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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 25725/2023

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Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5028/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorso non depositato; -ricorrentenon costituito - contro Ministero d ella Giustizia in persona del Ministro pro tempore , domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difeso per legge; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 8148/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione avverso l’ordinanza n. 8148 del 24 aprile 2020 della Corte di Cassazione.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che: vi è in atti certificazione del cancelliere in base alla quale il ricorso non risulta iscritto a ruolo, mentre risulta depositato il controricorso, ritualmente notificato alla controparte.

La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione(Cass. n. 27571/2020).

Risulta dagli atti del giudizio che il ricorrente è deceduto.

Nel giudizio dicassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che lamorte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, néconsente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (Cass. n. 1757 del 2016).

Sul punto non rileva la circostanza che il ricorrente fosse difeso da se stesso.

Va pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistonoalla luce di Cass. Sez.

U. n. 20621 del 2023 le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara l’improcedibilità del ricorso.

Condanna ilricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi,oltre alle spese eventualmente prenotate a debito .

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5028/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorso non depositato; -ricorrentenon costituito - contro Ministero d ella Giustizia in persona del Ministro pro tempore , domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difeso per legge; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 8148/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione avverso l’ordinanza n. 8148 del 24 aprile 2020 della Corte di Cassazione. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: vi è in atti certificazione del cancelliere in base alla quale il ricorso non risulta iscritto a ruolo, mentre risulta depositato il controricorso, ritualmente notificato alla controparte. La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione(Cass. n. 27571/2020). Risulta dagli atti del giudizio che il ricorrente è deceduto. Nel giudizio dicassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che lamorte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, néconsente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (Cass. n. 1757 del 2016). Sul punto non rileva la circostanza che il ricorrente fosse difeso da se stesso. Va pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistonoalla luce di Cass. Sez. U. n. 20621 del 2023 le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara l’improcedibilità del ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi,oltre alle spese eventualmente prenotate a debito . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 1
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