CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 07244/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG_ Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 3 luglio 2023, il Magistrato di sorveglianza di Siracusa rigettava l'istanza di «declassamento dall'alta sorveglianza» avanzata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo rivolto al Tribunale di sorveglianza di Catania che, con ordinanza del 26 giugno 2024, lo dichiarava inammissibile, sulla base del rilievo che era stato proposto oltre il termine previsto dalla legge. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto volto ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza citata. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 35-bis, comma 4, I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., affermando che il reclamo fu presentato entro il termine previsto dalla legge e, quindi, il Tribunale di sorveglianza ha errato nel ritenere l'impugnazione inammissibile per intempestività. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale di sorveglianza è incorso in una inosservanza di norma di legge, perché ha ritenuto inammissibile il reclamo, avverso il provvedimento di primo grado, sulla base dell'erronea constatazione che l'impugnazione fosse stata presentata oltre il termine di quindici giorni, previsto dall'art. 35-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e decorrente dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione impugnata. In realtà, dagli atti emerge che il provvedimento di primo grado, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Magistrato di sorveglianza di Siracusa il 3 luglio 2023, venne notificato il giorno 8 agosto 2023 al difensore, che presentò reclamo il 1° settembre 2023, quindi tempestivamente, in considerazione della sospensione dei termini nel periodo feriale. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata emessa dal Tribunale di sorveglianza di Catania il 26 giugno 2024 deve essere annullata, disponendo il rinvio allo stesso Tribunale di sorveglianza, che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso in Roma, 5 n