CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16027/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ervizio provinciale MOTORIZZAZIONE CIVILEdi Catania, in persona del suo assessore e legale rappresentantepro – tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generaledello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato ex lege;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1478/2022,pubblicata il 31 marzo 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 3 marzo 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano.Numero registro generale 21406/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 16027/2026Data pubblicazione 25/05/20261.– Con ricorso depositato il 23 ottobre 2014, AntonioGuzzetta proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace diCatania, avverso il provvedimento n. 0024293 dell’8 ottobre2014, spedito per la notifica il 13 ottobre 2014, emesso dallaDirezione generale territoriale dell’[OSCURATO:PERSONA] civile diCatania, ai sensi dell’art. 126-bis, sesto comma, del codice dellastrada e dell’art. 23 del d.lgs. n. 286/2005, chiedendo che fosseannullata la disposta revisione della carta di qualificazione delconducente, con la perdita totale del punteggio assegnato allapatente di guida ovvero in esito alla commissione di due violazioninon contestuali, ciascuna implicante la decurtazione di almenocinque punti, per l’elevazione nei suoi confronti, a cura dellaPolizia stradale, per violazione dell’art. 174, sesto comma, delcodice della strada, nella medesima data del 5 agosto 2014,rispettivamente alle ore 15:50 e alle ore 16:50, al km 95+400della A1 9, presso la piazzola Daino nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], dei contestuali verbali n. 700011336854 e n.700011336855, con le correlate sanzioni amministrativepecuniarie, già oblate, ed accessorie della decurtazione dicomplessivi quindici punti.Rimaneva contumace l’evocato Assessorato delleInfrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana – [OSCURATO:PERSONA] civile di Catania.Quindi, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 793/2015,depositata il 20 marzo 2015, rigettava la spiegata opposizione.2.– Con atto di citazione notificato il 15 ottobre 2015, AntonioGuzzetta proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure,Numero registro generale 21406/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 16027/2026Data pubblicazione 25/05/2026lamentando che la motivazione adottata era apparente, senzal’esame delle doglianze sollevate, non avendo la P.A. fornito laprova della totale perdita di punteggio sulla patente e della noncontestualità delle contravvenzioni elevate.Rimaneva contumace anche nel giudizio di gravame l’evocatoAssessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della RegioneSiciliana – Servizio provinciale Motorizzazione civile di Catania.Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Catania, conla sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’impugnazione e, perl’effetto, in totale riforma della pronuncia appellata, annullava ilprovvedimento n. 0024293 della Direzione generale territorialedell’[OSCURATO:PERSONA] civile di Catania dell’8 ottobre 2014.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi, l’Assessorato delleInfrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana – [OSCURATO:PERSONA] civile di Catania.È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 6 e 11, primo comma, del r.d. n.1611/1933 nonché dell’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 e dell’art.101 c.p.c. (per violazione del principio del contraddittorio), con larelativa nullità della sentenza impugnata, per avere il Tribunalepronunciato nel merito del gravame, benché l’atto introduttivodel giudizio di secondo grado fosse stato notificatoesclusivamente all’Amministrazione, rimasta contumace in primoNumero registro generale 21406/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 16027/2026Data pubblicazione 25/05/2026grado e in appello, invece che all’Avvocatura distrettuale delloStato di Catania.2.– Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, questa voltaai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la medesimaviolazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 11, primo comma,del r.d. n. 1611/1933 nonché dell’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 edell’art. 101 c.p.c. (per violazione del principio delcontraddittorio), con la relativa nullità della sentenza impugnata,per avere il Tribunale pronunciato nel merito del gravame,benché l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado fossestato notificato esclusivamente all’Amministrazione, rimastacontumace in primo grado e in appello, invece che all’Avvocaturadistrettuale dello Stato di Catania.2.1.– I motivi – che possono essere scrutinaticongiuntamente, in quanto connessi – sono fondati.Infatti, la notifica in data 15 ottobre 2015 dell’atto d’appello èavvenuta nei confronti dell’Assessorato rimasto contumace.Ebbene, in tema di opposizione a sanzione amministrativaper violazione del codice della strada, la facoltà concessaall’amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria,di avvalersi di funzionari appositamente delegati, è limitata alsolo giudizio di primo grado, mentre, per quelli successivi,trovano applicazione le norme generali in materia dirappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, aisensi dell’art. 11, primo comma, del r.d. n. 1611/1933, nel testomodificato dall’art. 1 della legge n. 260/1958, con laconseguenza che la notifica dell’appello contro la sentenza diprime cure deve essere effettuata, a pena di nullità, presso laNumero registro generale 21406/2022Numero sezionale 518/2026Numero di raccolta generale 16027/2026Data pubblicazione 25/05/2026suddetta Avvocatura dello Stato (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n.15263 del 12/06/2018; nello stesso senso Cass. Sez. 2,Ordinanza interlocutoria n. 14273 del 24/05/2023; Sez. 6-2,Ordinanza n. 35184 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 24032del 30/10/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 19334 del 17/09/2020).Per l’effetto, il contraddittorio nel giudizio di gravame non si èrealizzato, in ragione della “nullità” della notifica dell’attointroduttivo del gravame, che ne esige la rinnovazione ai sensidell’art. 291 c.p.c.3.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorsodeve essere accolto.Sicché la sentenza impugnata è nulla e va cassata, con rinviodella causa al Tribunale di Catania in composizione monocratica,in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosiall’enunciato principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti,provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa al Tribunale di Catania, in diversa composizionemonocratica, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 3 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco