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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10668/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 499 - 2023, propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, nonché l’ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, entrambe dom.te in ROMA , alla [OSCURATO:PERSONA] , n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rapp. e dif. ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D’UVA (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , presso il quale è elett.te dom.to; -controricorrente - avverso la sentenza n. 201/2022 della [OSCURATO:PERSONA] delMOLISE, depositata il 07/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] D ’ UVA impugnò, innanzi alla C.T.P. di Isernia, una intimazione di pagamento notificatagli dall’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e relativa a due cartell e di pagamento per riprese I.V.A., oltre interessi e sanzioni, relative agli anni di imposta 2003 e 2004; che l’aditaC.T.P., con sentenza n. 167/2020, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] D ’ UVA propose appello innanzi alla C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 201/2022, depositata il 07/06/2022 accolse il gravame ritenendo –per quanto in questa sede ancora rileva – nulla la notifica a mezzo p.e.c. dell’intimazione di pagamento per cui è causa; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE el’ AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituito con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] D ’ UVA ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112, 329 e 342 c.p.c., nonché 2909 c.c., per avere il Giudice deciso oltre la domanda e nonostante il giudicato interno” (cfr. ricorso, p. 5) in relazione alla dichiarata inesistenza della notifica dell’intimazione di pagamento n. 0532020900040080600, laddove sulla questione era, invece, calato il giudicato interno, per effetto della mancata impugnazione del capo della decisione di primo grado con cui la C.T.P. aveva disatteso le doglianze sollevate, al riguardo, dalla difesa del contribuente; che il motivo è fondato; che emerge dalla lettura della gravata decisione che, effettivamente, in primo grado il contribuente ebbe a dolersi, tra l’altro, della “nullità e/o inesistenza della notifica dell’intimazione di pagamento in quanto effettuata da Pec non avente le qualità di pubblica fede e certificazione digitale perché non riconosciute dai sistemi Ini-Pec, Ini-Gov e Reginde” (cfr. p. 1 della motivazione della sentenza impugnata, sub “svolgimento del processo”), questione sulla quale la C.T.P. ebbe a pronunziarsi per motivatamente disattenderla (cfr. ricorso, p. 2, ult. cpv. e p. 3); che, sempre dalla lettura della motivazione della decisione impugnata (cfr. p. 3, sub “svolgimento”, ove vengono elencati i motivi di appello proposti dal contribuente), non risulta, al contrario, che la sentenza di primo grado sia stata gravata in parte qua, né tale impugnazione emerge, invero, dalla lettura dei motivi di appello trascritti (ai fini della specificità del mezzo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) in ricorso alle pp. 8-12 ovvero nel controricorso ovvero, ancora, nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. depositata dalla difesa del D ’ UVA : ed infatti, le doglianze del contribuente rispetto al procedimento notificatorio (cfr. in specie, i motivi 2.4 e 2.5) investono espressamente ed esclusivamente le cartelle di pagamento sottese alla notifica dell’intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio (“pertanto, ove si accerti la radicale nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento…ciò determinerà la radicale nullità delle notifiche di tutti gli atti successivi, ovvero dell’avviso di intimazione del 27 gennaio 2018 e del successivo verbale di pignoramento…” - motivo di appello 2.4 ; “ in passato diverse sono state le pronunce di nullità delle notifiche delle cartelle, in quanto inviate a mezzo posta direttamente dai dipendenti Equitalia e non dai soggetti elencati nel predetto art. 26, comma 1…inoltre l’art. 36, comma 4-ter del D.L. 248/2007, dispone che “La cartella di pagamento…contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella…oltre a quanto sopra si rileva che in caso di irreperibilità del destinatario, la notifica degli atti da parte dell’Agente della Riscossione deve avvenire secondo la procedura tipica dell’art.140 c.p.c…tutte le possibili/eventuali notifiche eseguite dall’Agente della riscossione nei confronti del ricorrente sono affette da nullità insanabile in caso di violazione del predetto dettato normativo, e in tutti i casi ove siano state omesse le formalità di cui sopra…” – motivo di appello 2.5 ) mentre, al contrario, i motivi di appello formulati con riferimento precipuo all’intimazione di pagamento concernono la sua illegittimità per omessa allegazione alla stessa delle sottese cartelle di pagamento (motivo 2.8) e per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi (motivo 2.9); che discende da quanto precede che, effettivamente, pronunciando sulla (in)validità della notifica dell’atto di intimazione per cui è causa la C.T.R. è andata al di là delle questioni devolute alla propria cognizione ad opera dell’appellante D ’ UVA , violando, altresì, il giudicato interno ormai calato, in parte qua,sulla decisione di prime cure; che quanto precede determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso; Ritenuto, in conclusione che il primo motivo di ricorso debba essere accolto, con assorbimento del secondo e la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 499 - 2023, propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, nonché l’ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, entrambe dom.te in ROMA , alla [OSCURATO:PERSONA] , n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rapp. e dif. ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D’UVA (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , presso il quale è elett.te dom.to; -controricorrente - avverso la sentenza n. 201/2022 della [OSCURATO:PERSONA] delMOLISE, depositata il 07/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] D ’ UVA impugnò, innanzi alla C.T.P. di Isernia, una intimazione di pagamento notificatagli dall’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e relativa a due cartell e di pagamento per riprese I.V.A., oltre interessi e sanzioni, relative agli anni di imposta 2003 e 2004; che l’aditaC.T.P., con sentenza n. 167/2020, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] D ’ UVA propose appello innanzi alla C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 201/2022, depositata il 07/06/2022 accolse il gravame ritenendo –per quanto in questa sede ancora rileva – nulla la notifica a mezzo p.e.c. dell’intimazione di pagamento per cui è causa; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE el’ AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituito con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] D ’ UVA ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112, 329 e 342 c.p.c., nonché 2909 c.c., per avere il Giudice deciso oltre la domanda e nonostante il giudicato interno” (cfr. ricorso, p. 5) in relazione alla dichiarata inesistenza della notifica dell’intimazione di pagamento n. 0532020900040080600, laddove sulla questione era, invece, calato il giudicato interno, per effetto della mancata impugnazione del capo della decisione di primo grado con cui la C.T.P. aveva disatteso le doglianze sollevate, al riguardo, dalla difesa del contribuente; che il motivo è fondato; che emerge dalla lettura della gravata decisione che, effettivamente, in primo grado il contribuente ebbe a dolersi, tra l’altro, della “nullità e/o inesistenza della notifica dell’intimazione di pagamento in quanto effettuata da Pec non avente le qualità di pubblica fede e certificazione digitale perché non riconosciute dai sistemi Ini-Pec, Ini-Gov e Reginde” (cfr. p. 1 della motivazione della sentenza impugnata, sub “svolgimento del processo”), questione sulla quale la C.T.P. ebbe a pronunziarsi per motivatamente disattenderla (cfr. ricorso, p. 2, ult. cpv. e p. 3); che, sempre dalla lettura della motivazione della decisione impugnata (cfr. p. 3, sub “svolgimento”, ove vengono elencati i motivi di appello proposti dal contribuente), non risulta, al contrario, che la sentenza di primo grado sia stata gravata in parte qua, né tale impugnazione emerge, invero, dalla lettura dei motivi di appello trascritti (ai fini della specificità del mezzo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) in ricorso alle pp. 8-12 ovvero nel controricorso ovvero, ancora, nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. depositata dalla difesa del D ’ UVA : ed infatti, le doglianze del contribuente rispetto al procedimento notificatorio (cfr. in specie, i motivi 2.4 e 2.5) investono espressamente ed esclusivamente le cartelle di pagamento sottese alla notifica dell’intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio (“pertanto, ove si accerti la radicale nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento…ciò determinerà la radicale nullità delle notifiche di tutti gli atti successivi, ovvero dell’avviso di intimazione del 27 gennaio 2018 e del successivo verbale di pignoramento…” - motivo di appello 2.4 ; “ in passato diverse sono state le pronunce di nullità delle notifiche delle cartelle, in quanto inviate a mezzo posta direttamente dai dipendenti Equitalia e non dai soggetti elencati nel predetto art. 26, comma 1…inoltre l’art. 36, comma 4-ter del D.L. 248/2007, dispone che “La cartella di pagamento…contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella…oltre a quanto sopra si rileva che in caso di irreperibilità del destinatario, la notifica degli atti da parte dell’Agente della Riscossione deve avvenire secondo la procedura tipica dell’art.140 c.p.c…tutte le possibili/eventuali notifiche eseguite dall’Agente della riscossione nei confronti del ricorrente sono affette da nullità insanabile in caso di violazione del predetto dettato normativo, e in tutti i casi ove siano state omesse le formalità di cui sopra…” – motivo di appello 2.5 ) mentre, al contrario, i motivi di appello formulati con riferimento precipuo all’intimazione di pagamento concernono la sua illegittimità per omessa allegazione alla stessa delle sottese cartelle di pagamento (motivo 2.8) e per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi (motivo 2.9); che discende da quanto precede che, effettivamente, pronunciando sulla (in)validità della notifica dell’atto di intimazione per cui è causa la C.T.R. è andata al di là delle questioni devolute alla propria cognizione ad opera dell’appellante D ’ UVA , violando, altresì, il giudicato interno ormai calato, in parte qua,sulla decisione di prime cure; che quanto precede determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso; Ritenuto, in conclusione che il primo motivo di ricorso debba essere accolto, con assorbimento del secondo e la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda
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