CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30276/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato alla pena in anno 1 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e art. 7 d.l. n. 4/2019, per aver dichiarato il falso, omettendo informazioni dovute nella dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza, in particolare, ometteva di indicare Fiorina bevilacqua e [OSCURATO:PERSONA] quali componenti del nucleo familiare, già percettrici del reddito di cittadinanza, nonché beni immobili di proprietà del nucleo familiare, diversi dall'abitazione. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla penale responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Si evidenzia la genericità e l'aspecificità dei motivi di gravame, rilevando come la difesa si sia limitata a richiedere l'assoluzione dell'imputato senza indicare specificamente gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, né le ragioni di diritto idonee a dimostrare l'erroneità della valutazione compiuta dal giudice a quo. Peraltro, il ricorso si limita a riprodurre censure già compiutamente esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette, senza formulare una specifica critica alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata. La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 159 del 2013, richiamato dall'art. 2, comma 5, del d.l. n. 4 del 2019, per «famiglia anagrafica» deve intendersi l'insieme delle persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune, evidenziando che i fatti contestati risultano comprovati dal certificato storico di famiglia acquisito agli atti, da cui emerge la composizione del nucleo familiare. Il giudice ha evidenziato altresì che il certificato anagrafico e dello stato di famiglia non è stato modificato o rettificato, alla luce di eventuali mutamenti di fatto, prima della presentazione della domanda di corresponsione del reddito, qualora, come sostenuto dall'imputato, fosse stato affetto da errori. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M10 AGO 2026 i t, t