CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46423/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 luglio 2017 la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, decidendo quale giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta di riconoscimento della continuazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai fatti: a) di truffa, oggetto della condanna a mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa inflitta con sentenza del Tribunale di Oristano dell'Il febbraio 2008; b) di una serie di furti aggravati, per i quali, con sentenza del 18 gennaio 2013, il Tribunale di Sassari aveva irrogato la pena di anni sette di reclusione ed euro 750 di multa. Determinava, quindi, la pena, prendendo a base il più grave fatto di reato di cui al capo c) della seconda sentenza, e su tale pena (anni tre mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa) applicava a titolo di continuazione un aumento complessivo di anni uno mesi nove di reclusione ed euro 550 di multa. 1.1. Con sentenza n. 50452/2018 del 7 giugno 2018 la Prima sezione penale della Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, annullava il provvedimento rilevando che, sebbene il giudice dell'esecuzione avesse correttamente effettuato l'operazione di scorporo individuando il reato per il quale era stata irrogata la sanzione più grave, non aveva tuttavia soddisfatto l'onere motivazionale con riferimento alla determinazione della pena relativa all'aumento per la continuazione, fissato in misura notevolmente ridotta rispetto a quella inflitta in sede di cognizione con la sentenza sub b), nonostante alla pena irrogata per tale coacervo di reati di furto occorresse aggiungere quella per il reato di truffa di cui alla sentenza sub a). L'organo giudicante si era limitato a formulare un giudizio di "congruità" della pena complessiva individuata, senza fornire nessuna indicazione sui criteri utilizzati per la revisione del calcolo operato in sede di cognizione. 1.2. Con ordinanza in data 14 maggio 2019 il giudice del rinvio ricalcolava la pena, fissandola nella misura complessiva di anni sette mesi tre di reclusione ed euro 1.000 di multa. 1.3. Proposto ricorso nell'interesse della condannata, la Quinta sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 15826/2020 del 17 gennaio 2020 annullava detta ordinanza, osservando che il giudice del rinvio era pervenuto ad un esito decisorio non conforme alle indicazioni del provvedimento rescindente, per avere calcolato l'aumento per il reato di truffa sulla pena finale inflitta dalla sentenza sub b), senza operare lo scorporo di tutti i reati, e per avere omesso di motivare sulla determinazione della pena finale per la continuazione criminosa e su quella relativa all'aumento apportato in relazione al reato di truffa. 1.4. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il giudice del secondo rinvio ha rideterminato la pena complessiva in anni sei mesi quattro di reclusione ed euro 850 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione. Denunzia, in particolare, la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., non avendo la Corte di appello motivato la determinazione dei singoli aumenti che hanno portato alla pena finale; mentre -si assume- la pena fissata dal primo dei provvedimenti annullati non avrebbe potuto essere modificata in sé, né in modo così sostanziale, ma avrebbe dovuto essere solo adeguatamente giustificata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Giova in premessa ribadire che, nel procedere alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione non può limitarsi ad aggiungere la pena per il reato o per i reati in continuazione alla pena inflitta con la sentenza più grave o che ha ad oggetto il reato più grave, se questa è a sua volta frutto di cumulo giuridico, ma deve rideterminare la pena in ogni suo elemento. La continuazione riguarda, infatti, i singoli reati e non le condanne che vanno perciò, ai fini della rideterminazione della pena, scisse per reati. È di conseguenza illegittimo assumere come pena-base sulla quale operare l'aumento per la continuazione quella complessiva inflitta con una delle sentenze, comprensiva, a sua volta, di una pena-base e di un aumento a titolo di continuazione; è invece necessario: scorporare tutti i reati, già parzialmente unificati a norma dell'art. 81 cod. pen. in sede di cognizione; quindi, individuare quello più grave sulla base della maggiore entità della pena in concreto già per essi determinata; individuata la pena-base, e ferma la quantificazione della stessa nella misura immodificabilmente stabilita dal giudice della condanna, determinare ex novo l'aumento, a titolo di continuazione, per ciascuno dei reati satellite (e anche per quelli già riuniti nella continuazione c.d. interna), nel rispetto del limite stabilito dall'art. 671 cod. proc. pen., a norma del quale la pena non può eccedere la somma delle pene inflitte con ciascuna delle sentenze riunite in continuazione, e del limite interno del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81 cod. pen., commi primo e secondo, (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv. 270073), dando comunque conto dei criteri adottati per la misura degli incrementi apportati per i reati satellite in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena. Gli aumenti, inoltre, non potranno eccedere, per i reati satellite già riconosciuti come tali, la misura antecedentemente stabilita (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735), mentre andrà necessariamente riquantificata, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., la pena del reato base che, per effetto della più estesa applicazione dell'istituto, fosse degradato a reato satellite. Il trattamento sanzionatorio originario di quest'ultimo reato, infatti, non esplica più alcuna efficacia, rimanendo esso sostituito dall'aumento disposto sulla pena inflitta per la violazione più grave. 3. Tanto precisato, il provvedimento non è incorso nei vizi denunziati: né nel mancato rispetto dei principi somministrati dalla sentenza rescindente, né nel lannenteifdifetto di motivazione. L'ordinanza impugnata ha, difatti, nuovamente effettuato lo scorporo di tutti i reati, individuando quello più grave nel reato di cui al capo c) della seconda sentenza, per il quale era stata inflitta la pena di anni tre mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa; ha, tuttavia, errato nella rimodulazione, in anni tre di reclusione ed euro 300 di multa, della pena determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione; ha, quindi, ridotto a mesi quattro di reclusione ed euro 50 di multa l'aumento pari a mesi cinque di reclusione ed euro 50 di multa apportato per ciascuno dei reati satellite dalla sentenza sub b), tanto per la necessità di omogeneizzare le frazioni di pena alla nuova pena del reato base più grave, così implicitamente, ma chiaramente, prestando adesione ai criteri seguiti dal giudice della cognizione nella determinazione della misura della pena inflitta a titolo di continuazione e operando una riduzione proporzionata al decremento della pena base; ha, infine, giustificato l'aumento per il reato di truffa giudicato con la sentenza sub a), determinato nella stessa misura degli aumenti per ciascuno dei reati di furto giudicati con la sentenza sub b), rimarcando la pari gravità e il medesimo disvalore di tutti i reati satellite. Si è al cospetto, dunque, di una valutazione compiuta, non implausibilmente motivata e aderente ai principi fissati nel provvedimento rescindente. L'errore in cui è incorso il giudice dell'esecuzione, riducendo la pena per il reato più grave, non è avvenuto a danno ma in favore del condannato e ad esso, pertanto, questa Corte non può porre riparo.4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C