CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 15366/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 17 settembre 2021, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Ravenna il 4 novembre 2019 aveva riconosciuto l'imputato responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica (art. 186, comma 2, lett. b, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 con l'aggravante di aver commesso il fatto tra le 22 e le 7, fatto commesso il 4 febbraio 2018) e lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto ed Euro 1600,00 di ammenda. 2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo, con cui denunzia la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine a motivo oggetto di specifica doglianza relativo alla sussistenza dei presupposti dell'art. 131 bis c.p. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto non scandito dalla necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata e sostanzialmente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e già disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito che hanno sottolineato che la condotta dell'imputato era pericolosa (procedeva a zig zag in piena notte nel cento abitato di Ravenna) menzionando altresì i precedenti specifici da cui il medesimo risulta gravato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuna. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023 es