CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 11425/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; 'N 29. R.G. 33727 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi tre motivi di ricorso - che contestano genericamente il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla affermazione di penale responsabilità, all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. ed al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - non sono consentiti, poiché tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolar modo, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, dove la Corte territoriale ha specificato che l'impossessamento di una carta bancomat di origine furtiva recante il nome del titolare è condotta che integra gli estremi della ricettazione; che il fatto non può considerarsi di speciale tenuità in ragione dei plurimi precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato, che impediscono di ritenere la non abitualità della condotta; che l'applicazione della ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen. è incompatibile con il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.); considerato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha motivato in ordine al quantum della diminuzione operata dal giudice di primo grado nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche con corretti argomenti logici e giuridici, avendo evidenziato come il giudic:e di prime cure si fosse già attestato sul minimo edittale della pena ed avesse già ritenuto anche l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648 cod. pen., elementi questi che hanno fatto ritenere congrua la pena irrogata (si veda, in particolare, pag. 3); che trattasi, dunque, di motivazione congrua, che si sottrae al sindacato di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consigliere Estensore