CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10330/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 50 presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. -controricorrente – e contro MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore. -intimato- IRES-IVA Operazioni inesistenti avverso la sentenza n. 354 / 28 /1 3 della Commiss ione tributaria regionale della Campania-Napoli, depositata il 6novembre 2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 20 2 3 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nella controversia originata dalla impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di avviso di accertamento, relativo a IRES, IRAP e IVA dell’anno di imposta 2006, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò l’appello proposto dalla Società avverso la prima decisione con la quale era stato rigettato il ricorso introduttivo. In particolare, il Giudice di appello riteneva l’avviso di accertamento abbondantemente motivato in ordine ai presupposti di fatto rilevati, sia riguardo alla ditta presuntivamente fornitrice sia riguardo alla società contribuente. Rilevava che l’Agenzia delle entrate aveva dato prova, sulla base di elementi oggettivi, di fatto neppure contrastati dalla parte contribuente, della inesistenza delle operazioni. La C.T.R. escludeva, poi, che potesse trovare ingresso la deduzione dei costi relativi alle operazioni inesistenti per più di una ragione. Avverso la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, ha proposto ricorso su cinque motivi. L’Agenzia dell’entrate resiste con controricorso mentre il Ministero dell’economia e delle finanze non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1cod.proc.civ. Ragioni della decisione 1.Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, il quale non risulta essere stato parte nei precedenti gradi di giudizio.2.Con il primo motivo di ricorso – rubricato: violazione dell’art.360 c.p.c. illogica e contradittoria motivazione su fatti decisivi- la Società denuncia la sentenza impugnata di contraddittorietà e illogicità. 2.1. La censura è inammissibile. A fronte della motivazione resa dal Giudice di appello, coerente nel rendere manifeste le ragioni che hanno condotto alla decisione, le critiche articolate con il mezzo di impugnazione non solo ap paiono generiche ma si risolvono , nella sostanza, in un’inammissibile rivisitazione dell’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di merito. 3.Il secondo motivo -rubricato violazione dell’art.360 1° comma n. 5 del c.p.c. per omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata-è inammissibile. Al ricorso, infatti, essendo stata la sentenza impugnata depositata il 6 novembre 2013, è applicabile il nuovo disposto dell’art.360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ., come autorevolmente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 7 aprile 2014 n. 8053, a mente della quale: La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione . 4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3, cod.proc. civ. , la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. laddove la C.T.R. avrebbe invertito l’onere probatorio, ritenendo la Società ricorrente responsabile della mancata prova di effettività dell’operazione commerciale sottostante e conseguente ai contratti di subappalto. 4.1 La censura è infondata avendo la C.T.R. fatto corretta applicazione, nel caso sottoposto al suo esame, dei principi fissati in materia da questa Corte (cfr.,tra le altre, di recente, Cass. n. 28628 del 18/10/2021 In tema di IVA, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia ). [OSCURATO:PERSONA] di appello, infatti, ha ampiamente motivato sugli elementi probatori, definiti oggettivi, forniti dall’Ufficio (quali, tra gli altri, l’inesistenza dell’organizzazione, della sede e dei dipendenti in capo alla fornitrice) ritenendo, di contro, inidonei quelli forniti dalla contribuente, ovvero i contratti di subappalto, privi di data certa e generici nel loro contenuto. 5. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art.7 dello Statuto del contribuente e la violazione del diritto di difesa del contribuente laddove la C.T.R. avrebbe omesso di valutare la circostanza, decisiva per il giudizio, che a seguito della mancata allegazione del p.v.c. all’avviso di accertamento nonché alla mancata produzione dello stesso, il contribuente non aveva potuto esercitare il diritto di difesa, non essendo in grado di conoscere le contestazioni che gli venivano mosse. 5.1. La censura è inammissibile per difetto di specificità e si risolve in una generica contestazione dell’accertamento in fatto reso dal Giudice di appello con ampia e congrua motivazione. La C.T.R., infatti, ha diffusamente motivato sull’esaustiva motivazione dell’avviso di accertamento rilevando espressamente che nessun rilievo poteva attribuirsi alla circostanza che i processi verbale di constatazione redatti nei confronti dell’impresa Pagano e della stessa contribuente non fossero stati allegati all’avviso di accertamento in quanto: A) il contenuto dei detti verbali è sostanzialmente trasfuso nell’avviso di accertamento, in particolare riguardo alla assenza della sede, dell’organizzazione della ditta emittente e di dipendenti e delle relative circostanze di rilievo; B) i pvc redatti nei confronti della ditta contribuente sono stati svoltoo in contraddittorio e rilasciati al legale rappresentante della Di.Pi. (v. pag. 1 della sentenza impugnata). 6. Infine, con il quinto motivo di ricorso si deduce l’omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte ricorrente in merito all’eccezione di assurdità del reddito accertato, come effetto del disconoscimento dei costi riconducibili alla ditta Pagano. In particolare, la ricorrente censura la sentenza impugnata di contraddittorietà e di illogicità laddove il giudice di appello avrebbe ritenuto che la mancanza di prove e/o documenti da parte della ricorrente rappresentasse il presupposto per il totale disconoscimento anche di quei costi riferibili alla ditta Pagano dei quali la stessa Commissione aveva ammesso l’esistenza oggettiva. Secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R. avrebbe ben potuto richiedere all’Agenzia delle entrate di rideterminare il reddito della [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., tenendo conto del volume di affari, realizzato nell’anno 2006 pari ad Euro 917.792,00 applicando a quest’ultimo una percentuale di ricarico, ai fini della determinazione dell’utile del periodo facendo riferimento a quelle previste e determinate dallo Studio di settore applicabile all’attività. 6.1 La censura è inammissibile. Anche in tal caso, il mezzo di impugnazione, per la sua genericità, appare teso, nella sostanza, a un’inammissibile rivisitazione della valutazione operata, in fatto e in diritto dal giudice di merito, il quale ha, sul punto, ampiamente motivato (v.pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) senza che si possa ravvisare la, genericamente dedotta , illogicità e contraddittorietà della motivazione. 7. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato, con condannadella ricorrente, soccombente, alle spese liquidate come in dispositivo in favore dell’Agenzia delle entrate. 8.Non vi è luogo a provvedere sulle spese in favore del Ministero dell’economia e delle finanze che non ha svolto attività difensiva. P.Q.M. Dichiara il ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze inammissibile. Rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate. Condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi euro 5.400 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art.13, commaquater del d .P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat