinata di Euro 1.808.271,00, per i titoli ele causali indicate, oltre interessi come per legge”.2.1 A sostegno della domanda la ricorrente aveva dedotto che: - essa era ilsoggetto gestore delle riserve strategiche nazionali di gas, nonchéproprietaria del gas ivi conservato; - i consumi di gas di [OSCURATO:SOCIETA]., nelNumero registro generale 30238/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 7227/2026Data pubblicazione 25/03/2026corso della procedura di amministrazione straordinaria, si potevanosuddividere in tre periodi: (i) il primo periodo - 7 luglio 2005/ 30 settembre2006 – regolato dai contratti di somministrazione F.D.G./[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(“Enel”) e di trasporto Enel/[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (“S.R.G.”); (ii) il secondoperiodo - 1 ottobre 2006/30 settembre 2007 (“anno termico 2006-2007”) -anch’esso regolato dagli stessi contratti di somministrazione e trasporto pereffetto della proroga autoritativa disposta con ordinanza del Sindaco diGozzano (Novara); (iii) il terzo periodo - 1 ottobre 2007/21 aprile 2008 - incui, cessati definitivamente i contratti di cui sopra, F.D.G. aveva continuato aprelevare gas dalla rete, senza un fornitore e senza pagare alcuncorrispettivo; - i prelievi del terzo periodo, in quanto effettuati senzafornitore, erano da imputarsi alle riserve strategiche nazionali; - F.d.G. eradunque tenuta alla restituzione, ovvero al pagamento del controvalore, delgas dalla stessa prelevato nel terzo periodo.3. Il giudice delegato, preso atto del parere negativo espresso dalcommissario straordinario in merito all’ammissione al passivo del suddettocredito, disponeva con ordinanza il tramutamento del rito.4. Con sentenza n. 848/2019 del 31 ottobre 2019 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al passivo dell’amministrazione straordinaria di FdGs.p.a. in liquidazione, in prededuzione, per l’importo di €. 2.592.233,62,corrispondente al controvalore monetario di 369.163,20 GJ di gas consumatinel periodo 1.10.2007 - 21.04.2008.5. Avverso tale sentenza, interponeva appello la Filatura di Gozzano inliquidazione ed in amministrazione straordinaria. Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata.5.1 La Corte di appello, nell’accogliere il gravame nel senso sopra chiarito, haosservato e rilevato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) il primomotivo di appello, articolato come vizio di manifesta illogicità dellamotivazione, era fondato, in quanto era stato dimostrato che il contratto difornitura intercorso con Enel forniture non era cessato; (ii) infatti concontratto senza data, agli atti, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi divenuta [OSCURATO:PERSONA], inqualità di fornitore, si era impegnata a fornire a [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenutaNumero registro generale 30238/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 7227/2026Data pubblicazione 25/03/2026di fornitura denominato [OSCURATO:PERSONA] 30089701 via Beltrami 66 – Gozzano(NO); (iii) il contratto aveva durata annuale, con decorrenza dal 1.10.2004 al30.09.2005, rinnovabile salvo disdetta; (iv) a questo contratto, intercorso trafornitore e utilizzatore finale, si accompagnava anche quello di trasporto delgas tra [OSCURATO:PERSONA], in qualità di vettore, ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in qualitàdi utente, con cui il primo svolgeva l’attività di trasporto del gas di [OSCURATO:PERSONA] un punto di entrata della rete fino al punto di riconsegna; (v) con decreto7 luglio 2005 FDG era stata ammessa alla procedura di AmministrazioneStraordinaria; (vi) in data 27 giugno 2006 [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato la facoltàdi disdetta per la scadenza contrattuale del 30 settembre 2006, ma conordinanza del 4 ottobre 2006 il Sindaco del Comune di Gozzano ordinava aEnel Gas di proseguire la fornitura del gas e di non interrompere l’erogazioneall’impianto di proprietà [OSCURATO:SOCIETA]. di Gozzano per consentire all’azienda dimettere con urgenza in sicurezza lo stesso, ordinanza alla quale [OSCURATO:PERSONA]; (vi) in data 24 gennaio 2007 Snam aveva comunicato a FdG eda [OSCURATO:PERSONA] di volere avviare la procedura di chiusura del punto diriconsegna, attraverso l’operazione di discatura; (vii) con comunicazione del15 ottobre 2007, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribuna diNovara, Enel aveva sostenuto che la operazione di “discatura” non era ancoraavvenuta e che perciò [OSCURATO:PERSONA] proseguiva dal 30 gennaio 2007, inrapporto di mero fatto non dipendente dalla propria volontà ma dalla mancatadiscatura, la fornitura di gas naturale in forza delle circostanze suddette, nonesistendo alcun contratto di trasporto stipulato dalla società Enel avente adoggetto la fornitura del gas a FDG, decorrente dal 1° ottobre 2006; (viii) consentenza n. 1195/2018 del 27 settembre 2017, depositata il 18 gennaio 2018,la Suprema Corte - pronunciando nella controversia con cui [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto di essere ammessa al passivo della procedura di amministrazionestraordinaria di FdG per il pagamento della somma di €. 2.660.799,50,portata dalle fatture per le forniture di gas relative al periodo ottobre 2006/gennaio 2007 - aveva evidenziato l’inefficacia della disdetta contrattualeintimata da [OSCURATO:PERSONA] in data 27 giugno 2006, in quanto esercitata primadell’autorizzazione, avvenuta con decorrenza dal successivo 29 luglio 2006,da parte del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] del programma ex art. 54 eNumero registro generale 30238/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 7227/2026Data pubblicazione 25/03/2026segg. del d. lgs. n. 270/1999 presentato dal commissario straordinario; (ix)la Cassazione aveva dunque stabilito che la disdetta dal contratto intercorsotra Enel e FdG, intimata da Enel in data 27 giugno 2006, era inefficace e -dunque - inidonea a determinare la cessazione del contratto disomministrazione di gas alla scadenza contrattuale del 30 settembresuccessivo; (x) la pronuncia era stata resa nei confronti di parti parzialmentediverse da quelle del giudizio i corso e dunque non aveva efficacia formale digiudicato, ma l’accertamento riguardava pur sempre la vigenza del contrattodi somministrazione di gas stipulato da FdG per il periodo successivo al 30settembre 2006 e, pertanto, per la “sua autorevolezza”, poteva certamenteessere posta a base della decisione; (xi) se, dunque, il contratto avevacontinuato a produrre effetti tra le parti, era evidente che i prelievi di gaseffettuati da FdG sino alla cessazione definitiva della propria attività, e -dunque - anche quelli relativi al periodo 1.10.2007 – 21.04.2008, nonpotevano che essere ricondotti al rapporto contrattuale a suo tempo stipulatotra Enel e FdG, in quanto quest’ultima aveva continuato ad attingere alla retecome aveva fatto in precedenza e sulla base di un contratto disomministrazione che - nonostante la diversa, ma erronea, convinzione diEnel - continuava a regolare il rapporto tra le parti; (xii) neppure era fondatal’obiezione secondo cui la validità del contratto di somministrazione avessepresupposto l’esistenza, a monte, di un contratto di trasporto tra Enel e SnamRete Gas, sicchè, non avendo Enel rinnovato il contratto di trasporto, sarebbestato da considerarsi inefficace quello di somministrazione; (xiii) il contrattodi trasporto, infatti, pacificamente era stato concluso al momento dellasottoscrizione di quello di somministrazione e la circostanza che, in corso dirapporto e sull’erroneo presupposto dell’efficacia della disdetta, Enel non loavesse rinnovato, non poteva andare a detrimento di FdG, privandola da ungiorno all’altro della propria controparte contrattuale; (xiv) veniva a cadere,conseguentemente, il presupposto della legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA] a richiedereil pagamento, ossia l’inesistenza di un contratto valido ed efficace tra ilfornitore di gas e l’utilizzatore finale.6. La sentenza, pubblicata il 25 agosto 2021, è stata impugnata da StoccaggiGas Italia - [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a quattroNumero registro generale 30238/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 7227/2026Data pubblicazione 25/03/2026motivi, cui Filatura di Gozzano - [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione inamministrazione straordinaria ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta “Omesso esame di fatti(non contestati) costitutivi della domanda di [OSCURATO:SOCIETA] - Opposizione a Stogitdegli effetti di un giudicato e di un contratto a cui essa è estranea -Violazione/falsa applicazione degli artt. 115 e 346 cod. proc. civ. e degli artt.2909 e 1372 cod. civ. (art. 360, I comma, n. 3 cod. proc. civ.)”.1.1 Secondo la ricorrente la Corte di appello non avrebbe considerato eesaminato i fatti costitutivi della domanda di [OSCURATO:SOCIETA], che pure erano statiaccertati dal giudice di primo grado, cioè che i prelievi di gas di F.D.G. nelperiodo dal 1° ottobre 2007 al 21 aprile 2008 erano avvenuti senza ilconferimento di gas nella rete da parte di un venditore. Di quei fatti la Cortesi sarebbe limitata a riferire, ma li avrebbe dichiarati irrilevanti.1.1.1 Le doglianze fin qui articolate dalla società ricorrente sonoinammissibili.Anche al di là di ogni considerazione in ordine alla proposizione da parte dellaricorrente di mezzi di impugnazione tra loro eterogenei all’interno di un unicomotivo di doglianza (v., ex plurimis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass.nn. 16448 e 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878, 27505 e 4528 del 2023;Cass. nn. 35832 e 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. nn. 19761,19040, 13336 e 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. nn. 26018 e22404 del 2014) e volendo considerare le singole doglianze ammissibiliperché articolate in modo sufficientemente distinguibile (cfr. Cass. n. 39169del 2021; in senso sostanzialmente conforme, si vedano anche: Cass., SU, n.9100 del 2015; Cass. n. 7009 del 2017; Cass. n. 26790 del 2018), occorretuttavia decretare l’inammissibilità della prima doglianza, per come sopraarticolata, perché invero i fatti di cui si lamenta l’omessa considerazione daparte della Corte territoriale (e cioè i prelievi di gas di F.D.G. nel periodo dall’1ottobre 2007 al 21 aprile 2008 avvenuti asseritamente, senza il conferimentodi gas nella rete da parte di un venditore) sono stati invece esaminati dallaNumero registro generale 30238/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 7227/2026Data pubblicazione 25/03/2026Corte di appello, avendoli quest’ultima ritenuti tuttavia irrilevanti. E ciò perstessa ammissione della ricorrente nella prospettazione in fatto del motivo diricorso qui in esame. Ne consegue che le prospettate difese della ricorrentesi risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione della quaestio facti,come tale non ricevibile in questo giudizio di legittimità, secondo il nuovoparadigma di giudizio declinato, per il giudizio di cassazione, dall’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., per come perimetrato, poi, dalla giurisprudenza diquesta Corte (Cass. n. 8054/2014).1.2 Aggiunge, inoltre, la ricorrente, sempre nel primo motivo di ricorso, chetale indebito omesso esame dei fatti costitutivi della domanda di Stogitrileverebbe anche sotto un ulteriore aspetto. Quelli che la Corte di appelloaveva ritenuto invece “fatti rilevanti” ai fini della decisione (e cioè vicendefattuali, contratti e sentenze) erano relativi tutti ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] FDG, con la conseguenza che gli stessi non avrebbero potuto essereopponibili ed imputabili ad essa ricorrente che invece era soggetto terzorispetto a tali rapporti.1.2 Aggiunge che la Corte di appello le avrebbe infatti opposto la sentenzadella Corte di Cassazione resa a definizione di una causa tra Enel e F.D.G.,che non aveva nulla a che vedere per soggetti, oggetto e persino contestotemporale con quanto dedotto nella domanda da [OSCURATO:SOCIETA], ma che costituival’unica ragione su cui era stata fondata la sentenza qui impugnata.Ciò avrebbe costituito violazione dell’art. 2909 cod. civ., che escludeval’efficacia riflessa del giudicato nei confronti del terzo e non solo quando,come in questo caso, è titolare di un rapporto autonomo e indipendente.1.3 La Corte territoriale le avrebbe altresì opposto il contratto Enel/F.D.G.,irrilevante per [OSCURATO:SOCIETA] e inconferente alla ‘causa petendi’ della sua domanda,in violazione dell’art. 1372, 2° comma c.c., per il quale il contratto nonproduce effetto rispetto ai terzi, tranne i casi tassativi di legge che qui nonricorrevano. Con la conseguenza che i fatti ritenuti decisivi dalla Corted’appello (cioè i rapporti tra F.D.G. ed Enel) erano in realtà inopponibili aStogit.1.3.1 Le doglianze contenute nella seconda parte del primo motivo sonoinfondate.Numero registro generale 30238/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 7227/2026Data pubblicazione 25/03/2026Non è vero infatti che la Corte territoriale avesse invocato, a sostegno delproprio decisum, il giudicato esterno (neanche nella veste di “giudicatoriflesso”; v. in tale ultimo senso: Cass. Sez. 3, n. 5377 del 21/02/2023; Sez.3, n. 8101 del 23/04/2020) derivante dalla pronuncia della Cassazione sopraricordata in premessa, avendo diversamente valutato ed apprezzato - inragione della “autorevolezza” discendente dalla tipologia di provvedimentoemesso - il contenuto degli accertamenti contenuti nella stessa pronuncia dilegittimità (e ciò, in merito, al profilo della continuazione del rapportocontrattuale inter partes per l’inefficacia della risoluzione negoziale intimatadall’Enel), quale ulteriore indice probatorio di conferma, unitamente agli altrielementi di prova valutati (vedi in tal senso: Cass. n. 22954/2015),dell’accertamento della permanente validità del vincolo negoziale relativo alcontratto di somministrazione del gas, quale presupposto escludente alcontrario la domanda di ripetizione dell’indebito avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]Ne consegue che tutte le relative censure avanzate sul punto qui indiscussione non trovano fondamento proprio in ragione della diversaprospettiva decisoria sopra descritta.1.3.2 Né può dirsi che sia stato violato dalla Corte di merito il dispostonormativo di cui all’art. 1372, 2 comma, c.c. - come invece denunciato dallaricorrente - posto che i giudici di appello, con le argomentazioni già sopradescritte in premessa (e alle quali si rimanda, per sintesi), non avevano intesoin alcun modo estendere gli effetti del contratto, già in essere tra le parti, asoggetti terzi (alla [OSCURATO:SOCIETA]., per intenderci), ma al contrario aveva intesobasare sulla permanente validità e vigenza del contratto tra Enel e società ina.s. la decisione di esclusione del presupposto fattuale necessarioall’esperimento dell’azione di ripetizione ex artt. 2033 e 2037 c.c. da partedella stessa [OSCURATO:SOCIETA]..Ne consegue il complessivo rigetto del primo motivo.2. Con il secondo mezzo si deduce “Violazione del principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato per omesso esame di fatti costitutivi della domandadi [OSCURATO:SOCIETA]. Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, I comma, n. 4 cod.proc. civ.)”.Numero registro generale 30238/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 7227/2026Data pubblicazione 25/03/20262.1 Sostiene la società ricorrente che l’omesso esame di fatti costitutivi delladomanda di [OSCURATO:SOCIETA] rileverebbe anche come “error in procedendo” e quindicome vizio di nullità della sentenza. E non solo perché tali fatti sarebbero statiaccertati dal Tribunale in un punto della sentenza non impugnato in merito alquale [OSCURATO:SOCIETA] - costituendosi in appello - aveva eccepito il giudicato, e suquell’eccezione - che pure rileverebbe - la Corte di appello non avrebbedeciso, ma anche perché vi sarebbe un’evidente incongruenza tra l’unico fattoche la Corte aveva esaminato - il rapporto contrattuale “a monte” tra Enel epetendi” della domanda di ripetizione dell’indebito di [OSCURATO:SOCIETA] (gli effetti “a valle”sul sistema-gas dei consumi di F.D.G. in assenza di conferimenti per conto di2.2 Sempre secondo la ricorrente, allorquando il giudice di merito sostituiscela “causa petendi” dedotta dall'attore (la domanda di restituzione del gasprelevato dalla rete in assenza di conferimento da parte di un venditore) conuna differente fondata su un fatto diverso da quello posto a fondamento delladomanda (il rapporto contrattuale tra F.D.G. ed Enel) e non esamina i fattiche la parte ha interesse e ha chiesto siano esaminati perché rilevanti per ladimostrazione del fatto costitutivo della sua domanda, si avrebbe vizio dinullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per omessa corrispondenza tra chiestoe pronunciato.2.2.1 La doglianza è infondata per le medesime ragioni già sopra esaminatein relazione al primo motivo.Non è vero infatti che la Corte di merito avesse omesso di esaminare i “fatticostitutivi” della domanda dell’odierna ricorrete, con ciò “travisando” la causapetendi dell’azione di ripetizione dell’indebito proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., maanzi tali “fatti” (di cui, peraltro, nel primo motivo di ricorso la societàricorrente ha denunciato un omesso esame, evidentemente ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., ancorché non formalmente richiamato) sonostati esaminati e ritenuti non decisivi, perché, nella diversa prospettazionedecisoria della Corte territoriale (della quale la ricorrente intende proporre, inquesta sede, una mera rivisitazione in punto di quaestio facti), ciò cherilevava era l’inefficacia della “disdetta” contrattuale intimata da Enel eNumero registro generale 30238/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 7227/2026Data pubblicazione 25/03/2026dunque la prosecuzione formale del rapporto negoziale tra somministrante esomministrato, con la conseguente non prospettabilità in radice dell’azione diripetizione basata, diversamente, sul presupposto fattuale dellasomministrazione in via di fatto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la società in a.s.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per vizio dimotivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti (art. 360, I comma, n. 5 cod. proc. civ.)3.1 Secondo la prospettiva della ricorrente, l’omesso esame dei fatticostitutivi della domanda di [OSCURATO:SOCIETA] ridonderebbe anche come vizio dellamotivazione. La Corte aveva accolto l’appello di F.D.G. là dove avevaimpugnato la sentenza del Tribunale di Novara per “errata ricostruzione deifatti e illogicità manifesta”. Tuttavia la Corte territoriale non aveva espressole ragioni per cui avesse ritenuto la sentenza di primo grado manifestamenteillogica, né aveva indicato dove la ricostruzione dei fatti - peraltro “pacifici trale parti” - dovesse ritenersi errata.Aggiunge la ricorrente che la sola motivazione della decisione era che -siccome all’epoca dei fatti il contratto Enel/F.D.G. era ancora in vigore - “(era)evidente” che i prelievi di gas di F.D.G. dovessero essere senz’altro riferiti aEnel e a quel contratto. La circostanza della fornitura del gas - che F.D.G.aveva prelevato nel periodo in questione - evidentemente non era circostanzarilevante: occorreva invece un’indagine di chi fosse quel gas, sulla base delleprove e allegazioni delle parti. Non avrebbe potuto ritenersi infatti sufficiente,per decidere della sua legittimazione, dichiarare “evidente” che se il contrattoEnel/F.D.G. era ancora in corso all’epoca dei fatti, allora il gas prelevato dae consegnare a F.D.G.) sarebbe stato senz’altro da riferire a Enel.3.2 Il terzo motivo è inammissibile perché richiede a questa Corte un diversoapprezzamento dei fatti, fuori del paradigma applicativo declinato dal giàsopra ricordato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (vedi sempre Cass. n.8054/2014, cit. supra).La società ricorrente non enuclea un “fatto storico” - nella declinazione, cioè,prevista dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità nell’arresto sopraricordato per ultimo -, nel cui omesso esame sarebbe incorso il giudicante,Numero registro generale 30238/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 7227/2026Data pubblicazione 25/03/2026ma si duole invero della motivazione in sé, per come resa dalla Corte diappello nella sentenza impugnata a sostegno della propria decisione, con ciòdenunciando un vizio di motivazione “insufficiente” che, tuttavia, non è piùdemandabile al giudizio di legittimità.4. Con il quarto mezzo si denuncia “violazione / falsa applicazione dell’art.2033 cod. civ. sulla ripetizione dell’indebito; degli artt. 1353 e 1355 cod. civ.sulla condizione nel contratto; del d.lgs. n. 164/2000 e altre norme cheregolano il mercato del gas (art. 360, I comma, n. 3 cod. proc. civ.)”