CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 39120/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 del la CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Sabrina PASSAFIUME, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - I [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato a lei ascritto ( artt. 81 cpv., 624, 625 n. 2 cod. pen. ), per essersi impossessata di energia elettrica erogata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sottraendola dagli impianti di conduzione di [OSCURATO:PERSONA], mediante un collegamento a monte del limitatore. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale svolge un unico motivo, con il quale denuncia violazione dell'art. 625 n. 7 cod. pen., erroneamente ritenuta sussistente dalla Corte di appello, giacchè, nel caso di specie, la sottrazione non è avvenuta mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna ma mediante allacciamento al misuratore interno all'appartamento della ricorrente, non essendo, pertanto, ravvisabile la esposizione della rete elettrica alla pubblica fede. 3.11 Procuratore generale ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso. 4.Ha depositato conclusioni scritte la difesa della ricorrente che insiste nei motivi richiamando orientamento giurisprudenziale a sostegno. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato< e la sentenza impugnata deve essere annullata,con rinvio per nuovo giudizio di merito, con esclusivo riguardo alla circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. 2. La Corte di appello ha premesso che il Giudice di primo grado aveva argomentato "sulla sussistenza della aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. a sua volta non contestata", correggendo e integrando la motivazione con il richiamo di orientamento giurisprudenziale a tenore della quale la aggravante in parole è stata ritenuta configurabile nell'ipotesi di furto di energia elettrica attuato mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete elettrica dell'Enel, indipendentemente dal fatto che tale condotta avesse arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia agli altri utenti ( Sez. 4 n. 21456 del 17/04/2002; sez. 4 n. 1850; sez. 5 n. 33680 del 09/07/2001). 3.La sentenza di primo grado, a sua volta, a pag 2, aveva affermato "al di là di ogni ragionevole dubbio, che la condotta posta in essere dall'odierna imputata è idonea a perfezionare esclusivamente gli estremi oggettivi e soggettivi di cui all'art. 624 e 625 n. 7 cod. pen.", specificando, sotto tale ultimo profilo, come si tratti di "condotta posta in essere in relazione a cose esposte alla pubblica fede (nel caso di specie il contatore era nei locali condominiali, cfr. in proposito Cass. sentenza n. 34116 del 25/06/2001...)". 4. E' opportuno ricordare che le Sezioni Unite 'Sorge' (Sez. Un. n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 27543601), pronunciandosi in tema di reato di falso in atto pubblico, nella fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen. - hanno, più in generale, considerato come " la contestazione in fatto non dia luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggrava trice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato". Laddove, quindi, vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, non può venire in rilievo una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, dal momento che la concreta esplicitazione dei comportamenti posti in essere dall'agente è idonea a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa (conf. sez. 2, del 18/12/2019 (dep. 2020), n. 15999, Rv. 279335; Sez. 3 n. 28483 del 10/09/2020 Rv. 28001302). 5. Ciò posto, poiché da tali principi discende che una circostanza aggravante come quella in argomento ( esposizione alla pubblica fede) deve essere necessariamente contestata almeno in fatto, ove per «contestazione in fatto» "si intende, - in conformità ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità con particolare riguardo alle circostanze aggravanti - una formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi (Sez. 1, n. 51260 del 08/02/2017, Archinito, Rv. 271261; Sez. 6, n. 4461 del 15/12/2016, dep. 2017, Quaranta, Rv. 269615; Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255793; Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Diaji, Rv. 253776; Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027)", ne discende che se, nel caso di specie, fosse mancata la contestazione della circostanza in questione,— come afferma la Corte di appello — essa non avrebbe potuto essere ritenuta, alla luce del richiamato principio di diritto, cosicchè, piuttosto che confermare la statuizione di primo grado, il Giudice territoriale avrebbe dovuto escluderla. 6.Poiché, invece, sembra averla ritenuta, la Corte territoriale avrebbe dovuto esplicitare, traendola dalla imputazione, la consistenza concreta della condotta circostanziale; avrebbe dovuto, cioè, illustrare le ragioni per cui nella imputazione elevata dall'Accusa potesse essere ravvisabile la circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede.7. La sentenza impugnata risulta, dunque, afflitta dal descritto vizio argomentativo che ne inficia la tenuta logica, cosicchè, come premesso, l'epilogo del presente scrutinio di legittimità, è l'annullamento della sentenza impugnata - limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. - con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo che nello scrutinio demandato si atterrà ai principi poc'anzi enunciati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appell