CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24640/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, riqualificati i fatti originariamente contestati in termini di rapina pluriaggravata, le ha ritenute responsabili del reato di tentato furto PI uriaggravato; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) ha dato conto delle ragioni fondanti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che, in sé, non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma necessitano, in positivo, di elementi (dei quali il giudice deve esplicitamente dar conto) ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio rendendolo coerente alla concreta gravità del fatto, sicché ben può il giudice motivarne il diniego attraverso il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (rimanendo disattesi o superati tutti gli altri) o anche alla luce della sola rilevata inesistenza di elementi favorevolmente valutabili; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore