CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16332/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che tre i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono generici oltre che manifestamente infondati in presenza di una motivazione della Corte d'appello di Milano logica, coerente e puntuale emergente dal provvedimento impugnato, sia in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., là dove ha valorizzato, ai fini dell'abitualità della condotta delittuosa, i numerosi e gravi precedenti penali, con particolare riferimento alle plurime violazioni in materia di misure di prevenzione e delle disposizioni antimafia, sia in ordine alla dosimetria della pena, là dove è stato apprezzato il disvalore della condotta e la conseguente congruità e proporzionalità della pena prossima al minimo edittale e l'assenza di elementi positivamente valutabili (vedi pagg. 3- 4 sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il