CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21480/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 186, commi 2 lett. b) e 2-sexies, 186-bis, comma 3, cod. strada Rilevato che la difesa, a motivi di ricorso, lamenta: 1. Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per il reato in contestazione; 2. Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, in cui si contesta l'accertato stato di ebbrezza è palesemente destituito di fondamento: il giudici di merito hanno operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell'accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28255; conf. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). Considerato che la causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità (si veda quanto argomentato a pag. 2 della sentenza, in cui si evidenzia il rilevante rischio per l'incolumità degli utenti della strada collegato all'andatura anomala della vettura condotta dal ricorrente in piena notte). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2