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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33680/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 2051 C.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 16 / 12/2025 C .

C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 9706 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 9706del ruolo generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione ( P .

I .: 03180740759 ), in persona delliquidatore, legale rappresentante pro tem- pore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RZZ GPP64P05 D883W ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco,legale rappresentante pro tempore rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : RTA GNN52R15 H501U ) -controricorrente- nonché A.Q.P. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (P.I.: 00347000721), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 01893680759), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (P.I.: 00818570012), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimate- Ric. n. 9706/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 198/2022, pubblicatain data 11 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneha agito in giudizio nei con- fronti del Comune di Lecce, di I.COS.

S .r.l. e dell’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,per ottenere il risarcimento dei danni subiti per la perdita e/o il deterioramento di merci e attrezzature di sua proprietà esistenti in un deposito condotto in locazione sito al piano interrato di un fabbricato ubicato nel Comune di Lecce, in conseguenza di un allagamento causato dal cattivo funziona- mento del sistema fognario.[OSCURATO:SOCIETA]. ha chiamato in giudi- zio la propria assicuratrice della responsabilità civile, [OSCURATO:SOCIETA]., per essere garantita in caso di soccom- benza.

La domanda è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Lecce.

La Corte d’appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato nel merito sia la domanda avanzata nei con- fronti dell’[OSCURATO:PERSONA] S .p.

A . (per prescrizione) che quella avanzata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., mentre ha accolto la domanda proposta nei confronti del Comune di Lecce, con- dannandolo al pagamento dell’importo di € 21.472,75, oltre ac- cessori, in favore della società attrice. [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di seimotivi.

Resiste con controricorso il Comune di Lecce.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri enti intimati.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 - bis .1 c.p.c. .

L’ente controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Ric. n. 9706/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 Ragioni della decisione 1.Risulta assorbente di ogni altra questione il rilievo pregiudi- ziale della improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c..

La parte ricorrente non ha, infatti,prodotto, nel termine peren- torio previsto da detta norma, la copia autentica del provvedi- mento impugnato – che essa stessa dichiara espressamente esserlestato notificato, asseritamente in data 18 febbraio 2022 –corredata dalla relata di notifica dello stesso.

Il provvedimento impugnato risulta pubblicato oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso (pubblicazione in data 11 febbraio 202 2 ; notificazione del ricorso avvenuta , a mezzo PEC,in data 16 aprile 202 2 ) , onde non può ritenersi su- perata la cd. prova di resistenza, ai fini dell’accertamento della tempestività del ricorso in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c.(cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18645 del 22/09/2015;Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 ; Sez. 5, Ordinanza n. 21749 del 29/07/2025).

La relazione di notificazione della sentenza impugnata non ri- sultaneanche indicata tra i documenti allegati al ricorso e , co- munque, non è stata effettivamente prodotta, in quanto non risulta presente tra i documenti depositati in atti(né in modalità telematica, né in modalità analogica).

Detta relazione di notifi- cazione non risulta disponibile neanche in base ad una regolare produzione di controparte. 2.Quanto appena esposto assorbe ogni altra considerazione.

A solo scopo di completezza, si può aggiungere che, se anche il ricorso fosse stato scrutinabile, esso si sarebbe dovuto co- munque dichiarare inammissibile, in quanto tutti i motivi posti a suo fondamento risultano inammissibili, anche singolarmente esaminati.

