CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2025
Cassazione n. 37263/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NICA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rep. Pop. Cinese) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 23/01/2025 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 23/01/2025 la Corte di appello di Firenze, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 40265 del 23/05/2019) limitatamente al trattamento sanzionatorio, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Arezzo del 09/07/2015, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione e 20.000,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. 2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta mancanza di motivazione circa la dosimetria della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. I giudici di appello hanno applicato il minimo edittale fissato in sei anni di reclusione, così come stabilito dalla sentenza rescindente (che ha rigettato il ricorso in punto di riqualificazione del fatto nel reato di cui al comma 5 dell’articolo 73 d.P.R. 309/1990), e su di esso hanno applicato la massima riduzione per le circostanze attenuanti generiche e la scelta per il rito. Il ricorso non si perita di chiarire neppure in quale vizio sarebbe incorsa la sentenza impugnata, difettando della benché minima specificità. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso,