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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2024

Cassazione n. 01109/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 26 ottobre 2023, che, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza della Quarta Sezione Penale di questa Corte n. 31541 del 22 giugno 2023, ha ridotto a mesi 1 di reclusione, eliminata la recidiva, la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole, dopo essere stato assolto in primo grado, del reato di cui agli art. 113 e 590, commi 1, 2 e 3, cod. pen., commesso in Follo il :3 agosto 2016 in danno di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società nell'ambito della quale Lazzari ricopriva la veste di componente del consiglio di amministrazio Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla formulazione del giudizio di equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche rispetto alle aggravanti ex art. 590, commi 2 e 3 cod. pen., è ME nifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irrzigionevole, la congruità della pena e la correttezza del giudizio di equivalenza tra le circostanzE del reato, in tal senso valorizzando sia la gravità delle lesioni subite dal lavoratore, sia la gravità della colpa dell'imputato, sia ancora il precedente specifico a suo carico che, pur non essenc o rilevante ai fini della recidiva, era comunque idoneo a delineare la vita antecedente al reato di Lazzari.

Evidenziato che, in presenza di valutazioni tutt'altro che illogiche, non vi spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano, peraltro in termini non ac eguatamente specifici, differenti apprezzamenti di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rileiato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. per ., l'onere ilei pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della sorr ma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua i e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 settembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 26 ottobre 2023, che, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza della Quarta Sezione Penale di questa Corte n. 31541 del 22 giugno 2023, ha ridotto a mesi 1 di reclusione, eliminata la recidiva, la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole, dopo essere stato assolto in primo grado, del reato di cui agli art. 113 e 590, commi 1, 2 e 3, cod. pen., commesso in Follo il :3 agosto 2016 in danno di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società nell'ambito della quale Lazzari ricopriva la veste di componente del consiglio di amministrazio Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla formulazione del giudizio di equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche rispetto alle aggravanti ex art. 590, commi 2 e 3 cod. pen., è ME nifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irrzigionevole, la congruità della pena e la correttezza del giudizio di equivalenza tra le circostanzE del reato, in tal senso valorizzando sia la gravità delle lesioni subite dal lavoratore, sia la gravità della colpa dell'imputato, sia ancora il precedente specifico a suo carico che, pur non essenc o rilevante ai fini della recidiva, era comunque idoneo a delineare la vita antecedente al reato di Lazzari. Evidenziato che, in presenza di valutazioni tutt'altro che illogiche, non vi spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano, peraltro in termini non ac eguatamente specifici, differenti apprezzamenti di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rileiato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. per ., l'onere ilei pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della sorr ma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua i e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 settembre 2024.
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