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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2023

Cassazione n. 06859/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18115/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F.A.

PIGAFETTA, 58 SC.

D INT. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

SALERNO n. 2065/2018depositata il 08/03/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.il Comune di Pollica ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR Campania ha accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del giudice di prime cure che aveva respinto il ricorso originario contro un avviso di accertamento per ICI 2010 relativa allo stabilimento balneare della contribuente, sito su area in concessione.

La CTR ha deciso in riferimento al vincolo di giudicato (esterno) che ha ritenuto sussistere sulla mancanza del presupposto impositivo attesa l'assenza di strutture edilizie o assimilate stabili, in ragione dell'ordinanza della Corte di Cassazione 12 gennaio 2016, n.263 resa nel giudizio con le medesime parti ed avente ad oggetto il medesimo tributo riferito al 2005.

La CTR ha richiamato i principi posti dalle sezioni unite della Corte con la sentenza 16 giugno 2006, n.13916, in tema di giudicato esterno su presupposti di tributi pluriennali;

2. resiste parte contribuente con controricorso.

Considerato che:

1. va preliminarmente detto che l’ eccezione della contribuente di inammissibilità del ricorso per “carenza di autosufficienza” è manifestamente infondata.

Il ricorso contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte lo scrutinio dei quattro motivi e dunque non sussistono difetti di requisiti di forma-contenuto ai sensi dell’art.366 cod. proc. civ.,

2. con i primi tre motivi di ricorso viene lamentata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3. 4 e 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt.2909 cod. civ., 324 cod. proc. civ. e 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e succ. modifiche, nonché omesso esame di fatti controversi decisivi per il giudizio, per avere la CTR ritenuto sussistere un vincolo di giudicato esterno in punto di assenza dei presupposti oggettivi per l’applicazione dell’imposta in ragione dell’accertamento negativo divenuto definitivo per effetto della ordinanza di questa corte n. 263/2016, sul richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.13916/2006, senza considerare che quest’ultima aveva limitato l’efficacia del giudicato esterno nei rapporti tributari di durata pluriennale a elementi della fattispecie stabili nel tempo e non poteva quindi valere per il caso di specie in cui era in questione la presenza, esclusa in via definitiva riguardo al 2005, ma a detta del Comune indubitabile anche alla luce delle risultanze - trascurate dalla CTR - delle concessioni edilizie ottenute dalla contribuente medio tempore (precisamente indicate a pagina 24 e s. del ricorso)- di strutture fisse sull’area demaniale in uso alla contribuente.

3. con il quarto motivo di ricorso viene denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3., cod. proc. civ., la violazione del d.lgs. d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e succ. modifiche, segnatamente art.3, comma 2, per non avere la CTR tenuto conto del fatto che ai sensi della disposizione, come modificata e applicabile ratione temporis, la Botta, in quanto concessionari di aree demaniali, avrebbe per ciò stesso dovuto essere considerata soggetto passivo ICI a prescindere dal fatto che lo stabilimento balneare fosse costituito da strutture stabili.

4. Il relazione ai detti motivi valgono le seguenti osservazioni.

5. Innanzi tutto, come già evidenziato da questa Corte, con ordinanza5 luglio 2019, n.18101, tra le stesse parti e per analoga pretesa impositiva riferita al medesimo stabilimento ed annualità immediatamente precedente (2008), ogni questione sul preteso giudicato esterno formatosi “a seguito dell'emissione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n 263/2016 resa nel giudizio con le medesime parti ed avente ad oggetto il medesimo tributo riferito ad una diversa annualità” … “deve essere disattesa.

In tale pronuncia la Corte di Cassazione, dopo aver affermato il principio di diritto secondo il quale in caso di stabilimento balneare che incide su area demaniale si deve distinguere fra la concessione della mera disponibilità dell'area da quella che comporta la collocazione di opere stabili, ha precisato che nel secondo caso la posizione del concessionario è assimilabile ad un diritto di proprietà con conseguente applicazione dell'ICI ed ha escluso la tassazione dell'area avendo il giudice di merito accertato l'inesistenza di strutture idonee a consentire l'applicazione dell'ICI.

