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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 21638/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di cui all'art. 497- bis cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto impugnazione, a mezzo di difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; - che «la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione ...» (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore I 145é; epte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di cui all'art. 497- bis cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto impugnazione, a mezzo di difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; - che «la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione ...» (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore I 145é; epte
Sentenza Cassazione n. 21638/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris