CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 39894/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Salerno che ha dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del 12/10/2020 del Tribunale di Salerno che l'aveva dichiarato penalmente responsabile del delitto di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, e l'aveva condannato alla pena (principale) di otto mesi di reclusione, oltre pene accessorie. 1.1.Con unico motivo deduce la violazione degli artt. 629-bis e 568, comma 5, cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, che la domanda di restituzione nel termine erroneamente proposta al giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto e potuto essere qualificata come domanda di rescissione del giudicato e trattata dalla Corte di appello che, invece, l'ha dichiarata inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile. 3.Con istanza indirizzata al giudice dell'esecuzione, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essere restituito nel termine, ai sensi degli artt. 175 e 670 cod. proc. pen., per impugnare la sentenza indicata al § 1 che precede. Aveva dedotto che il decreto di citazione diretta a giudizio era stato erroneamente notificato al difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., perché l'ufficiale giudiziario aveva (altrettanto) erroneamente attestato che presso il domicilio eletto esisteva un esercizio commerciale e non un fabbricato per civile abitazione. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 12/07/2022, aveva qualificato la domanda come "rescissione del giudicato" ed aveva trasmesso gli atti alla Corte di appello competente a pronunciarsi ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. Ciò aveva fatto sul rilievo che tanto il petitum quanto gli effetti che da esso si vogliono far derivare sono quelli tipici della rescissione del giudicato piuttosto che della restituzione nel termine e della declaratoria di non esecutività della sentenza passata in giudicato. La Corte di appello, ritenuto che l'istanza di restituzione nel termine non poteva essere riqualificata come domanda di rescissione del giudicato, trattandosi di istituti che implicano presupposti e conseguenze giuridiche diversi, ha dichiarato inammissibile la richiesta. 4.Tanto premesso, osserva il Collegio: 4.1.come affermato da Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in giudizio propria e/o del proprio difensore nel procedimento di cognizione, non può adire il giudice dell'esecuzione per richiedere ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in relazione ai detti vizi, la declaratoria della illegittimità del titolo di condanna e la sua non esecutività; può, invece, proporre richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che possa essere derivata dalle indicate nullità; la richiesta formulata dal condannato perché sia dichiarata la non esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. in ragione di nullità che abbiano riguardato la citazione a giudizio nel procedimento di cognizione, non è riqualificabile come richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi; 4.2.1a sentenza pone a confronto l'incidente di esecuzione, di cui all'art. 670 cod. proc. pen., con l'istituto della rescissione del giudicato di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. Seppur accomunati dall'essere rimedi giuridici proponibili dopo la definizione del processo di cognizione contro pronunce giudiziali irrevocabili, i due istituti presentano caratteri distinti, producono effetti autonomi e sono collocati in contesti sistematici differenti nell'ambito delle norme del codice di procedura penale; 4.3.il primo ("questioni sul titolo esecutivo") si pone quale istanza volta a sollecitare il controllo giurisdizionale sull'esecuzione, non è soggetto al rispetto di termini e di forme rigide di proposizione, a vincoli particolari di legittimazione e di contenuto, non impone oneri probatori ed è rimedio idoneo a paralizzare il corso del rapporto esecutivo che può essere sospeso; 4.4.il secondo ("rescissione del giudicato") costituisce un'impugnazione straordinaria, ammessa in favore di una categoria specifica di legittimati, da presentare entro un termine perentorio e per ragioni specifiche e tassativamente delineate dalla norma processuale, attinenti al diritto dell'imputato di partecipare al processo, con onere di allegazione a carico del proponente e con l'effetto che, se accolto, la relativa decisione rimuove il giudicato e fa ripartire il processo dal primo grado, consentendo di formulare richiesta di ammissione di prove a discarico, di rinnovata acquisizione di prove già assunte e di accesso ai riti alternativi. La loro coesistenza - osserva la sentenza - è, però, caratterizzata dalla progressiva sempre maggiore limitazione dell'ambito applicativo dell'art.670 cod. proc. pen., specie se si vogliono far valere nullità incidenti sulla corretta instaurazione del rapporto processuale. E' con i rimedi consentiti dagli artt. 420- bis, 604 e 629-bis cod. proc. pen., che si garantisce tutela in tutti i casi in cui la mancata comparizione in giudizio dell'imputato non sia frutto di una scelta volontaria, conseguente alla rituale conoscenza del provvedimento di "vocatio in iudicium". La struttura testuale dell'art. 670, comma 1, cod. proc. pen., e la sua funzione non consentivano in precedenza, e non consentono tuttora, dopo l'introduzione della disciplina del processo in assenza in luogo di quello contumaciale, di pervenire ad un diverso risultato ermeneutico. Nell'attuale contesto, l'art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell'art. 420-bis cod. proc. pen. e offre una forma di tutela all'imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione. Ignoranza che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere. L'art. 629-bis cod. proc. pen. non contiene una tipizzazione, né indicazioni esemplificative degli eventi all'origine della situazione fattuale di assenza incolpevole; l'art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen., d'altro canto, laddove prevede la revoca dell'ordinanza che dispone di procedere in assenza, a fronte di determinate evenienze dedotte dall'imputato, al fine di garantire che il processo in assenza sia legittimamente condotto, implica che tutti i meccanismi di controllo abbiano operato con efficacia prima della declaratoria di assenza e che prima ancora siano stati regolarmente compiuti gli accertamenti sulla costituzione delle parti, secondo l'ordine sequenziale di verifiche, stabilito dall'art. 420, comma 2, cod. proc. pen. Tuttavia, sia lo scrupoloso compimento dei controlli preliminari funzionali alla dichiarazione di assenza, sia la loro conduzione in modo non corretto, possono dar luogo al verificarsi di situazioni concrete, nelle quali l'imputato sia stato privato incolpevolmente della possibilità di conoscere la celebrazione del processo; 4.5.in altri termini, il rimedio fornito dall'art. 629-bis cod. proc. pen. è esperibile a prescindere dalla correttezza degli accertamenti condotti in fase di cognizione per procedere in assenza, con la conseguenza che, al di fuori di ogni presunzione, anche l'imputato dichiarato assente nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. è legittimato ad allegare l'ignoranza del processo a lui non imputabile. In questa prospettiva ermeneutica - affermano le sezioni Unite - non soltanto si conferma la coerenza dell'istituto con i principi costituzionali e convenzionali, ma gli si riconosce utilità pratica ed uno spazio di applicabilità che consentono di escludere che il pregiudizio subito per la mancata partecipazione al processo si debba far valere mediante l'incidente di esecuzione. L'interpretazione letterale dell'art. 629-bis cod. proc. pen. consente di affermare che il rimedio è utilizzabile anche nei casi in cui la declaratoria di assenza sia stata preceduta da notificazioni dell'atto di citazione a giudizio, inficiate da nullità assoluta - non rilevate nel processo di cognizione - che abbiano pregiudicato l'informazione sull'esistenza del processo e sulla fissazione dell'udienza e non abbiano consentito al destinatario di scegliere se parteciparvi o meno. Al medesimo risultato, affermano le Sezioni Unite, si perviene in base al criterio teleologico. La considerazione della finalità dell'istituto della rescissione, che assegna centralità alla mancanza di prova della reale conoscenza del processo da parte dell'imputato che non vi abbia presenziato e di approntare tutela a chi sia stato involontariamente assente, conferma la possibilità di ricorrervi in tutti i casi in cui la mancata partecipazione non sia stata addebitabile a libera determinazione e non abbiano operato i meccanismi preventivi, attivabili nel giudizio di cognizione prima dell'irrevocabilità del provvedimento di condanna, evenienza verificabile, sia a fronte della legittima dichiarazione di assenza, nel rispetto delle disposizioni degli artt. 420-bis e segg. cod. proc. pen., che però non sia assistita dalla effettiva conoscenza del processo, sia quando l'assenza sia stata ritenuta dal giudice per effetto di erronea considerazione degli atti processuali e del mancato rilievo di eventuali nullità realmente occorse. Un diverso approdo interpretativo, che negasse legittimazione ad ottenere di rescindere il giudicato a chi sia stato per errore giudiziale dichiarato assente, nonostante la nullità assoluta ed insanabile della citazione, condurrebbe ad esiti irrazionali e priverebbe di tutela il condannato che abbia subito tra le più gravi forme di violazione del diritto di difesa. In conclusione - chiosano sul punto le sezioni Unite - gli effetti di demolizione del giudicato e di rinnovazione del processo, propri della rescissione ex art. 629-bis cod. proc. pen. (certamente più ampi nel recupero delle facoltà difensive rispetto alla restituzione nel termine di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. ed alla declaratoria di ineseguibilità del titolo ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.) si prestano perfettamente ad assolvere allo scopo di tutelare il condannato anche nella prospettiva della Convenzione EDU, quando la sua assenza sia stata incolpevole, perché eventualmente determinata