Questa Corte (cfr. Cass. 4832/2015) ha affermato che l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche (come l'imposta comunale sugli immobili) è limitato ai soli casi nei quali vengono in esame fatti aventi per legge efficacia permanente o pluriennale, fatti cioè, che pur essendo unici producono effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta e rispetto ai quali l'elemento della pluriennalità caratterizza la fattispecie normativa, che unifica più annualità di imposta in una sorta di "maxiperiodo".

Nel caso in esame non vi è prova che l'imposizione fiscale fatta valere dal Comune di Pollica nel giudizio conclusosi con l'ordinanza della Corte sia stata applicata agli stessi manufatti dell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio”.

6. Ciò posto, l'art. 3, primo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede che «soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'art. 1, ovvero il titolare di diritto reale, di usufrutto, uso abitazione enfiteusi, superficie sugli stessi».

Il secondo comma della medesima disposizione, modificato, a decorrere dal 1.1.2001, dall'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001), stabilisce che «nel caso di concessione su aree demaniali , soggetto passivo è il concessionario».

Con riferimento alle fattispecie impositive anteriori al 2001 la consolidata giurisprudenza (v. tra molte Cass. 20 novembre 2009, n.24498) riconosceva l'obbligo del pagamento dell'ICI solo nel caso la disponibilità del bene da parte del concessionario assumesse i caratteri della realità in una delle forme dall'art. 3, 1° comma, (generalmente riconducibile alla proprietà superficiaria).

Se il provvedimento concessorio dava luogo ad un diritto di natura personale nei confronti del concedente il bene non era assoggettato ad imposizione fiscale da parte del concessionario.

Quel che in generale rilevava come elemento discretivo era la destinazione dell'opera costruita dal concessionario al momento della cessazione del rapporto: se la stessa era precaria e doveva essere rimossa o se era stabile ma era destinata a tornare nella disponibilità del concedente, si era in presenza di un rapporto obbligatorio, altrimenti di una situazione reale.

A seguito della inclusione (per effetto della ricordata modifica dell'art. 3 del d.lgs. n.504/92, tra i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili i concessionari di aree demaniali si è avuto un allargamento della platea dei soggetti passivi tra cui è stato inseriti anche il concessionario di area demaniale.

La Corte con la sentenza 4 aprile 2019, n.9429, tra le stesse parti, anche richiamando la decisione della Corte n.24969/2010, ha statuito che in forza della modifica normativa citata, “E', quindi, chiaro che il legislatore ha voluto riconoscere la soggettività passiva ai fini dell'ICI anche al rapporto concessorio avente natura obbligatoria in quanto il titolare di un diritto reale si riteneva, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sopra passato in rassegna, già soggetto ad ICI”.

7. Successivamente è stato ribadito più volte che “i n tema di ICI, l'art. 18 della l. n. 388 del 2000, modificando l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, ha esteso espressamente la soggettività passiva dell'imposta ai concessionari di aree demaniali, rendendo di conseguenza irrilevante la questione afferente gli effetti reali o obbligatori della concessione”.

Così, tra altre, la sentenza 10 aprile 2019,n.10006 e la ordinanza 15 aprile 2021, n.9978 nonché - di particolare rilievo in quanto tra le stesse parti per analoga pretesa impositiva sul medesimo stabilimento- la ordinanza 5 luglio 2019, n. 18101, già citata.

8. Sono state dunque superate la precedente normativa e la interpretazione giurisprudenziale secondo cui il provvedimento amministrativo di concessione ad aedificandum su un area demaniale poteva in astratto dare luogo sia ad un diritto di natura reale, riconducibile alla proprietà superficiaria, sia ad un diritto di natura personale, con la conseguenza che la questione se il diritto in capo al concessionario dipenda da concessione ad effetti reali o ad effetti obbligatori diventa irrilevante, in quanto il diritto in capo al concessionario è sempre tassabile ai fini ICI e IMU, proprio perché il concessionario è divenuto, in quanto tale, soggetto di imposta.

9. Considerata la fattispecie -l'accertamento si riferisce all'anno di imposta 2010- non si pone la necessità di stabilire se la concessione che ha attribuito alla Botta il diritto di installare manufatti sul demanio avuto effetti reali oppure effetti solo obbligatori.

10. La CTR ha escluso la titolarità di una sorta di proprietà superficiaria in capo alla concessionaria avente ad oggetto i manufatti realizzati, sulla base della loro precarietà o temporaneità, ed ha perciò escluso che la odierna controricorrente fosse tenuta al pagamento dell’imposta.

11. Al contrario, non sussistendo per quanto detto sopra alcun vincolo di giudicato derivante dalla più volte menzionata sentenza della stessa CTR n. 379/2013 confermata dalla ordinanza di questa Corte n. 263 del 2016 (“In tema di imposta comunale sugli immobili, qualora il concessionario di un bene demaniale ottenga anche il riconoscimento della facoltà di edificare e mantenere sul bene una costruzione più o meno stabile, consistente in opere edilizie o assimilate, si configura una vera e propria proprietà superficiaria, sia pure avente carattere temporaneo e soggetta a peculiare regolamentazione quanto alla sua costituzione ed alla sua estinzione, con conseguente applicazione dell'imposta”), la controricorrente, concessionaria di area demaniale per il 2010, è soggetto passivo dell’imposta a prescindere dal fatto che vi fossero, in quell’anno, sull’area in concessione opere edilizie o assimilate ovvero opere solo precarie destinate a dover essere rimosse alla scadenza della concessione;

11. deve perciò dirsi che il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata deve essere cassata.

La causa va rinviata per eventuali questioni assorbite alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.

Il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese del processo.

PQM la Corte accoglie il ricorso, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18115/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F.A. PIGAFETTA, 58 SC. D INT. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 2065/2018depositata il 08/03/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.il Comune di Pollica ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR Campania ha accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del giudice di prime cure che aveva respinto il ricorso originario contro un avviso di accertamento per ICI 2010 relativa allo stabilimento balneare della contribuente, sito su area in concessione. La CTR ha deciso in riferimento al vincolo di giudicato (esterno) che ha ritenuto sussistere sulla mancanza del presupposto impositivo attesa l'assenza di strutture edilizie o assimilate stabili, in ragione dell'ordinanza della Corte di Cassazione 12 gennaio 2016, n.263 resa nel giudizio con le medesime parti ed avente ad oggetto il medesimo tributo riferito al 2005. La CTR ha richiamato i principi posti dalle sezioni unite della Corte con la sentenza 16 giugno 2006, n.13916, in tema di giudicato esterno su presupposti di tributi pluriennali; 2. resiste parte contribuente con controricorso. Considerato che: 1. va preliminarmente detto che l’ eccezione della contribuente di inammissibilità del ricorso per “carenza di autosufficienza” è manifestamente infondata. Il ricorso contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte lo scrutinio dei quattro motivi e dunque non sussistono difetti di requisiti di forma-contenuto ai sensi dell’art.366 cod. proc. civ., 2. con i primi tre motivi di ricorso viene lamentata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3. 4 e 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt.2909 cod. civ., 324 cod. proc. civ. e 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e succ. modifiche, nonché omesso esame di fatti controversi decisivi per il giudizio, per avere la CTR ritenuto sussistere un vincolo di giudicato esterno in punto di assenza dei presupposti oggettivi per l’applicazione dell’imposta in ragione dell’accertamento negativo divenuto definitivo per effetto della ordinanza di questa corte n. 263/2016, sul richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.13916/2006, senza considerare che quest’ultima aveva limitato l’efficacia del giudicato esterno nei rapporti tributari di durata pluriennale a elementi della fattispecie stabili nel tempo e non poteva quindi valere per il caso di specie in cui era in questione la presenza, esclusa in via definitiva riguardo al 2005, ma a detta del Comune indubitabile anche alla luce delle risultanze - trascurate dalla CTR - delle concessioni edilizie ottenute dalla contribuente medio tempore (precisamente indicate a pagina 24 e s. del ricorso)- di strutture fisse sull’area demaniale in uso alla contribuente. 3. con il quarto motivo di ricorso viene denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3., cod. proc. civ., la violazione del d.lgs. d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e succ. modifiche, segnatamente art.3, comma 2, per non avere la CTR tenuto conto del fatto che ai sensi della disposizione, come modificata e applicabile ratione temporis, la Botta, in quanto concessionari di aree demaniali, avrebbe per ciò stesso dovuto essere considerata soggetto passivo ICI a prescindere dal fatto che lo stabilimento balneare fosse costituito da strutture stabili. 4. Il relazione ai detti motivi valgono le seguenti osservazioni. 5. Innanzi tutto, come già evidenziato da questa Corte, con ordinanza5 luglio 2019, n.18101, tra le stesse parti e per analoga pretesa impositiva riferita al medesimo stabilimento ed annualità immediatamente precedente (2008), ogni questione sul preteso giudicato esterno formatosi “a seguito dell'emissione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n 263/2016 resa nel giudizio con le medesime parti ed avente ad oggetto il medesimo tributo riferito ad una diversa annualità” … “deve essere disattesa. In tale pronuncia la Corte di Cassazione, dopo aver affermato il principio di diritto secondo il quale in caso di stabilimento balneare che incide su area demaniale si deve distinguere fra la concessione della mera disponibilità dell'area da quella che comporta la collocazione di opere stabili, ha precisato che nel secondo caso la posizione del concessionario è assimilabile ad un diritto di proprietà con conseguente applicazione dell'ICI ed ha escluso la tassazione dell'area avendo il giudice di merito accertato l'inesistenza di strutture idonee a consentire l'applicazione dell'ICI. Questa Corte (cfr. Cass. 4832/2015) ha affermato che l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche (come l'imposta comunale sugli immobili) è limitato ai soli casi nei quali vengono in esame fatti aventi per legge efficacia permanente o pluriennale, fatti cioè, che pur essendo unici producono effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta e rispetto ai quali l'elemento della pluriennalità caratterizza la fattispecie normativa, che unifica più annualità di imposta in una sorta di "maxiperiodo". Nel caso in esame non vi è prova che l'imposizione fiscale fatta valere dal Comune di Pollica nel giudizio conclusosi con l'ordinanza della Corte sia stata applicata agli stessi manufatti dell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio”. 6. Ciò posto, l'art. 3, primo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede che «soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'art. 1, ovvero il titolare di diritto reale, di usufrutto, uso abitazione enfiteusi, superficie sugli stessi». Il secondo comma della medesima disposizione, modificato, a decorrere dal 1.1.2001, dall'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001), stabilisce che «nel caso di concessione su aree demaniali , soggetto passivo è il concessionario». Con riferimento alle fattispecie impositive anteriori al 2001 la consolidata giurisprudenza (v. tra molte Cass. 20 novembre 2009, n.24498) riconosceva l'obbligo del pagamento dell'ICI solo nel caso la disponibilità del bene da parte del concessionario assumesse i caratteri della realità in una delle forme dall'art. 3, 1° comma, (generalmente riconducibile alla proprietà superficiaria). Se il provvedimento concessorio dava luogo ad un diritto di natura personale nei confronti del concedente il bene non era assoggettato ad imposizione fiscale da parte del concessionario. Quel che in generale rilevava come elemento discretivo era la destinazione dell'opera costruita dal concessionario al momento della cessazione del rapporto: se la stessa era precaria e doveva essere rimossa o se era stabile ma era destinata a tornare nella disponibilità del concedente, si era in presenza di un rapporto obbligatorio, altrimenti di una situazione reale. A seguito della inclusione (per effetto della ricordata modifica dell'art. 3 del d.lgs. n.504/92, tra i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili i concessionari di aree demaniali si è avuto un allargamento della platea dei soggetti passivi tra cui è stato inseriti anche il concessionario di area demaniale. La Corte con la sentenza 4 aprile 2019, n.9429, tra le stesse parti, anche richiamando la decisione della Corte n.24969/2010, ha statuito che in forza della modifica normativa citata, “E', quindi, chiaro che il legislatore ha voluto riconoscere la soggettività passiva ai fini dell'ICI anche al rapporto concessorio avente natura obbligatoria in quanto il titolare di un diritto reale si riteneva, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sopra passato in rassegna, già soggetto ad ICI”. 7. Successivamente è stato ribadito più volte che “i n tema di ICI, l'art. 18 della l. n. 388 del 2000, modificando l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, ha esteso espressamente la soggettività passiva dell'imposta ai concessionari di aree demaniali, rendendo di conseguenza irrilevante la questione afferente gli effetti reali o obbligatori della concessione”. Così, tra altre, la sentenza 10 aprile 2019,n.10006 e la ordinanza 15 aprile 2021, n.9978 nonché - di particolare rilievo in quanto tra le stesse parti per analoga pretesa impositiva sul medesimo stabilimento- la ordinanza 5 luglio 2019, n. 18101, già citata. 8. Sono state dunque superate la precedente normativa e la interpretazione giurisprudenziale secondo cui il provvedimento amministrativo di concessione ad aedificandum su un area demaniale poteva in astratto dare luogo sia ad un diritto di natura reale, riconducibile alla proprietà superficiaria, sia ad un diritto di natura personale, con la conseguenza che la questione se il diritto in capo al concessionario dipenda da concessione ad effetti reali o ad effetti obbligatori diventa irrilevante, in quanto il diritto in capo al concessionario è sempre tassabile ai fini ICI e IMU, proprio perché il concessionario è divenuto, in quanto tale, soggetto di imposta. 9. Considerata la fattispecie -l'accertamento si riferisce all'anno di imposta 2010- non si pone la necessità di stabilire se la concessione che ha attribuito alla Botta il diritto di installare manufatti sul demanio avuto effetti reali oppure effetti solo obbligatori. 10. La CTR ha escluso la titolarità di una sorta di proprietà superficiaria in capo alla concessionaria avente ad oggetto i manufatti realizzati, sulla base della loro precarietà o temporaneità, ed ha perciò escluso che la odierna controricorrente fosse tenuta al pagamento dell’imposta. 11. Al contrario, non sussistendo per quanto detto sopra alcun vincolo di giudicato derivante dalla più volte menzionata sentenza della stessa CTR n. 379/2013 confermata dalla ordinanza di questa Corte n. 263 del 2016 (“In tema di imposta comunale sugli immobili, qualora il concessionario di un bene demaniale ottenga anche il riconoscimento della facoltà di edificare e mantenere sul bene una costruzione più o meno stabile, consistente in opere edilizie o assimilate, si configura una vera e propria proprietà superficiaria, sia pure avente carattere temporaneo e soggetta a peculiare regolamentazione quanto alla sua costituzione ed alla sua estinzione, con conseguente applicazione dell'imposta”), la controricorrente, concessionaria di area demaniale per il 2010, è soggetto passivo dell’imposta a prescindere dal fatto che vi fossero, in quell’anno, sull’area in concessione opere edilizie o assimilate ovvero opere solo precarie destinate a dover essere rimosse alla scadenza della concessione; 11. deve perciò dirsi che il ricorso è fondato. La sentenza impugnata deve essere cassata. La causa va rinviata per eventuali questioni assorbite alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania. Il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese del processo. PQM la Corte accoglie il ricorso, c
Sentenza Cassazione n. 06859/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris