CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11423/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura l'omessa concessione del rinvio richiesto per impedimento dell'imputato è manifestamente infondato tenuto conto che il ricorrente non aveva formulato richiesta di presenziare all'udienza che, pertanto, si era svolta in forma meramente cartolare senza che vi fosse alcuna necessità di essere presente, circostanza che rende inconferente il dedotto contemporaneo impegno processuale del Bifolchi che nessun problema poneva al riguardo; rilevato che il secondo motivo con cui si deduce l'apoditticità della ritenuta responsabilità in ordine ai delitti di calunnia contestati, è versato in fatto tenuto conto che il ricorrente si limita a prospettare una lettura alternativa delle risultanze processuali che hanno condotto, nel loro complesso, i Giudici di merito a ritenere che dietro la formale intestazione del conto e degli assegni della convivente (che aveva patteggiato) denunciati come oggetto di furto, vi fosse proprio il Bifolchi, unico soggetto autore delle truffe ai danni di numerosi soggetti ad avere interesse, valutazione in fatto fondata su adeguata ponderazione degli elementi processuali non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che riproduttiva di censura generica già confutata con corretti riferimenti ai presupposti di cui all'art. 133 cod. pen. si presenta la critica rivolta alla determinazione della pena, avendo i Giudici di merito osservato che la stessa, tenuto conto che già la concessione delle circostanze attenuanti - ritenute equivalenti alla contestata recidiva - aveva consentito di valorizzare gli aspetti positivi che, pertanto, non potevano condurre ad una ulteriore riduzione della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così