CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 14749/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Agrigento, ha rideterminato nei suoi confronti la pena in mesi quattro di reclusione ed euro trecento di multa in relazione al reato di furto di acqua da conduttura pubblica con le aggravanti di cui all'art.625 commi 2 e 7 cod.pen. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità nei propri confronti con particolare riferimento alla ricorrenza dell'elemento soggettivo e al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass.sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio espresso dai giudici di merito. Il giudice distrettuale ha correttamente evidenziato le ragioni per cui ha inteso ravvisare l'elemento soggettivo in relazione all'abusivo collegamento alla rete idrica anche mediante l'utilizzo dei condizionatori e dell'allaccio ad una piscina ornamentale prossima all'attività commerciale del prevenuto, laddove le censure proposte sono meramente ripropositive di argomenti esaminati dal giudice distrettuale e disat- tese con corretta motivazione logica giuridica non ulteriormente sindacabile in questa sede. Il giudice distrettuale ha inoltre evidenziato che il beneficio della sospensione condizionale della pena era precluso dal fatto che il ricorrente ne avw_già bene- ficiato in due occasioni. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il Consigliere estensore Il