.4.1 Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata si basavasull’affermazione che fondamento della legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA] a richiedere ilpagamento dell’indebito ”sarebbe l’inesistenza di un contratto valido edefficace tra il fornitore di gas e l’utilizzatore finale” (cioè tra Enel e F.D.G.).Tale affermazione sarebbe sbagliata e costituirebbe falsa applicazione dell’art.2033 cod. civ. Si evidenzia che presupposto in diritto dell’azione di ripetizionenon è l’inesistenza di un titolo negoziale in capo all’“accipiens”, mal’inesistenza di un titolo che gli dia diritto alla prestazione che in concreto haricevuto dal “solvens”.4.2 La circostanza che F.D.G. avesse diritto alla somministrazione di gas daEnel sarebbe stata - nella prospettiva della ricorrente - del tutto irrilevanterispetto al diritto alla ripetizione dell’indebito azionato da [OSCURATO:SOCIETA], cheriguardava la differenza tra gas immesso e prelevato al punto di riconsegnadi F.D.G. e il suo impatto sulle riserve strategiche. Com’era suo onere, avevaprovato l'inesistenza di una giusta causa della fruizione di gas di cui F.D.G.aveva in concreto beneficiato e lo aveva fatto, come doveva, “con riferimentoai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio”, i soli rilevanti inrelazione al diritto azionato.4.2.1 Anche il quarto motivo è inammissibile.4.2.2 Si sollecita, ancora, un nuovo giudizio sulla quaestio facti, questa voltasotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,per la presunta violazione, in primo luogo, dell’art. 2033 c.c.Sul punto è utile ricordare che - in tema di ricorso per cassazione - il vizio diviolazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, daparte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da unaNumero registro generale 30238/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 7227/2026Data pubblicazione 25/03/2026norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo dellastessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazionedella norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottrattaal sindacato di legittimità (così, Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è statoaffermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che leespressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto:a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenutaregolatrice del caso concreto; b) quello afferente all’applicazione della normastessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio diviolazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosinella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di unanorma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede,avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazionedi legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto unanorma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o neltrarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenzegiuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientranell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze dicausa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e ineriscealla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato dilegittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).4.2.2 Ciò posto e ricordato, occorre evidenziare che la Corte di appello hasvolto un accertamento in fatto sulla continuazione della somministrazione daparte di Enel della fornitura di gas in favore della società F.D.G. in a.s., sullabase anche dell’accertamento della prosecuzione del rapporto negoziale interpartes, di talché il motivo di doglianza qui ora in esame pretenderebbe daparte di questa Corte di legittimità un'ulteriore ricognizione della fattispecieNumero registro generale 30238/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 7227/2026Data pubblicazione 25/03/2026concreta attraverso una nuova lettura degli atti di causa, scrutinioquest’ultimo esterno all'esatta interpretazione delle norme di cui si lamentala violazione, inerendo lo stesso alla tipica valutazione del giudice di merito.Ne consegue che la doglianza così articolata dalla parte ricorrente si pone benal di là del perimetro delimitante l’area di cognizione del giudizio di legittimità.4.3 Con il quarto mezzo si deduce, inoltre, “Violazione/falsa applicazione degliartt. 1353 e 1355 cod. civ.”4.3.1 La doglianza, così articolato, è inammissibile, perché oltre ad attingereal solito il merito della decisione (come tale non sindacabile in questo giudiziodi legittimità), risulta anche formulata in modo decentrato rispetto alla ratiodecidendi del provvedimento impugnato che, per quanto sopra ricordato, nonsi fonda sull’esistenza di una condizione meramente potestativa apposta nelleclausole negoziali regolanti i rapporti tra le parti.4.4 Si deduce infine da parte della società ricorrente la “Violazione/falsaapplicazione legge speciale in materia di gas”.4.4.1 La Corte di appello avrebbe cioè violato: (i) l’art. 18 del D.Lgs. 23maggio 2000 n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante normecomuni per il mercato interno del gas naturale”, che subordina la vendita delgas alla stipula di un contratto con la società di trasporto/distribuzione; (ii) ilDM 26 settembre 2001 – “Modalità di erogazione dello stoccaggio strategico”,che vieta l’utilizzo dello stoccaggio strategico al di fuori dei casi tassativiprevisti dalla legge; (iii) il DC5/09 dell’ARERA - istituita dalla Legge n.481/1995.Le ulteriori doglianze qui da ultimo elencate sono invero inammissibili perchépoggia la decisione impugnata.Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso principale.Non sussistono i presupposti per l’accertamento dell’invocata responsabilitàaggravata ex art. 96 c.p.c. a carico della parte ricorrente, posto chequest’ultima si è limitata a perorare le sue tesi difensive, che, sebbeneinfondate, non hanno evidenziato alcun profilo di mala fede ovvero di colpagrave.Numero registro generale 30238/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 7227/2026Data pubblicazione 25/03/2026Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez. Un. 23535 del 2019).Numero registro generale 30238/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 7227/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati OggettoAzione ripetizioneindebito; fornituraDott. [OSCURATO:PERSONA] gas; sistema diDott. [OSCURATO:PERSONA] stoccaggio nazionaleDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereU d. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.ha pronunciato la seguenteOR DINANZAsul ricorso n. 30238/2021 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. (società a socio unico soggetta all’attivitàdi direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA].) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (Milano), [OSCURATO:PERSONA], n. 7,in persona del procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Milano (cod. fiscale [OSCURATO:PERSONA] 57B28 F205L) giustaprocura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 81, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma (cod.fiscale [OSCURATO:PERSONA] 58M17 B157D).- ricorrente -controstraordinaria ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del CommissarioNumero registro generale 30238/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 7227/2026Data pubblicazione 25/03/2026straordinario avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.tiLuca Caravella e [OSCURATO:PERSONA].- controricorrente -avverso la sentenza n. 967/2021 della Corte di appello di Torino – SezioneI^ civile, resa a definizione della causa R.G. n. 344/2020, pubblicata il 25agosto 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/2/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino - decidendosull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Gozzano - [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione inamministrazione straordinaria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - StogitS.p.A. - ha accolto il gravame così proposto avverso la sentenza n. 848/2019pronunciata inter partes dal Tribunale di Novara, riformandola, e ha cosìrespinto le domande con cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto di essere ammessaal passivo della procedura di amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]. peril pagamento del controvalore del gas consumato da FdG nel periodocompreso tra il 1 ottobre 2007 ed il 21 aprile 2008; ha altresì respinto ladomanda di condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento da responsabilità processualeaggravata.2. Con ricorso ex art. 53 d. lgs. n. 270/1999 e art. 101 l.f. (vecchio rito),depositato in data 08.11.2017, la società [OSCURATO:PERSONA] (anche STOGITs.p.a.) aveva infatti chiesto di essere ammessa allo stato passivodell’amministrazione straordinaria della Filatura di Gozzano (anche F.d.G.)s.p.a. in liquidazione “in prededuzione per il complessivo importo di Euro2.592.233,62 ovvero, in via subordinata di Euro 1.808.271,00, per i titoli ele causali indicate, oltre interessi come per legge”.2.1 A sostegno della domanda la ricorrente aveva dedotto che: - essa era ilsoggetto gestore delle riserve strategiche nazionali di gas, nonchéproprietaria del gas ivi conservato; - i consumi di gas di [OSCURATO:SOCIETA]., nelNumero registro generale 30238/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 7227/2026Data pubblicazione 25/03/2026corso della procedura di amministrazione straordinaria, si potevanosuddividere in tre periodi: (i) il primo periodo - 7 luglio 2005/ 30 settembre2006 – regolato dai contratti di somministrazione F.D.G./[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(“Enel”) e di trasporto Enel/[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (“S.R.G.”); (ii) il secondoperiodo - 1 ottobre 2006/30 settembre 2007 (“anno termico 2006-2007”) -anch’esso regolato dagli stessi contratti di somministrazione e trasporto pereffetto della proroga autoritativa disposta con ordinanza del Sindaco diGozzano (Novara); (iii) il terzo periodo - 1 ottobre 2007/21 aprile 2008 - incui, cessati definitivamente i contratti di cui sopra, F.D.G. aveva continuato aprelevare gas dalla rete, senza un fornitore e senza pagare alcuncorrispettivo; - i prelievi del terzo periodo, in quanto effettuati senzafornitore, erano da imputarsi alle riserve strategiche nazionali; - F.d.G. eradunque tenuta alla restituzione, ovvero al pagamento del controvalore, delgas dalla stessa prelevato nel terzo periodo.3. Il giudice delegato, preso atto del parere negativo espresso dalcommissario straordinario in merito all’ammissione al passivo del suddettocredito, disponeva con ordinanza il tramutamento del rito.4. Con sentenza n. 848/2019 del 31 ottobre 2019 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al passivo dell’amministrazione straordinaria di FdGs.p.a. in liquidazione, in prededuzione, per l’importo di €. 2.592.233,62,corrispondente al controvalore monetario di 369.163,20 GJ di gas consumatinel periodo 1.10.2007 - 21.04.2008.5. Avverso tale sentenza, interponeva appello la Filatura di Gozzano inliquidazione ed in amministrazione straordinaria. Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata.5.1 La Corte di appello, nell’accogliere il gravame nel senso sopra chiarito, haosservato e rilevato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) il primomotivo di appello, articolato come vizio di manifesta illogicità dellamotivazione, era fondato, in quanto era stato dimostrato che il contratto difornitura intercorso con Enel forniture non era cessato; (ii) infatti concontratto senza data, agli atti, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi divenuta [OSCURATO:PERSONA], inqualità di fornitore, si era impegnata a fornire a [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenutaNumero registro generale 30238/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 7227/2026Data pubblicazione 25/03/2026di fornitura denominato [OSCURATO:PERSONA] 30089701 via Beltrami 66 – Gozzano(NO); (iii) il contratto aveva durata annuale, con decorrenza dal 1.10.2004 al30.09.2005, rinnovabile salvo disdetta; (iv) a questo contratto, intercorso trafornitore e utilizzatore finale, si accompagnava anche quello di trasporto delgas tra [OSCURATO:PERSONA], in qualità di vettore, ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in qualitàdi utente, con cui il primo svolgeva l’attività di trasporto del gas di [OSCURATO:PERSONA] un punto di entrata della rete fino al punto di riconsegna; (v) con decreto7 luglio 2005 FDG era stata ammessa alla procedura di AmministrazioneStraordinaria; (vi) in data 27 giugno 2006 [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato la facoltàdi disdetta per la scadenza contrattuale del 30 settembre 2006, ma conordinanza del 4 ottobre 2006 il Sindaco del Comune di Gozzano ordinava aEnel Gas di proseguire la fornitura del gas e di non interrompere l’erogazioneall’impianto di proprietà [OSCURATO:SOCIETA]. di Gozzano per consentire all’azienda dimettere con urgenza in sicurezza lo stesso, ordinanza alla quale [OSCURATO:PERSONA]; (vi) in data 24 gennaio 2007 Snam aveva comunicato a FdG eda [OSCURATO:PERSONA] di volere avviare la procedura di chiusura del punto diriconsegna, attraverso l’operazione di discatura; (vii) con comunicazione del15 ottobre 2007, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribuna diNovara, Enel aveva sostenuto che la operazione di “discatura” non era ancoraavvenuta e che perciò [OSCURATO:PERSONA] proseguiva dal 30 gennaio 2007, inrapporto di mero fatto non dipendente dalla propria volontà ma dalla mancatadiscatura, la fornitura di gas naturale in forza delle circostanze suddette, nonesistendo alcun contratto di trasporto stipulato dalla società Enel avente adoggetto la fornitura del gas a FDG, decorrente dal 1° ottobre 2006; (viii) consentenza n. 1195/2018 del 27 settembre 2017, depositata il 18 gennaio 2018,la Suprema Corte - pronunciando nella controversia con cui [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto di essere ammessa al passivo della procedura di amministrazionestraordinaria di FdG per il pagamento della somma di €. 2.660.799,50,portata dalle fatture per le forniture di gas relative al periodo ottobre 2006/gennaio 2007 - aveva evidenziato l’inefficacia della disdetta contrattualeintimata da [OSCURATO:PERSONA] in data 27 giugno 2006, in quanto esercitata primadell’autorizzazione, avvenuta con decorrenza dal successivo 29 luglio 2006,da parte del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] del programma ex art. 54 eNumero registro generale 30238/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 7227/2026Data pubblicazione 25/03/2026segg. del d. lgs. n. 270/1999 presentato dal commissario straordinario; (ix)la Cassazione aveva dunque stabilito che la disdetta dal contratto intercorsotra Enel e FdG, intimata da Enel in data 27 giugno 2006, era inefficace e -dunque - inidonea a determinare la cessazione del contratto disomministrazione di gas alla scadenza contrattuale del 30 settembresuccessivo; (x) la pronuncia era stata resa nei confronti di parti parzialmentediverse da quelle del giudizio i corso e dunque non aveva efficacia formale digiudicato, ma l’accertamento riguardava pur sempre la vigenza del contrattodi somministrazione di gas stipulato da FdG per il periodo successivo al 30settembre 2006 e, pertanto, per la “sua autorevolezza”, poteva certamenteessere posta a base della decisione; (xi) se, dunque, il contratto avevacontinuato a produrre effetti tra le parti, era evidente che i prelievi di gaseffettuati da FdG sino alla cessazione definitiva della propria attività, e -dunque - anche quelli relativi al periodo 1.10.2007 – 21.04.2008, nonpotevano che essere ricondotti al rapporto contrattuale a suo tempo stipulatotra Enel e FdG, in quanto quest’ultima aveva continuato ad attingere alla retecome aveva fatto in precedenza e sulla base di un contratto disomministrazione che - nonostante la diversa, ma erronea, convinzione diEnel - continuava a regolare il rapporto tra le parti; (xii) neppure era fondatal’obiezione secondo cui la validità del contratto di somministrazione avessepresupposto l’esistenza, a monte, di un contratto di trasporto tra Enel e SnamRete Gas, sicchè, non avendo Enel rinnovato il contratto di trasporto, sarebbestato da considerarsi inefficace quello di somministrazione; (xiii) il contrattodi trasporto, infatti, pacificamente era stato concluso al momento dellasottoscrizione di quello di somministrazione e la circostanza che, in corso dirapporto e sull’erroneo presupposto dell’efficacia della disdetta, Enel non loavesse rinnovato, non poteva andare a detrimento di FdG, privandola da ungiorno all’altro della propria controparte contrattuale; (xiv) veniva a cadere,conseguentemente, il presupposto della legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA] a richiedereil pagamento, ossia l’inesistenza di un contratto valido ed efficace tra ilfornitore di gas e l’utilizzatore finale.6. La sentenza, pubblicata il 25 agosto 2021, è stata impugnata da StoccaggiGas Italia - [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a quattroNumero registro generale 30238/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 7227/2026Data pubblicazione 25/03/2026motivi, cui Filatura di Gozzano - [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione inamministrazione straordinaria ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta “Omesso esame di fatti(non contestati) costitutivi della domanda di [OSCURATO:SOCIETA] - Opposizione a Stogitdegli effetti di un giudicato e di un contratto a cui essa è estranea -Violazione/falsa applicazione degli artt. 115 e 346 cod. proc. civ. e degli artt.2909 e 1372 cod. civ. (art. 360, I comma, n. 3 cod. proc. civ.)”.1.1 Secondo la ricorrente la Corte di appello non avrebbe considerato eesaminato i fatti costitutivi della domanda di [OSCURATO:SOCIETA], che pure erano statiaccertati dal giudice di primo grado, cioè che i prelievi di gas di F.D.G. nelperiodo dal 1° ottobre 2007 al 21 aprile 2008 erano avvenuti senza ilconferimento di gas nella rete da parte di un venditore. Di quei fatti la Cortesi sarebbe limitata a riferire, ma li avrebbe dichiarati irrilevanti.1.1.1 Le doglianze fin qui articolate dalla società ricorrente sonoinammissibili.Anche al di là di ogni considerazione in ordine alla proposizione da parte dellaricorrente di mezzi di impugnazione tra loro eterogenei all’interno di un unicomotivo di doglianza (v., ex plurimis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass.nn. 16448 e 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878, 27505 e 4528 del 2023;Cass. nn. 35832 e 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. nn. 19761,19040, 13336 e 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. nn. 26018 e22404 del 2014) e volendo considerare le singole doglianze ammissibiliperché articolate in modo sufficientemente distinguibile (cfr. Cass. n. 39169del 2021; in senso sostanzialmente conforme, si vedano anche: Cass., SU, n.9100 del 2015; Cass. n. 7009 del 2017; Cass. n. 26790 del 2018), occorretuttavia decretare l’inammissibilità della prima doglianza, per come sopraarticolata, perché invero i fatti di cui si lamenta l’omessa considerazione daparte della Corte territoriale (e cioè i prelievi di gas di F.D.G. nel periodo dall’1ottobre 2007 al 21 aprile 2008 avvenuti asseritamente, senza il conferimentodi gas nella rete da parte di un venditore) sono stati invece esaminati dallaNumero registro generale 30238/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 7227/2026Data pubblicazione 25/03/2026Corte di appello, avendoli quest’ultima ritenuti tuttavia irrilevanti. E ciò perstessa ammissione della ricorrente nella prospettazione in fatto del motivo diricorso qui in esame. Ne consegue che le prospettate difese della ricorrentesi risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione della quaestio facti,come tale non ricevibile in questo giudizio di legittimità, secondo il nuovoparadigma di giudizio declinato, per il giudizio di cassazione, dall’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., per come perimetrato, poi, dalla giurisprudenza diquesta Corte (Cass. n. 8054/2014).1.2 Aggiunge, inoltre, la ricorrente, sempre nel primo motivo di ricorso, chetale indebito omesso esame dei fatti costitutivi della domanda di Stogitrileverebbe anche sotto un ulteriore aspetto. Quelli che la Corte di appelloaveva ritenuto invece “fatti rilevanti” ai fini della decisione (e cioè vicendefattuali, contratti e sentenze) erano relativi tutti ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] FDG, con la conseguenza che gli stessi non avrebbero potuto essereopponibili ed imputabili ad essa ricorrente che invece era soggetto terzorispetto a tali rapporti.1.2 Aggiunge che la Corte di appello le avrebbe infatti opposto la sentenzadella Corte di Cassazione resa a definizione di una causa tra Enel e F.D.G.,che non aveva nulla a che vedere per soggetti, oggetto e persino contestotemporale con quanto dedotto nella domanda da [OSCURATO:SOCIETA], ma che costituival’unica ragione su cui era stata fondata la sentenza qui impugnata.Ciò avrebbe costituito violazione dell’art. 2909 cod. civ., che escludeval’efficacia riflessa del giudicato nei confronti del terzo e non solo quando,come in questo caso, è titolare di un rapporto autonomo e indipendente.1.3 La Corte territoriale le avrebbe altresì opposto il contratto Enel/F.D.G.,irrilevante per [OSCURATO:SOCIETA] e inconferente alla ‘causa petendi’ della sua domanda,in violazione dell’art. 1372, 2° comma c.c., per il quale il contratto nonproduce effetto rispetto ai terzi, tranne i casi tassativi di legge che qui nonricorrevano. Con la conseguenza che i fatti ritenuti decisivi dalla Corted’appello (cioè i rapporti tra F.D.G. ed Enel) erano in realtà inopponibili aStogit.1.3.1 Le doglianze contenute nella seconda parte del primo motivo sonoinfondate.Numero registro generale 30238/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 7227/2026Data pubblicazione 25/03/2026Non è vero infatti che la Corte territoriale avesse invocato, a sostegno delproprio decisum, il giudicato esterno (neanche nella veste di “giudicatoriflesso”; v. in tale ultimo senso: Cass. Sez. 3, n. 5377 del 21/02/2023; Sez.3, n. 8101 del 23/04/2020) derivante dalla pronuncia della Cassazione sopraricordata in premessa, avendo diversamente valutato ed apprezzato - inragione della “autorevolezza” discendente dalla tipologia di provvedimentoemesso - il contenuto degli accertamenti contenuti nella stessa pronuncia dilegittimità (e ciò, in merito, al profilo della continuazione del rapportocontrattuale inter partes per l’inefficacia della risoluzione negoziale intimatadall’Enel), quale ulteriore indice probatorio di conferma, unitamente agli altrielementi di prova valutati (vedi in tal senso: Cass. n. 22954/2015),dell’accertamento della permanente validità del vincolo negoziale relativo alcontratto di somministrazione del gas, quale presupposto escludente alcontrario la domanda di ripetizione dell’indebito avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]Ne consegue che tutte le relative censure avanzate sul punto qui indiscussione non trovano fondamento proprio in ragione della diversaprospettiva decisoria sopra descritta.1.3.2 Né può dirsi che sia stato violato dalla Corte di merito il dispostonormativo di cui all’art. 1372, 2 comma, c.c. - come invece denunciato dallaricorrente - posto che i giudici di appello, con le argomentazioni già sopradescritte in premessa (e alle quali si rimanda, per sintesi), non avevano intesoin alcun modo estendere gli effetti del contratto, già in essere tra le parti, asoggetti terzi (alla [OSCURATO:SOCIETA]., per intenderci), ma al contrario aveva intesobasare sulla permanente validità e vigenza del contratto tra Enel e società ina.s. la decisione di esclusione del presupposto fattuale necessarioall’esperimento dell’azione di ripetizione ex artt. 2033 e 2037 c.c. da partedella stessa [OSCURATO:SOCIETA]..Ne consegue il complessivo rigetto del primo motivo.2. Con il secondo mezzo si deduce “Violazione del principio di corrispondenzatra chiesto e pronunciato per omesso esame di fatti costitutivi della domandadi [OSCURATO:SOCIETA]. Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, I comma, n. 4 cod.proc. civ.)”.Numero registro generale 30238/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 7227/2026Data pubblicazione 25/03/20262.1 Sostiene la società ricorrente che l’omesso esame di fatti costitutivi delladomanda di [OSCURATO:SOCIETA] rileverebbe anche come “error in procedendo” e quindicome vizio di nullità della sentenza. E non solo perché tali fatti sarebbero statiaccertati dal Tribunale in un punto della sentenza non impugnato in merito alquale [OSCURATO:SOCIETA] - costituendosi in appello - aveva eccepito il giudicato, e suquell’eccezione - che pure rileverebbe - la Corte di appello non avrebbedeciso, ma anche perché vi sarebbe un’evidente incongruenza tra l’unico fattoche la Corte aveva esaminato - il rapporto contrattuale “a monte” tra Enel epetendi” della domanda di ripetizione dell’indebito di [OSCURATO:SOCIETA] (gli effetti “a valle”sul sistema-gas dei consumi di F.D.G. in assenza di conferimenti per conto di2.2 Sempre secondo la ricorrente, allorquando il giudice di merito sostituiscela “causa petendi” dedotta dall'attore (la domanda di restituzione del gasprelevato dalla rete in assenza di conferimento da parte di un venditore) conuna differente fondata su un fatto diverso da quello posto a fondamento delladomanda (il rapporto contrattuale tra F.D.G. ed Enel) e non esamina i fattiche la parte ha interesse e ha chiesto siano esaminati perché rilevanti per ladimostrazione del fatto costitutivo della sua domanda, si avrebbe vizio dinullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per omessa corrispondenza tra chiestoe pronunciato.2.2.1 La doglianza è infondata per le medesime ragioni già sopra esaminatein relazione al primo motivo.Non è vero infatti che la Corte di merito avesse omesso di esaminare i “fatticostitutivi” della domanda dell’odierna ricorrete, con ciò “travisando” la causapetendi dell’azione di ripetizione dell’indebito proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., maanzi tali “fatti” (di cui, peraltro, nel primo motivo di ricorso la societàricorrente ha denunciato un omesso esame, evidentemente ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., ancorché non formalmente richiamato) sonostati esaminati e ritenuti non decisivi, perché, nella diversa prospettazionedecisoria della Corte territoriale (della quale la ricorrente intende proporre, inquesta sede, una mera rivisitazione in punto di quaestio facti), ciò cherilevava era l’inefficacia della “disdetta” contrattuale intimata da Enel eNumero registro generale 30238/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 7227/2026Data pubblicazione 25/03/2026dunque la prosecuzione formale del rapporto negoziale tra somministrante esomministrato, con la conseguente non prospettabilità in radice dell’azione diripetizione basata, diversamente, sul presupposto fattuale dellasomministrazione in via di fatto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la società in a.s.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per vizio dimotivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti (art. 360, I comma, n. 5 cod. proc. civ.)3.1 Secondo la prospettiva della ricorrente, l’omesso esame dei fatticostitutivi della domanda di [OSCURATO:SOCIETA] ridonderebbe anche come vizio dellamotivazione. La Corte aveva accolto l’appello di F.D.G. là dove avevaimpugnato la sentenza del Tribunale di Novara per “errata ricostruzione deifatti e illogicità manifesta”. Tuttavia la Corte territoriale non aveva espressole ragioni per cui avesse ritenuto la sentenza di primo grado manifestamenteillogica, né aveva indicato dove la ricostruzione dei fatti - peraltro “pacifici trale parti” - dovesse ritenersi errata.Aggiunge la ricorrente che la sola motivazione della decisione era che -siccome all’epoca dei fatti il contratto Enel/F.D.G. era ancora in vigore - “(era)evidente” che i prelievi di gas di F.D.G. dovessero essere senz’altro riferiti aEnel e a quel contratto. La circostanza della fornitura del gas - che F.D.G.aveva prelevato nel periodo in questione - evidentemente non era circostanzarilevante: occorreva invece un’indagine di chi fosse quel gas, sulla base delleprove e allegazioni delle parti. Non avrebbe potuto ritenersi infatti sufficiente,per decidere della sua legittimazione, dichiarare “evidente” che se il contrattoEnel/F.D.G. era ancora in corso all’epoca dei fatti, allora il gas prelevato dae consegnare a F.D.G.) sarebbe stato senz’altro da riferire a Enel.3.2 Il terzo motivo è inammissibile perché richiede a questa Corte un diversoapprezzamento dei fatti, fuori del paradigma applicativo declinato dal giàsopra ricordato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (vedi sempre Cass. n.8054/2014, cit. supra).La società ricorrente non enuclea un “fatto storico” - nella declinazione, cioè,prevista dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità nell’arresto sopraricordato per ultimo -, nel cui omesso esame sarebbe incorso il giudicante,Numero registro generale 30238/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 7227/2026Data pubblicazione 25/03/2026ma si duole invero della motivazione in sé, per come resa dalla Corte diappello nella sentenza impugnata a sostegno della propria decisione, con ciòdenunciando un vizio di motivazione “insufficiente” che, tuttavia, non è piùdemandabile al giudizio di legittimità.4. Con il quarto mezzo si denuncia “violazione / falsa applicazione dell’art.2033 cod. civ. sulla ripetizione dell’indebito; degli artt. 1353 e 1355 cod. civ.sulla condizione nel contratto; del d.lgs. n. 164/2000 e altre norme cheregolano il mercato del gas (art. 360, I comma, n. 3 cod. proc. civ.)”.4.1 Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata si basavasull’affermazione che fondamento della legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA] a richiedere ilpagamento dell’indebito ”sarebbe l’inesistenza di un contratto valido edefficace tra il fornitore di gas e l’utilizzatore finale” (cioè tra Enel e F.D.G.).Tale affermazione sarebbe sbagliata e costituirebbe falsa applicazione dell’art.2033 cod. civ. Si evidenzia che presupposto in diritto dell’azione di ripetizionenon è l’inesistenza di un titolo negoziale in capo all’“accipiens”, mal’inesistenza di un titolo che gli dia diritto alla prestazione che in concreto haricevuto dal “solvens”.4.2 La circostanza che F.D.G. avesse diritto alla somministrazione di gas daEnel sarebbe stata - nella prospettiva della ricorrente - del tutto irrilevanterispetto al diritto alla ripetizione dell’indebito azionato da [OSCURATO:SOCIETA], cheriguardava la differenza tra gas immesso e prelevato al punto di riconsegnadi F.D.G. e il suo impatto sulle riserve strategiche. Com’era suo onere, avevaprovato l'inesistenza di una giusta causa della fruizione di gas di cui F.D.G.aveva in concreto beneficiato e lo aveva fatto, come doveva, “con riferimentoai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio”, i soli rilevanti inrelazione al diritto azionato.4.2.1 Anche il quarto motivo è inammissibile.4.2.2 Si sollecita, ancora, un nuovo giudizio sulla quaestio facti, questa voltasotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,per la presunta violazione, in primo luogo, dell’art. 2033 c.c.Sul punto è utile ricordare che - in tema di ricorso per cassazione - il vizio diviolazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, daparte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da unaNumero registro generale 30238/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 7227/2026Data pubblicazione 25/03/2026norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo dellastessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazionedella norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottrattaal sindacato di legittimità (così, Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è statoaffermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che leespressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto:a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenutaregolatrice del caso concreto; b) quello afferente all’applicazione della normastessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio diviolazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosinella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di unanorma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede,avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazionedi legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto unanorma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o neltrarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenzegiuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientranell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze dicausa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e ineriscealla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato dilegittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).4.2.2 Ciò posto e ricordato, occorre evidenziare che la Corte di appello hasvolto un accertamento in fatto sulla continuazione della somministrazione daparte di Enel della fornitura di gas in favore della società F.D.G. in a.s., sullabase anche dell’accertamento della prosecuzione del rapporto negoziale interpartes, di talché il motivo di doglianza qui ora in esame pretenderebbe daparte di questa Corte di legittimità un'ulteriore ricognizione della fattispecieNumero registro generale 30238/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 7227/2026Data pubblicazione 25/03/2026concreta attraverso una nuova lettura degli atti di causa, scrutinioquest’ultimo esterno all'esatta interpretazione delle norme di cui si lamentala violazione, inerendo lo stesso alla tipica valutazione del giudice di merito.Ne consegue che la doglianza così articolata dalla parte ricorrente si pone benal di là del perimetro delimitante l’area di cognizione del giudizio di legittimità.4.3 Con il quarto mezzo si deduce, inoltre, “Violazione/falsa applicazione degliartt. 1353 e 1355 cod. civ.”4.3.1 La doglianza, così articolato, è inammissibile, perché oltre ad attingereal solito il merito della decisione (come tale non sindacabile in questo giudiziodi legittimità), risulta anche formulata in modo decentrato rispetto alla ratiodecidendi del provvedimento impugnato che, per quanto sopra ricordato, nonsi fonda sull’esistenza di una condizione meramente potestativa apposta nelleclausole negoziali regolanti i rapporti tra le parti.4.4 Si deduce infine da parte della società ricorrente la “Violazione/falsaapplicazione legge speciale in materia di gas”.4.4.1 La Corte di appello avrebbe cioè violato: (i) l’art. 18 del D.Lgs. 23maggio 2000 n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante normecomuni per il mercato interno del gas naturale”, che subordina la vendita delgas alla stipula di un contratto con la società di trasporto/distribuzione; (ii) ilDM 26 settembre 2001 – “Modalità di erogazione dello stoccaggio strategico”,che vieta l’utilizzo dello stoccaggio strategico al di fuori dei casi tassativiprevisti dalla legge; (iii) il DC5/09 dell’ARERA - istituita dalla Legge n.481/1995.Le ulteriori doglianze qui da ultimo elencate sono invero inammissibili perchépoggia la decisione impugnata.Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso principale.Non sussistono i presupposti per l’accertamento dell’invocata responsabilitàaggravata ex art. 96 c.p.c. a carico della parte ricorrente, posto chequest’ultima si è limitata a perorare le sue tesi difensive, che, sebbeneinfondate, non hanno evidenziato alcun profilo di mala fede ovvero di colpagrave.Numero registro generale 30238/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 7227/2026Data pubblicazione 25/03/2026Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro20.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 25.2.2026Il PresidenteP.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro20.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 25.2.2026Il Presidente