Ed infatti: Ric. n. 9706/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 a) il primo motivoè inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; il ricorrente omette di precisare se , in quali atti processuali ed in quali esatti termini , di fronte alla formulazione dei quesitial consulente tecnico di ufficio, ebbe a dolersi dell’omessa estensione degli stessi a i profili da lui indi- cati, nonché,e comunque, se ed in quali termini ebbe a ribadire l’eventuale censura in sede di precisazione delle conclusioni, omissione che riguardapure le istanze di prova testimoniale; b) il secondo motivo – a parte l a sua palese apoditticità e, quindi, la insufficiente specificità delle censure – risente della sorte del primo, riproponendo in sostanza la medesima do- glianza di quello ; peraltro, si tratta di censure inammissibil- mentefondate su elemen ti non emergenti dal testo della sen- tenza, qualile eventuali richieste istruttorie indicate ne l primo motivo; c) il terzo motivo è manifestamente infondato; è assorbente la considerazione per cuiciò che rileva ai fini della regolamenta- zione delle spese di giudizioè il cd. principio di causalità , nella specie correttamente applicatodal giudice di appello, in confor- mità all’indirizzo assolutamente prevalente e, comunque, cui va dato seguito, di questa Corte(cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2520 del 03/02/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 475 del 09/01/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024); d) il quarto motivo non individua un fattodi cui è stato omesso l’esame, ma fa riferimento alla produzione di un documento, di cui riproduce il lungo e articolato contenuto, senza indicare se e dove il fatto o i fatti rilevanti in esso rappresentati vennero prospettati nel modo necessario, nel corso del giudizio di me- rito; tutte le censure avanzate (anche in relazione ad un Ric. n. 9706/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 preteso vizio di motivazione apparente e di violazione del prin- cipio di disponibilità delle prove) risultano, quindi, inammissi- bili; e) il quinto ed il sesto motivo sollecitanouna rivalutazione delle risultanze probatorienon consentita nella presente sede e non possono, del resto, ritenersi ammissibili quali censure di omesso esamedi fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non rispondendo ai requisiti di siffatte censure, come precisati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e successive conformi). 3.Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, li- quidandole in complessivi € 7.500,00(settemila cinque- cento/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte della so- cietà ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se Ric. n. 9706/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 dovuto e nei limiti in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 2051 C.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 16 / 12/2025 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 9706 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 9706del ruolo generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione ( P . I .: 03180740759 ), in persona delliquidatore, legale rappresentante pro tem- pore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RZZ GPP64P05 D883W ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco,legale rappresentante pro tempore rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : RTA GNN52R15 H501U ) -controricorrente- nonché A.Q.P. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (P.I.: 00347000721), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 01893680759), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (P.I.: 00818570012), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimate- Ric. n. 9706/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 198/2022, pubblicatain data 11 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneha agito in giudizio nei con- fronti del Comune di Lecce, di I.COS. S .r.l. e dell’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,per ottenere il risarcimento dei danni subiti per la perdita e/o il deterioramento di merci e attrezzature di sua proprietà esistenti in un deposito condotto in locazione sito al piano interrato di un fabbricato ubicato nel Comune di Lecce, in conseguenza di un allagamento causato dal cattivo funziona- mento del sistema fognario.[OSCURATO:SOCIETA]. ha chiamato in giudi- zio la propria assicuratrice della responsabilità civile, [OSCURATO:SOCIETA]., per essere garantita in caso di soccom- benza. La domanda è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Lecce. La Corte d’appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato nel merito sia la domanda avanzata nei con- fronti dell’[OSCURATO:PERSONA] S .p. A . (per prescrizione) che quella avanzata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., mentre ha accolto la domanda proposta nei confronti del Comune di Lecce, con- dannandolo al pagamento dell’importo di € 21.472,75, oltre ac- cessori, in favore della società attrice. [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di seimotivi. Resiste con controricorso il Comune di Lecce. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri enti intimati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 - bis .1 c.p.c. . L’ente controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Ric. n. 9706/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 Ragioni della decisione 1.Risulta assorbente di ogni altra questione il rilievo pregiudi- ziale della improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.. La parte ricorrente non ha, infatti,prodotto, nel termine peren- torio previsto da detta norma, la copia autentica del provvedi- mento impugnato – che essa stessa dichiara espressamente esserlestato notificato, asseritamente in data 18 febbraio 2022 –corredata dalla relata di notifica dello stesso. Il provvedimento impugnato risulta pubblicato oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso (pubblicazione in data 11 febbraio 202 2 ; notificazione del ricorso avvenuta , a mezzo PEC,in data 16 aprile 202 2 ) , onde non può ritenersi su- perata la cd. prova di resistenza, ai fini dell’accertamento della tempestività del ricorso in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c.(cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18645 del 22/09/2015;Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 ; Sez. 5, Ordinanza n. 21749 del 29/07/2025). La relazione di notificazione della sentenza impugnata non ri- sultaneanche indicata tra i documenti allegati al ricorso e , co- munque, non è stata effettivamente prodotta, in quanto non risulta presente tra i documenti depositati in atti(né in modalità telematica, né in modalità analogica). Detta relazione di notifi- cazione non risulta disponibile neanche in base ad una regolare produzione di controparte. 2.Quanto appena esposto assorbe ogni altra considerazione. A solo scopo di completezza, si può aggiungere che, se anche il ricorso fosse stato scrutinabile, esso si sarebbe dovuto co- munque dichiarare inammissibile, in quanto tutti i motivi posti a suo fondamento risultano inammissibili, anche singolarmente esaminati. Ed infatti: Ric. n. 9706/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 a) il primo motivoè inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; il ricorrente omette di precisare se , in quali atti processuali ed in quali esatti termini , di fronte alla formulazione dei quesitial consulente tecnico di ufficio, ebbe a dolersi dell’omessa estensione degli stessi a i profili da lui indi- cati, nonché,e comunque, se ed in quali termini ebbe a ribadire l’eventuale censura in sede di precisazione delle conclusioni, omissione che riguardapure le istanze di prova testimoniale; b) il secondo motivo – a parte l a sua palese apoditticità e, quindi, la insufficiente specificità delle censure – risente della sorte del primo, riproponendo in sostanza la medesima do- glianza di quello ; peraltro, si tratta di censure inammissibil- mentefondate su elemen ti non emergenti dal testo della sen- tenza, qualile eventuali richieste istruttorie indicate ne l primo motivo; c) il terzo motivo è manifestamente infondato; è assorbente la considerazione per cuiciò che rileva ai fini della regolamenta- zione delle spese di giudizioè il cd. principio di causalità , nella specie correttamente applicatodal giudice di appello, in confor- mità all’indirizzo assolutamente prevalente e, comunque, cui va dato seguito, di questa Corte(cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2520 del 03/02/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 475 del 09/01/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024); d) il quarto motivo non individua un fattodi cui è stato omesso l’esame, ma fa riferimento alla produzione di un documento, di cui riproduce il lungo e articolato contenuto, senza indicare se e dove il fatto o i fatti rilevanti in esso rappresentati vennero prospettati nel modo necessario, nel corso del giudizio di me- rito; tutte le censure avanzate (anche in relazione ad un Ric. n. 9706/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 preteso vizio di motivazione apparente e di violazione del prin- cipio di disponibilità delle prove) risultano, quindi, inammissi- bili; e) il quinto ed il sesto motivo sollecitanouna rivalutazione delle risultanze probatorienon consentita nella presente sede e non possono, del resto, ritenersi ammissibili quali censure di omesso esamedi fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non rispondendo ai requisiti di siffatte censure, come precisati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e successive conformi). 3.Il ricorso è dichiarato improcedibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, li- quidandole in complessivi € 7.500,00(settemila cinque- cento/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte della so- cietà ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se Ric. n. 9706/2022 –Sez. 3 – A d. 16 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 dovuto e nei limiti in