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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 ottobre 2022

Cassazione n. 23995/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 del GIP TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., pronunciata il 10 ottobre 2022, il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Noia ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 589 bis, comma 1, cod. pen. commesso in Sant'Anastasia il 12 luglio 2021 e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, gli ha applicato la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi otto di reclusione.

All'imputato è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 222 del d.lgs.30 aprile 1992 n. 285.

2. Per mezzo del difensore, l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza affidandolo a due motivi aventi ad oggetto l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Col primo motivo, la difesa lamenta carenza di motivazione.

Osserva che il G.i.p. non ha dato conto delle ragioni che hanno indotto ad applicare questa sanzione piuttosto che quella, meno afflittiva, della sospensione della patente.

Col secondo motivo, il ricorrente sostiene che vi sarebbe contraddizione tra la scelta di applicare la più grave tra le sanzioni accessorie astrattamente possibili e le argomentazioni sulla base delle quali è stata ritenuta congrua la pena concordata tra le parti.

3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso e osservando che, alla luce della descrizione delle modalità del sinistro contenuta nella sentenza, il riferimento «al profilo della colpa riscontrato» può costituire motivazione sufficiente quanto alla scelta di disporre la revoca della patente di guida.

4. Il ricorso è ammissibile perché la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice (per tutte: Sez.

U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349) e merita accoglimento per le ragioni di seguito specificate.

5. Come noto, con la sentenza n. 88 del 17 aprile 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 222, comma 2, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, se queste non sono aggravate dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa.

Nel caso di specie, Formicola era imputato della violazione dell'art. 589 bis cod. pen. e non ricorrevano circostanze aggravanti.

Non ostante ciò, la sentenza impugnata ha motivato la decisione di applicare la revoca della patente di guida facendo esclusivo riferimento «al profilo della colpa riscontrato» e una motivazione siffatta non può essere considerata sufficiente.

Invero, come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare, «in tema di omicidio stradale il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada. (Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139; Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283022).

6. Per quanto esposto la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Noia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Noia.

Così deciso il 9 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 del GIP TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., pronunciata il 10 ottobre 2022, il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Noia ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 589 bis, comma 1, cod. pen. commesso in Sant'Anastasia il 12 luglio 2021 e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, gli ha applicato la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi otto di reclusione. All'imputato è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 222 del d.lgs.30 aprile 1992 n. 285. 2. Per mezzo del difensore, l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza affidandolo a due motivi aventi ad oggetto l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Col primo motivo, la difesa lamenta carenza di motivazione. Osserva che il G.i.p. non ha dato conto delle ragioni che hanno indotto ad applicare questa sanzione piuttosto che quella, meno afflittiva, della sospensione della patente. Col secondo motivo, il ricorrente sostiene che vi sarebbe contraddizione tra la scelta di applicare la più grave tra le sanzioni accessorie astrattamente possibili e le argomentazioni sulla base delle quali è stata ritenuta congrua la pena concordata tra le parti. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso e osservando che, alla luce della descrizione delle modalità del sinistro contenuta nella sentenza, il riferimento «al profilo della colpa riscontrato» può costituire motivazione sufficiente quanto alla scelta di disporre la revoca della patente di guida. 4. Il ricorso è ammissibile perché la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice (per tutte: Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349) e merita accoglimento per le ragioni di seguito specificate. 5. Come noto, con la sentenza n. 88 del 17 aprile 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 222, comma 2, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, se queste non sono aggravate dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa. Nel caso di specie, Formicola era imputato della violazione dell'art. 589 bis cod. pen. e non ricorrevano circostanze aggravanti. Non ostante ciò, la sentenza impugnata ha motivato la decisione di applicare la revoca della patente di guida facendo esclusivo riferimento «al profilo della colpa riscontrato» e una motivazione siffatta non può essere considerata sufficiente. Invero, come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare, «in tema di omicidio stradale il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada. (Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139; Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283022). 6. Per quanto esposto la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Noia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Noia. Così deciso il 9 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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