da nullità assoluta ed insanabile che abbia colpito la notificazione del decreto che dispone il giudizio; 4.6.in questo contesto, l'art. 670 cod. proc. pen. conserva un margine di applicazione quando si deducono: a) vizi attinenti alla notificazione del decreto penale di condanna; b) vizi di omessa o illegittima notificazione dell'avviso di ritardato deposito della sentenza ai sensi dell'art. 548, co 2, cod. proc. pen.; c) vizi di omessa o illegittima notificazione dell'estratto della sentenza di condanna, emessa nei confronti dell'imputato contumace, ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen., il cui processo resta soggetto alla previgente regolamentazione, perché pronunciata prima dell'introduzione della "assenza" e della disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis legge n. 118 del 2014; 4.7.anche il terzo comma dell'art. 670 cod. proc. pen. ha un ambito di applicazione ridotto, limitato all'ipotesi in cui il titolo sia costituito dal decreto penale di condanna, il destinatario non ne abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza ed intenda proporre opposizione. E' questo l'unico caso per il quale l'art. 175, comma. 2, cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 67 del 2014, contempla ancora la restituzione nel termine per proporre impugnazione e che, a sua volta, giustifica il permanente significato dell'art. 670, comma 3, cod. proc. pen; 4.8.I'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo previgente conserva, a sua volta, un residuo spazio applicativo in relazione ai procedimenti contumaciali trattati e definiti nei gradi di merito prima dell'entrata in vigore della suddetta legge n. 67 del 2014; 4.9.infine, l'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., letto in correlazione con l'art. 629-bis cod. proc. pen., è applicabile nei casi in cui l'assenza incolpevole abbia riguardato non l'intero corso del processo, ma il solo grado di appello, per effetto di vizi riguardanti la notificazione degli atti introduttivi del giudizio; 4.10.circa la possibilità di riqualificare come istanza di rescissione del giudicato, ex art. 629-bis cod. proc. pen., la richiesta del condannato, formulata ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., di dichiarare la non esecutività della sentenza pronunciata nei suoi confronti, le Sezioni Unite hanno confermato l'orientamento assolutamente prevalente della Corte di cassazione secondo il quale i due rimedi differiscono per petitum e per effetti conseguibili, il che esclude in radice che possa trovare applicazione il criterio conservativo dettato dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., norma, quest'ultima, valevole per il solo settore delle impugnazioni in riferimento a provvedimento impugnabile e per rimediare ad eventuali errori di denominazione del nomen iuris in cui sia incorso il proponente che abbia manifestato la volontà di chiedere la rivalutazione e la modifica della decisione sfavorevole, consentendo al giudice competente di operare la corretta qualificazione giuridica dell'atto. 6.Sulla scia della sentenza Sez. U, Lovric, la Corte di cassazione ha successivamente ribadito che l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283474 - 01; Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021, dep. 2022, Okoro, Rv. 282566 - 01). 6.1.Nel caso di specie la Corte di appello ha correttamente escluso la possibilità di riqualificare l'istanza di restituzione nel termine come rescissione del giudicato, dissentendo, sul punto, dal Giudice dell'esecuzione inizialmente adito. 6.2.11 ricorrente se ne duole osservando che, in realtà, il petitum della domanda era chiaramente volto alla riapertura del processo erroneamente celebrato in assenza e del quale egli era venuto a conoscenza solo dopo aver consultato il casellario giudiziale, in tal modo sollecitando la percorribilità della soluzione dell'interpretazione del petitum sostanziale della domanda. 6.3.11 rilievo, alla luce delle pronunce sopra indicate, è totalmente infondato; l'interpretazione del contenuto sostanziale della domanda altro non si risolve se non nella corretta attribuzione del nomen iuris dell'atto introduttivo. 6.4.Peraltro, anche a voler astrattamente ritenere la possibilità del giudice di interpretare correttamente il petitum, resta il fatto che l'istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. proposta per denunciare la mancata effettiva conoscenza del processo dall'imputato assente a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, può essere riqualificata nel rimedio correttamente esperibile costituito dalla richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., solo qualora siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste per quest'ultimo (Sez. 6, n. 2209 del 19/11/2020, dep. 2021, Rv. 280346 - 01). 6.5.Nel caso di specie, il sol fatto di non aver presentato l'istanza alla corte di appello, rende l'istanza inammissibile (art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen.; Sez. 5, n. 23075 del 03/03/2021, Calzaretta, Rv. 281216 - 01). 7.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il r