CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 ottobre 2023
Cassazione n. 46047/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 5552 del 7/12/2022 della Seconda Sezione penale. Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Considerato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa il 7 dicembre 2022 dalla Seconda Sezione di questa Corte, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso dello stesso Borrelli, condannato per il reato di concorso in estorsione ai danni della proprietaria di un'autovettura; premesso che secondo la concorde ricostruzione delle sentenze di merito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano consegnato come corrispettivo della vendita di un'autovettura un assegno di diecimila euro, emesso su un conto corrente chiuso anni prima. Tale veicolo, nel frattempo, era stato ceduto a [OSCURATO:PERSONA]Ora, concessionario di auto, il quale aveva avanzato una e pretesa estorsiva di 3.000 euro in danno della proprietaria, intimando di non coinvolgere i carabinieri e di effettuare il pagamento, pena la perdita dell'autovettura; considerato che il ricorrente ha dedotto l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Seconda Sezione per avere erroneamente indicato [OSCURATO:PERSONA] come moglie di Borrelli, nonché per avere ricostruito i fatti in maniera divergente rispetto a quanto riferito dalla medesima Falzarano; rilevato che il ricorrente ha censurato nel merito la decisione della Seconda Sezione di questa Corte e ha dedotto errori non decisivi (con chi fosse coniugata [OSCURATO:PERSONA] è del tutto irrilevante), in tal modo stravolgendo la natura di mezzo straordinario di impugnazione del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. rilevato, quindi, che la proposizione del ricorso per motivi non consentiti ne consente l'immediata declaratoria di inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2023 Il Consigliere