CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 02641/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 del TRIBUNALE di AVEZZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 dl. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e procedersi al raddoppio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa all'esito di giudizio ordinario in data 27/9/2021 il GM presso il Tribunale di Avezzano ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena condizionalmente sospesa di mesi sei di arresto ed euro 2000 di ammenda per il reato p. e p. dall'art. 186, co. 2, lett. c) e 2 sexies D.Lgs. 285/1992, per aver condotto il veicolo targato [OSCURATO:TARGA] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche, con un tasso alcolemico accertato pari a 1,70 g/I con l'aggravante di avere commesso il fatto in orario notturno, [OSCURATO:PERSONA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il giudice applicava, inoltre, nei confronti dell'imputato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno. 2. Contro il provvedimento sopra indicato ricorre il Procuratore Generale della Repubblica di L'Aquila lamenta violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. in riferimento alla decisione del Tribunale che, nel pronunciare sentenza di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Andrea per il reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. c) e 2 sexies CDS, ha applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, omettendo di raddoppiare la durata della stessa ai sensi dell'art. 186 co. 2 lett. C) CDS, posto che nella specie il veicolo appartiene a persona estranea al reato. Chiede, pertanto, che questa Corte voglia annullare l'impugnata sentenza con ogni conseguente provvedimento di legge. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto annullarsu senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e che voglia provvedere in tal senso ex art. 620 co. 1 lett. 1) c.p.p.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada, invero, prevede il raddoppio della durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida nel caso in cui il veicolo risulti di proprietà di soggetto terzo estraneo al reato (non potendosi, per contro, provvedere alla confisca del bene). In sentenza (cfr. pag. 4) si rileva che non si è provveduto a confisca sul presupposto dell'appartenenza dello stesso a terzi.Tuttavia, se così è, il giudicante ha certamente omesso di raddoppiare la durata della sanzione amministrativa in oggetto, avendone stabilito la durata nella misura minima di un anno. 2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto relativo all'omesso raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Non dovendosi operare valutazioni di merito, si ritiene, conseguentemente, che la Corte possa applicare ai sensi dell'art. 620 co. 1 lett. I) c.p.p., la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di anni due. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, durata che determina in due anni. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2022 Iligl