CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023
Cassazione n. 10976/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I R.G. n. 27560/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile avendo la Corte correttamente chiarito le ragioni per le quali nella specie non possono essere riconosciute le invocate attenuante (cfr., pagg. 2- 3 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.