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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10027/2024

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guente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 10698 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e dife s o come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma presso quest’ultimo difensore in via Tagliamenton. 55 (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrent e - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Sicilia n.7666/02/20 depositata i n data 24 / 1 2 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 26 / 0 1 /202 4 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - Contar t ese Pasquale proponeva ricorso contro l’avviso di accertamento notificatogli per l’anno 2004 a seguito di accesso presso il medesimo da parte di persona le dell’Agenzia delle Entrate: - la CTP accoglieva parzialmente il ricors o ; gravav a tal pronun cia di appellol’[OSCURATO:PERSONA] ; - la CTR accoglieva l’impugnazione dell’Ufficio , ritenendo legittimo e fondato l’accertamento stante la sussistenza di numerose irregolarità contabili, operando presuntivamente la ricostruzione del reddito e ponendo a base della sua determinazione le moltepliciprestazioni professionali notarili indicate in repertorio e confrontandolecon le fatture emesse ; - ricorr e a questa Cort e il contribuente con atto affidato a due motivi;l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso ; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso si duole dapprima della illogica motivazione espressa dalla CTR per avere il giudice dell’appello espresso un percorso argomentativo munito di lacune ed incoerenzetali da impedire l’individuazione del criterio logico posto afondamento della decisione; - sotto tale profilo, il motivo è inammissibile ; - esso si risolve, in realtà, in una censura puramente motivazionale, propostanei confronti di sentenza la cui motivazione si colloca al di sopra del c.d.

“minimo costituzionale” ( Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis , Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009ma anche Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019,n. 13977; in ultima Cass. ord. 17348/2022); - il secondo motivo si duole della illegittimità dell’avviso di accertamentocontestato per violazione degli artt. 7 della L. n. 212 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 del2000, 3 della L. 241 del 1990, 42 c. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973,39, 421 del medesimo d.P.R. per avere la CTR mancato di annullare l’atto impugnato in quanto privo degli allegati espressamente richiamati nel suddetto atto a supporto del recuperoa tassazione dei maggiori compensi professionali ; esso inoltrecensura anche ( nel primo periodo del motivo, a pag. 4 del ricorsoper cassazione) la mancata declaratoria di inammissibilità dell’attodi appello erariale in quanto tardivamente proposto ; - quanto alla censura riferita alla tempestività dell’appello in parola , che va preliminarmente scrutinata, osserva il Collegio che dall’esame del fascicolo di merito si evince come l’atto d’impugnazionedell’Ufficio sia stato in realtà ricevuto il 10 ottobre 2016 (non spedito in tale data, come si suggerisce in ricorso), previaspedizione perfezionatasi presso l’Ufficio postale in data 7 ottobre2016; tale data di spedizione si evince con chiarezza nella copiadella ricevuta in atti; - ne deriva che l’appello è tempestivo in quanto la sentenza gravata dall’impugnazionein argomento risulta depositata l’8 marzo 2016; - quanto all’ ulteriore censura contenuta nel motivo, il motivo risulta inammissibile; - la critica in esame è , in concreto, rivolta direttamente contro l’avvisodi accertamento e quindi in concreto risulta del tutto priva dicollegamento con la ratio decidendi della sentenza impugnata chein quanto non attinta dal motivo rimane indenne; - come è noto, ( per tutte vedasi la pronuncia Cass. Sez.6 - 3 , Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017) in tema diricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronunciaimpugnata, il che qui non è avvenuto ; - per tali ragioni, il ricorso è quindi rigettato; - le spese seguono la soccombenza; - sussistono i presupposti processuali per il c.d.

“raddoppio” del contributo unificato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 p.q.m. rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.600,00oltre a spese prenotate a debito .

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulterioreimporto a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 10698 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e dife s o come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma presso quest’ultimo difensore in via Tagliamenton. 55 (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrent e - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Sicilia n.7666/02/20 depositata i n data 24 / 1 2 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 26 / 0 1 /202 4 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - Contar t ese Pasquale proponeva ricorso contro l’avviso di accertamento notificatogli per l’anno 2004 a seguito di accesso presso il medesimo da parte di persona le dell’Agenzia delle Entrate: - la CTP accoglieva parzialmente il ricors o ; gravav a tal pronun cia di appellol’[OSCURATO:PERSONA] ; - la CTR accoglieva l’impugnazione dell’Ufficio , ritenendo legittimo e fondato l’accertamento stante la sussistenza di numerose irregolarità contabili, operando presuntivamente la ricostruzione del reddito e ponendo a base della sua determinazione le moltepliciprestazioni professionali notarili indicate in repertorio e confrontandolecon le fatture emesse ; - ricorr e a questa Cort e il contribuente con atto affidato a due motivi;l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso ; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso si duole dapprima della illogica motivazione espressa dalla CTR per avere il giudice dell’appello espresso un percorso argomentativo munito di lacune ed incoerenzetali da impedire l’individuazione del criterio logico posto afondamento della decisione; - sotto tale profilo, il motivo è inammissibile ; - esso si risolve, in realtà, in una censura puramente motivazionale, propostanei confronti di sentenza la cui motivazione si colloca al di sopra del c.d. “minimo costituzionale” ( Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis , Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009ma anche Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019,n. 13977; in ultima Cass. ord. 17348/2022); - il secondo motivo si duole della illegittimità dell’avviso di accertamentocontestato per violazione degli artt. 7 della L. n. 212 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 del2000, 3 della L. 241 del 1990, 42 c. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973,39, 421 del medesimo d.P.R. per avere la CTR mancato di annullare l’atto impugnato in quanto privo degli allegati espressamente richiamati nel suddetto atto a supporto del recuperoa tassazione dei maggiori compensi professionali ; esso inoltrecensura anche ( nel primo periodo del motivo, a pag. 4 del ricorsoper cassazione) la mancata declaratoria di inammissibilità dell’attodi appello erariale in quanto tardivamente proposto ; - quanto alla censura riferita alla tempestività dell’appello in parola , che va preliminarmente scrutinata, osserva il Collegio che dall’esame del fascicolo di merito si evince come l’atto d’impugnazionedell’Ufficio sia stato in realtà ricevuto il 10 ottobre 2016 (non spedito in tale data, come si suggerisce in ricorso), previaspedizione perfezionatasi presso l’Ufficio postale in data 7 ottobre2016; tale data di spedizione si evince con chiarezza nella copiadella ricevuta in atti; - ne deriva che l’appello è tempestivo in quanto la sentenza gravata dall’impugnazionein argomento risulta depositata l’8 marzo 2016; - quanto all’ ulteriore censura contenuta nel motivo, il motivo risulta inammissibile; - la critica in esame è , in concreto, rivolta direttamente contro l’avvisodi accertamento e quindi in concreto risulta del tutto priva dicollegamento con la ratio decidendi della sentenza impugnata chein quanto non attinta dal motivo rimane indenne; - come è noto, ( per tutte vedasi la pronuncia Cass. Sez.6 - 3 , Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017) in tema diricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronunciaimpugnata, il che qui non è avvenuto ; - per tali ragioni, il ricorso è quindi rigettato; - le spese seguono la soccombenza; - sussistono i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 p.q.m. rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.600,00oltre a spese prenotate a debito . Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulterioreimporto a
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