CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11105/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24430/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] to, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pietro da Cortona, n. 8; - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PA- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, sez. staccata di Latina, n.5235/40/2014 depositata il 20 agosto 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 25 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. staccata di Latina, venivano accolti gli appelli proposti da Parisel- la Roberto, Carlo, Claudio, Gaetano, Massimo, Vittorio, quali soci della società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., avverso 18 sentenze della CTP di Latina, nn.548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 579, 580, 581, 582, 584, 585, 586, relative ad avvisi di accertamento IR- PEF e accessori 2002 e 2003 in conseguenza del maggior reddito ac- certato in capo alla società. La CTR in un primo momento accoglieva parzialmente gli appelli dei contribuenti, i quali proponevano ricorso per Cassazione e il giudice di legittimità, con sentenza n.20316/2011, riuniti i ricorsi, li accoglieva ritenendo che il giudice d'appello avesse motivato le decisioni nei con- fronti dei soci attraverso un mero rinvio della decisione adottata in pari data nei confronti della società. I soci riassumevano la causa avanti alla CTR, la quale riteneva fondati gli appelli dei contribuenti, riformando le sentenze di primo grado e annullando gli avvisi di ac- certamento oggetto di impugnazione. 3. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate, affida- to a tre motivi, cui replica il solo [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; i restanti soci non hanno svolto difese, restando intimati. Considerato che: 4. E' necessario rinviare a nuovo ruolo la controversia, avente ad og- getto le riprese imputate per trasparenza nei confronti dei soci, per trattazione congiunta con la causa pendente avanti alla Corte ed iscritta all'RG n. 24431/2015, in impugnazione della sentenza della CTR n.5234/40/14 resa nei confronti della società e avente ad ogget- to riprese per IVA e IRAP oltre che reddito di impresa, P.Q.M. La Corte: rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso iscritto all'RGN 24431/15. Così deciso in Roma il 25 novembre 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Biag