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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 48288/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: BIANCHO' Gino, n. a Fondi il 12/7/1962, avverso la sentenza del 26/10/2021 della Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma per ulteriore corso; lette le conclusioni scritte inviate a mezzo p.e.c., con allegata memoria, dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso conformemente al P.g. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 26 ottobre 2021 (dep. il 5 novembre 2021), la Corte di appello di Roma -in funzione di giudice di appello della sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Latina in data 29 gennaio 2020, con motivazione tempestivamente depositata il 3 marzo 2020, nel termine di sessanta giorni riservato con il dispositivo letto in udienza- dichiarava inammissibile, per intempestività, l'impugnazione avverso detta sentenza, proposta con atto depositato in data 29 giugno 2020, giacché riteneva elasso il termine di quarantacinque giorni previsto a pena di inammissibilità dall'art. 585, comma 1, lett. c, del codice di rito, in caso di sentenza depositata entro il termine lungo indicato nel dispositivo letto in udienza, ai sensi del comma 3 dell'art. 544 cod. proc. pen.. 1.1 Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione l'imputato, deducendo, a ministero del difensore, l'error in procedendo di seguito enunciato, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari alla motivazione: 1.2 inosservanza della legge processuale prevista a pena di decadenza (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento all'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020), per avere la Corte di merito stimato intempestiva la impugnazione della sentenza di primo grado, nonostante dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 fosse sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali e che si intendono sospesi, per la stessa durata, anche i termini stabiliti per l'adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito delle motivazioni.

Successivamente, il d.l. n. 23, del 8/4/2020, art 36 comma 1, convertito con modificazioni dalla legge n 40 del 5/6/2020, ha stabilito che il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art 83 DL n 18 citato è prorogato all'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il ricorrente richiama in proposito la recente decisione assunta da questa stessa sezione della Corte (Sez 2, n. 35922 del 23/09/2022).

2. In data 19 settembre 2022, il Procuratore generale chiedeva l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con la restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma per ulteriore corso.

3. In data 9 novembre u.s., la difesa del ricorrente trasmetteva a mezzo p.e.c. memoria di replica contenente conclusioni conformi a quelle del P.g.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è ammissibile e fondato.

1.1. Il giudice della impugnazione, nel dare applicazione al disposto normativo emergenziale (art. 83, comma 2, di. 18 del 2020, come successivamente convertito) non ne ha colto la portata innovativa rispetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini processuali.

Il comma 1 del citato art. 83 prevede infatti il rinvio di ufficio di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari a data successiva al 11 maggio 2020; il comma 2 la sospensione del decorso dei termini (tutti i termini) per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo 2020 all'il maggio successivo; il comma 4, la sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali "per lo stesso periodo" di cui al comma 2, vale a dire dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020.

La lettura sistematica di tali disposizioni consente di ricostruire il seguente quadro normativo: a causa del periodo di emergenza pandemica, il legislatore, come aveva già fatto per altre calamità (es. eventi sismici), ha disposto, al comma 2, la sospensione di tutti i termini processuali, mutuando caratteri e modalità espressive dalla disciplina che regola la sospensione dei termini nel periodo feriale, prevedendone però (ed è questa l'innovazione) l'estensione anche ai provvedimenti giudiziari e al deposito della loro motivazione (cioè a termini di regola esclusi dalla sospensione feriale).

Con il rinvio di tutte le udienze fissate nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020 e la sospensione "assoluta" di tutti i termini processuali (compresi quelli generalmente estranei ad altre tipologie di sospensione), il legislatore ha perseguito l'intento di congelare tout court il procedimento penale, per il tempo ritenuto strettamente indispensabile a superare l'emergenza sanitaria, predeterminato per legge nella misura fissa e inderogabile di sessantaquattro giorni: dal 9 marzo (compreso) al 11 maggio 2020.

Il «dato teleologico» è reso manifesto dalla relazione illustrativa al d.l. n. 18 del 2020: «Si è dovuto constatare, infatti, in relazione alla previsione originaria di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, il fiorire di dubbi interpretativi e prassi applicative sostanzialmente elusive del contenuto della previsione o comunque non adeguatamente sensibili rispetto all'evidente dato teleologico della norma, costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massimo differimento delle attività processuali disposto dal comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall'altro».

1.2. Consegue che, in ragione della sospensione ex lege anche dei termini riservati per il deposito delle motivazioni (nella fattispecie giorni 60 a decorrere dal 29 gennaio 2020), i primi 38 giorni erano consumati al 9 marzo 2020, mentre gli ulteriori 22 riprendevano a decorrere dal 12 maggio (compreso); talché il termine per il deposito della sentenza andava a cadere il 3 giugno 2020.

Da tale termine dovevano calcolarsi i 45 giorni utili al deposito della impugnazione.

Doveva pertanto ritenersi certamente tempestivo l'appello depositato presso la cancellarla del Tribunale di Latina il 29 giugno 2020.

2. Consegue, ai sensi di quanto dispone l'art. 620 cod. proc. pen., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per offrire al giudizio di appello ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per ulteriore corso.

Così deciso in Roma, nella camera di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: BIANCHO' Gino, n. a Fondi il 12/7/1962, avverso la sentenza del 26/10/2021 della Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma per ulteriore corso; lette le conclusioni scritte inviate a mezzo p.e.c., con allegata memoria, dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso conformemente al P.g. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 26 ottobre 2021 (dep. il 5 novembre 2021), la Corte di appello di Roma -in funzione di giudice di appello della sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Latina in data 29 gennaio 2020, con motivazione tempestivamente depositata il 3 marzo 2020, nel termine di sessanta giorni riservato con il dispositivo letto in udienza- dichiarava inammissibile, per intempestività, l'impugnazione avverso detta sentenza, proposta con atto depositato in data 29 giugno 2020, giacché riteneva elasso il termine di quarantacinque giorni previsto a pena di inammissibilità dall'art. 585, comma 1, lett. c, del codice di rito, in caso di sentenza depositata entro il termine lungo indicato nel dispositivo letto in udienza, ai sensi del comma 3 dell'art. 544 cod. proc. pen.. 1.1 Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione l'imputato, deducendo, a ministero del difensore, l'error in procedendo di seguito enunciato, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari alla motivazione: 1.2 inosservanza della legge processuale prevista a pena di decadenza (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento all'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020), per avere la Corte di merito stimato intempestiva la impugnazione della sentenza di primo grado, nonostante dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 fosse sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali e che si intendono sospesi, per la stessa durata, anche i termini stabiliti per l'adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito delle motivazioni. Successivamente, il d.l. n. 23, del 8/4/2020, art 36 comma 1, convertito con modificazioni dalla legge n 40 del 5/6/2020, ha stabilito che il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art 83 DL n 18 citato è prorogato all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il ricorrente richiama in proposito la recente decisione assunta da questa stessa sezione della Corte (Sez 2, n. 35922 del 23/09/2022). 2. In data 19 settembre 2022, il Procuratore generale chiedeva l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con la restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma per ulteriore corso. 3. In data 9 novembre u.s., la difesa del ricorrente trasmetteva a mezzo p.e.c. memoria di replica contenente conclusioni conformi a quelle del P.g.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 1.1. Il giudice della impugnazione, nel dare applicazione al disposto normativo emergenziale (art. 83, comma 2, di. 18 del 2020, come successivamente convertito) non ne ha colto la portata innovativa rispetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini processuali. Il comma 1 del citato art. 83 prevede infatti il rinvio di ufficio di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari a data successiva al 11 maggio 2020; il comma 2 la sospensione del decorso dei termini (tutti i termini) per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo 2020 all'il maggio successivo; il comma 4, la sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali "per lo stesso periodo" di cui al comma 2, vale a dire dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020. La lettura sistematica di tali disposizioni consente di ricostruire il seguente quadro normativo: a causa del periodo di emergenza pandemica, il legislatore, come aveva già fatto per altre calamità (es. eventi sismici), ha disposto, al comma 2, la sospensione di tutti i termini processuali, mutuando caratteri e modalità espressive dalla disciplina che regola la sospensione dei termini nel periodo feriale, prevedendone però (ed è questa l'innovazione) l'estensione anche ai provvedimenti giudiziari e al deposito della loro motivazione (cioè a termini di regola esclusi dalla sospensione feriale). Con il rinvio di tutte le udienze fissate nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020 e la sospensione "assoluta" di tutti i termini processuali (compresi quelli generalmente estranei ad altre tipologie di sospensione), il legislatore ha perseguito l'intento di congelare tout court il procedimento penale, per il tempo ritenuto strettamente indispensabile a superare l'emergenza sanitaria, predeterminato per legge nella misura fissa e inderogabile di sessantaquattro giorni: dal 9 marzo (compreso) al 11 maggio 2020. Il «dato teleologico» è reso manifesto dalla relazione illustrativa al d.l. n. 18 del 2020: «Si è dovuto constatare, infatti, in relazione alla previsione originaria di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, il fiorire di dubbi interpretativi e prassi applicative sostanzialmente elusive del contenuto della previsione o comunque non adeguatamente sensibili rispetto all'evidente dato teleologico della norma, costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massimo differimento delle attività processuali disposto dal comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall'altro». 1.2. Consegue che, in ragione della sospensione ex lege anche dei termini riservati per il deposito delle motivazioni (nella fattispecie giorni 60 a decorrere dal 29 gennaio 2020), i primi 38 giorni erano consumati al 9 marzo 2020, mentre gli ulteriori 22 riprendevano a decorrere dal 12 maggio (compreso); talché il termine per il deposito della sentenza andava a cadere il 3 giugno 2020. Da tale termine dovevano calcolarsi i 45 giorni utili al deposito della impugnazione. Doveva pertanto ritenersi certamente tempestivo l'appello depositato presso la cancellarla del Tribunale di Latina il 29 giugno 2020. 2. Consegue, ai sensi di quanto dispone l'art. 620 cod. proc. pen., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per offrire al giudizio di appello ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella camera di co
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