CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34570/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 23/10/2020 del Magistrato di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Milano, adito ai sensi dell'art. 35-bis legge 26 luglio 1975„ n. 354 (Ord. peri.) dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], escludeva la natura giurisdizionale del reclamo e, nel merito, lo disattendeva . Amato, assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., si era doluto delle limitazioni in tema di ricezione di pac:chi imposte dal regolamento d'istituto, e in particolare dell'esclusione della possibilità che nei pacchi fossero introdotti cibi cotti; esclusione, a suo dire, non giustificata alla luce della Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017, recante l'organizzazione del relativo circuito detentivo. Il giudice adito osservava che tali limitazioni avevano sicura base normativa ed erano giustificate da esigenze di sicurezza e celerità di controllo, nonché da ragioni di igiene e tutela della salute del soggetto ristretto, senza alcuna lesione di diritti soggettivi a lui riferibili. 2. Amato, tramite il suo difensore di fiducia, reclama al Tribunale di sorveglianza, mediante atto successivamente convertito in ricorso per cassazione a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. 2.1. Nel primo motivo parte impugnante denuncia l'erronea applicazione degli artt. 35 e 35-bis Ord. pen., e la violazione del suo diritto di difesa, conseguente all'intervenuta riqualificazione del reclamo, reputata non appropriata. Avendo il reclamo ad oggetto il diritto del detenuto a non essere discriminato nel trattamento penitenziario rispetto alla situazione vigente in altri istituti, nonché il diritto ad una più sana e completa alimentazione, incluso nel più generale diritto alla salute, il giudice a quo non avrebbe potuto disconoscerne la natura giurisdizionale e avrebbe dunque dovuto procedere nel rispetto del contraddittorio. 2.2. Nel secondo motivo parte impugnante denuncia l'erronea applicazione degli artt. 14, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (reg. es . Ord. pen.), 41- bis, commi 2 e 2-quater, lett. c), Ord. pen. e 20 Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017, nonché vizio della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] testé richiamata vieterebbe l'introduzione nei pacchi dei soli generali alimentari deteriorabili, tra i quali i cibi cotti non rientrerebbero necessariamente, tant'è che di questi ultimi sarebbe consentita la diretta consegna, previo opportuno confezionamento, in occasione dei colloqui, come altro Tribunale di sorveglianza avrebbe riconosciuto.La restrizione imposta, inoltre, evaderebbe dal novero delle esigenze di sicurezza, in vista delle quali soltanto il menzionato art. 14 reg. es Ord. pen. autorizzerebbe l'introduzione di limitazioni in materia. Si tratterebbe, pertanto e infine, di misura dall'ingiustificato sapore afflittivo supplementare, incompatibile con il volto costituzionale dell'espiazione penale, che non potrebbe essere rinnegato neppure rispetto ai detenuti assoggettati al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile nella sua interezza, perché proposto fuori dei casi consentiti dalla legge processuale. 2. Questa Corte ha ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998-01) che, in base alla disciplina di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto il magistrato di sorveglianza è anzitutto chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo, ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico, ai sensi dell'art. 35, comma 1, n. 5), stesso Ord. peri., in quanto non rientrante nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il provvedimento che lo definisce deve essere ritenuto non impugnabile, né dinanzi al tribunale di sorveglianza né in sede di legittimità. 3. Nel caso di specie, il giudice adito ha qualificato come reclamo generico quello proposto dal detenuto avverso le determinazioni dell'Amministrazione penitenziaria, limitative del contenuto dei pacchi che, in regime penitenziario differenziato, il detenuto può ricevere dall'esterno. Il ricorrente contesta tale qualificazione, che appare viceversa corretta, non incidendo la relativa regolamentazione sul diritto alla ricezione, acquisto e possesso di oggetti e generi alimentari, in ogni caso garantito, bensì soltanto sulle modalità del suo esercizio, che restano affidate, in rapporto alla salvaguardia delle esigenze di sicurezza e igiene, alla discrezionalità amministrativa (sulla relativa distinzione v., esemplificativamente, Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907-01; Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv.279456-01; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dei:. 2014, Attanasio, Rv. 260117- 01; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258398-01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre