CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 49511/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette, altresì, le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] Paul, con le quali il difensore, nel riportarsi al ricorso, ne è chiesto l'accoglimento nei termini ivi indicati. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Paul è stato condannato per un furto aggravato e per porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione di un coltello metallico con manico in legno, del tipo "taglia formaggio" (in Roma, il 24 novembre 2020). Per quanto qui d'interesse, incontestata essendo la penale responsabilità per il delitto di furto, la Corte territoriale ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica quanto alla contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, avuto riguardo alla circostanza che, al momento dell'arresto, l'imputato era stato trovato in possesso di un coltello con solida lama in acciaio e manico in legno, con una punta arrotondata, di per sé offensivo, cosicché l'averlo portato con sé in occasione della perpetrazione del furto, aveva integrato gli estremi della contestata contravvenzione. Quanto, poi, alla continuazione, i giudici d'appello hanno rilevato che, nonostante vi fosse menzione nella sentenza appellata dell'istituto, il primo giudice non aveva in concreto operato alcun aumento di pena a tale titolo, non potendo quello del gravame porre rimedio a detto errore, stante il divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, cod. proc. pen. 2. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo b) dell'imputazione: la difesa aveva rilevato l'erronea qualificazione del fatto in ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 110/1975, nella specie ricorrendo l'ipotesi di cui al comma secondo, seconda parte della norma citata che punisce il possesso delle cc.dd. armi improprie innominate, ovvero di strumenti destinati a uso diverso da quello delle armi vere e proprie di cui al comma primo. I giudici d'appello avrebbero però omesso ogni valutazione sul punto, essendosi limitati a sostenere che il "taglia formaggio" in possesso del [OSCURATO:PERSONA] fosse un'arma da taglio intrinsecamente offensiva, nulla argomentando sulle ragioni a sostegno dell'assunto, difettando un accertamento sulla concreta attitudine offensiva dello strumento, l'istruttoria avendo confermato la sua inoffensività. Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla continuazione tra i reati, non avendo il giudice di primo grado specificato la determinazione della pena, ma indicato quella complessiva per il reato continuato, cosicché sarebbe errata la affermazione dei giudici d'appello che hanno inteso superare tale vizio affermando che non era stato operato alcun aumento a tale titolo. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Paul ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso é inammissibile. 2. I motivi non sono scanditi da una effettiva, oltre che necessaria, analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il primo motivo, peraltro, è manifestamente infondato anche perché la difesa prospetta una ricostruzione in diritto smentita dal dato normativo e dai principi più volte affermati dalla giurisprudenza in materia. I giudici del gravame hanno esposto, infatti, in maniera del tutto congrua, logica e pertinente, le ragioni per le quali hanno ritenuto che il coltello rinvenuto in possesso dell'imputato fosse uno strumento da taglio, sebbene con punta arrotondata, rimarcando la circostanza che esso era dotato di lama in acciaio e manico da impugnatura. Il che corrisponde alla previsione di cui all'art. 4, comma 2, prima parte, legge n. 110/1975, esattamente come descritto in imputazione. In altri termini, la qualificazione giuridica è stata ancorata ad una valutazione in fatto, inerente alle caratteristiche dello strumento, la cui descrizione, nonostante la suggestiva evocazione della mancanza di una punta, rimanda comunque alla sua attitudine di strumento da taglio (avendo una lama in acciaio) che l'agente aveva recato con sé in occasione della consumazione dell'azione predatoria di cui al capo A). La conclusione della Corte territoriale, stanti le descritte caratteristiche, dunque, è del tutto coerente con il dato normativo e con i principi già affermati da questa Corte di legittimità, sia quanto alla distinzione tra arma propria e impropria, con riferimento ai coltelli (sez. 1, n. 10979 del 3/12/2014, dep. 2015, Campo, Rv. 262867-01; n. 578 del 30/9/2019, dep. 2020, Brahime, Rv. 278083-01); che avuto riguardo al giustificato motivo richiamato dall'art. 4, comma 2, legge n. 110/1975 (sez. 1, n. 10279 del 29/11/2011, dep. 2012, Croce, Rv. 252253-01, in cui si è affermato che gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione occorre anche che essi appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona"; sez. 7, n. 34774 del 15/1/2015, Cimpoesu, Rv. 264771-01; sez. 2, n. 15908 del 8/3/2022, Mustacchio, Rv'. 283101-01). Sul punto, peraltro, va ricordato che l'art. 4 della legge n.110 del 1975, nel disciplinare ex novo la materia, prevede soltanto l'accertamento in concreto dell'attitudine ad offendere dello strumento, prescindendo, per quanto concerne i coltelli, dalle esclusioni un tempo previste dall'art. 80 del r.d. 635/1940, travolto dall'abrogazione ad opera della legge n. 110/1975 cit., cosicché la categoria degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere non può più essere individuata in base all'art. 80 citato, in quanto ormai svincolata dall'elencazione in esso contenuta, in tale categoria dovendo ricomprendersi anche tutti quegli strumenti che prima erano esclusi e il cui porto era in ogni caso consentito (sez. 1, n. 1386 del 12/11/1997, dep. 1998, Murabito, Rv. 209842-01, in fattispecie, relativa al reato di porto abusivo di coltello, in cui la Suprema Corte, in applicazione del principio, ha ritenuto che correttamente la Corte di merito aveva considerato irrilevanti le dimensioni del coltello, desumendone dalle caratteristiche intrinseche la potenzialità offensiva; n. 13618 del 22/3/2011, P., Rv. 249924-01). 3. Il secondo motivo, invece, è inammissibile per carenza di interesse, avendo la Corte spiegato che la pena base era stata individuata con riferimento al reato di cui al capo A), siccome più grave e che, nonostante l'enunciazione della sussistenza del vincolo della continuazione con quello di cui al capo B), per quest'ultimo non era stato operato alcun aumento, il che si traduce di per sé in una violazione di legge, tuttavia in bonam partem, ciò che la Corte ha correttamente stigmatizzato rilevando di non poter accedere ad una rideternninazione della pena che si sarebbe tradotta in una inammissibile reformatio in peius, in difetto di impugnazione da parte del pubblico ministero. Né può accedersi alla tesi difensiva, per la quale la pena sarebbe stata individuata complessivamente, senza distinguere tra pena base e aumento: ciò, in realtà, non rispecchia la scansione indicata dalla Corte di merito, per la quale il primo giudice aveva stimato equa la pena di un anno di reclusione (elisa l'incidenza degli elementi circostanziali in termini di equivalenza tra gli stessi) indicata specificamente per il furto aggravato, diminuendola per il rito e omettendo di operare un aumento per la continuazione con l'altro reato. 4. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost., n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 15 n