CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2022
Cassazione n. 16654/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27771/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – resistente con atto di costituzione – F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 27771/2020 Numero sezionale 770/2022 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA Numero di raccolta generale 16654/2022Data pubblicazione 23/05/2022n. 1883/2020 depositata il 16/04/2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 maggio 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, contro l’Agenzia delle entrate, che ha depositato atto di costituzione, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sopra indicata, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente per l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza dello stesso giudice n. 2638/05/19, passata in giudicato, che aveva riconosciuto alla parte privata il diritto al rimborso del 90% dell’Irpef versata in eccedenza per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992. Dalla narrativa della sentenza qui impugnata risulta che, prima del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione finanziaria aveva provveduto al rimborso della metà della somma dovuta, che il contribuente aveva trattenuto in acconto sul maggiore avere. 2. Il giudice tributario di appello ha fondato la propria decisione sul rilievo che il giudicato del quale era chiesta l’ottemperanza, quale pronuncia di mero accertamento del diritto del contribuente al rimborso del 90% delle somme versate in relazione al triennio 1990-1992, non era suscettibile di esecuzione, in difetto dei due presupposti dell’azione esecutiva, e cioè di un titolo esecutivo di condanna (primo presupposto) dell’Amministrazione finanziaria al pagamento di una determinata somma di denaro (secondo presupposto). F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 27771/2020 Numero sezionale 770/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 16654/2022Data pubblicazione 23/05/2022 1. Con il primo motivo di ricorso [«Violazione e falsa applicazione dell’art. 70 co. 1 d.l.vo 546/92, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che, riferendo al giudizio di ottemperanza alcuni princìpi propri dell’esecuzione civile, ha dichiarato inammissibile la relativa domanda per essere il giudicato privo dell’indicazione della somma dovuta dal fisco, senza considerare che spettava al giudice dell’ottemperanza individuare l’importo dovuto e adottare i provvedimenti necessari al fine di garantire all’avente diritto l’esatto adempimento dell’obbligazione a carico dell’erario. 2. Con il secondo motivo [«Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 co. 1 c.p.c. e del principio di non contestazione in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha tenuto conto che l’Agenzia delle entrate, in sede giudiziale, non aveva mai contestato nel quantum la somma dovuta, e anzi ne aveva confermato l’importo nel riconoscere di avere proceduto a rimborsare la metà della sorta capitale. 3. I due motivi da esaminare insieme per connessione sono fondati nei limiti sopra precisati. 4. Con riferimento agli aspetti tipici del giudizio di ottemperanza del giudicato in materia tributaria, merita ricordare: primo, che i limiti al rimborso spettante al contribuente per il credito fiscale di cui si discute non sono elementi costitutivi, e neppure impeditivi, modificativi o estintivi, del diritto sostanziale al rimborso accertato nel giudizio di cognizione, ed integrano piuttosto delle modalità attuative di tale diritto, dettate direttamente dalla legge. Pertanto, la verifica dei presupposti e delle modalità con i quali essi devono operare appartiene piuttosto al procedimento di attuazione del comando giudiziale, e non è riducibile alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e di F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 27771/2020 prova rimessi alle parti; secondo, la precipua natura “attuativa” Numero sezionale 770/2022Numero di raccolta generale 16654/2022 del giudizio di ottemperanza, e in particolare di quello tributario, Data pubblicazione 23/05/2022 nel senso che (Cass. 20/06/2019, n. 16569, in motivazione) «Tale giudizio presenta, quindi, connotati del tutto diversi rispetto al corrispondente giudizio esecutivo civile, dal quale si differenzia, perché il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo (Cass. n. 646 del 18/1/2012; Cass. n. 4126 del 1/3/2004; Cass. n. 20202 del 24/9/2010), compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della sentenza. […] Ciò comporta che, se da un lato, il potere del giudice dell’ottemperanza sul comando definitivo inevaso non può che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (cd. «carattere chiuso del giudizio di ottemperanza»), dall’altro lato, può - e deve - essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (Cass. n. 22188 del 24/11/2004; Cass. n. 28944 del 10/12/2008; Cass. n. 11450 del 25/5/2011; Cass. n. 15827 del 29/7/2016). […] La sentenza e gli obblighi che da essa scaturiscono segnano, dunque, il limite dell’oggetto del giudizio in questione, potendo il ricorso per ottemperanza essere proposto solo per far valere le statuizioni che sono contenute nel giudicato o, comunque, per conseguire posizioni giuridiche che dallo stesso discendono come autonoma conseguenza di legge, ma non per trattare questioni nuove o indipendenti rispetto al giudizio conclusosi con la sentenza di cui si chiede la esecuzione; il giudice dell’ottemperanza, tuttavia, al fine di assicurare la piena attuazione F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 27771/2020 Numero sezionale 770/2022 del giudicato, può enucleare e precisare il contenuto degli obblighi Numero di raccolta generale 16654/2022Data pubblicazione 23/05/2022 nascenti dalla sentenza passata in giudicato (come, ad esempio, può avvenire con riguardo agli accessori del credito consacrato nel decisum che, per loro natura, devono essere considerati ricompresi nella pronuncia da eseguire). In sostanza, anche quando il comando non risulta ben definito, il giudice dell’ottemperanza può compiere un’attività cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non è, invece, consentita nel giudizio esecutivo civile.». 5. È dunque in questo contesto dell’attività̀ cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva che il giudice dell’ottemperanza ha in ogni caso il potere ed il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della decisione da attuare, che nel caso di specie si estendono alla verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano il rimborso da erogare, in considerazione delle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo 16- octies, e del conseguente provvedimento direttoriale. 6. Si tratta, a ben vedere, della medesima verifica che dovrebbe inderogabilmente compiere ex lege l’Amministrazione, in sede di spontanea attuazione della sentenza de qua, nella quale si sostituisce quindi il giudice dell’ottemperanza, servendosi, se necessario, del commissario ad acta. 7. In conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità, in ragione del fatto che, nel dichiarare inammissibile il ricorso perché la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza sarebbe una decisione di mero accertamento, da un lato, si discosta dai princìpi di diritto sopra enunciati, e, dall’altro, non considera che la pronuncia di cui è chiesta l’ottemperanza, come si evince dal suo dispositivo (trascritto nella sentenza qui impugnata), non è di mero F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 27771/2020 Numero sezionale 770/2022 accertamento, ma reca la condanna dell’Agenzia delle entrate al Numero di raccolta generale 16654/2022Data pubblicazione 23/05/2022 rimborso del novanta per cento delle somme corrisposte dal contribuente. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche