CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2026
Cassazione n. 21050/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di procura speciale in calce al ricorso, anche disgiuntamente, dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicili digitaliindicati in atti;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate-Riscossione, in personadel Direttore pro tempore;-intimate-Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodell’Umbria, n. 49/2023, depositata in data 23/1/2023;Numero registro generale 17562/2023Numero sezionale 5012/2026Numero di raccolta generale 21050/2026Data pubblicazione 21/06/2026Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 18 giugno 2026;Con ricorso del 26.4.2019, la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] proponevaimpugnazione, dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diPerugia, avverso i seguenti atti: cartella di pagamento n.080201900003067015000 IRPEF-ALTRO 2015, notificata via PEC il27.2.2019, afferente la pretesa di complessivi € 5.991,17 per ilpresunto omesso ritardato versamento rit. fonte per l’anno 2015, oltresanzioni ed interessi; 2) cartella di pagamento n.080201900004597871000, notificata via PEC il 20.3.2019, afferente ilpresunto omesso ritardato versamento rit. fonte redd. Lav. Aut. arti eprofessioni per l’anno d’imposta 2016, oltre sanzioni ed interessi (€2.975,56) ed omesso o carente versamento addiz. region. all’impostasul reddito delle persone fisiche, oltre sanzioni ed interessi, omesso ocarente versamento rit. fonte retribuzioni per l’anno d’imposta 2016,oltre sanzioni ed interessi (€ 11.857,45).Su ricorso di primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] diPerugia decideva la causa con sentenza n. 232/20, Sez. 2, depositatain data 11.09.2020, con cui respingeva il ricorso della dott.ssa MalucelliL’appello della contribuente è stato rigettato dalla CGT-2 dell’Umbria.Avverso la sentenza d’appello, la contribuente propone ricorso percassazione affidato ad un solo motivo.L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sonorimaste intimate.Ragioni della decisione1.Il ricorso, affidato ad un unico motivo rubricato “Violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primocomma n. 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 144 R.D.r.g. n. 17562/2023 a.c. 18/6/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 17562/2023Numero sezionale 5012/2026Numero di raccolta generale 21050/2026Data pubblicazione 21/06/2026267/1942”, è inammissibile, perché carente di specificità e redatto conla tecnica dell’assemblaggio.Si è, infatti, stabilito che “il ricorso per cassazione redatto perassemblaggio, attraverso la pedissequa riproduzione dell'intero,letterale, contenuto degli atti processuali, è carente del requisito di cuiall'art. 366, n. 3), c.p.c., che non può, a fronte dell'utilizzo di taletecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall'illustrazionedei motivi” (Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 3385 del 22/02/2016, Rv.638771-01).Deve, inoltre, notarsi che non sono stati nemmeno chiariti i contornidella fattispecie sulla quale i giudici di merito hanno giudicato: lasentenza impugnata, infatti, parla di decreto di chiusura del fallimento(nel regime della vecchia legge fallimentare) e di provvedimento diesdebitazione reso dal Tribunale; negli atti difensivi dei gradi di meritotrascritti in ricorso si parla, oltre che di fallimento e di provvedimentodi esdebitazione, di concordato fallimentare e di concordato preventivo.Com’è noto, le procedure concordatarie producono effetti esdebitativiex lege, mentre la chiusura della procedura fallimentare (senzaomologazione di concordato fallimentare) non produceautomaticamente effetti esdebitativi, essendo previsto unprocedimento ad hoc, che è quello cui hanno fatto riferimento i giudicidi appello nella sentenza impugnata.2. Non avendo le amministrazioni svolto attività difensiva, non vi èluogo a provvedere sulle spese di lite.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.Mr.g. n. 17562/2023 a.c. 18/6/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 17562/2023Numero sezionale 5012/2026Numero di raccolta generale 21050/2026Data pubblicazione 21/06/2026Dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 17562/2023 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]